Cassazione Civile, Ordinanza n. 22381/2025 del 03/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una lavoratrice aveva agito contro il comune davanti al giudice del lavoro sostenendo di essere stata impiegata, dal 1995, presso la farmacia comunale in attività di fatto coincidenti con ordinarie mansioni di impiegata, svolte con vincolo di subordinazione e non riconducibili ai progetti di lavori socialmente utili di volta in volta approvati. Chiedeva, invocando l'art. 2126 c.c., il pagamento del trattamento economico previsto per la categoria B del CCNL enti locali, con detrazione di quanto già percepito come indennità LSU e integrazioni orarie. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello l'aveva invece accolta, ritenendo provata per non contestazione l'inesistenza o difformità del progetto LSU e ponendo a carico del comune la prova della riconducibilità delle mansioni al progetto speciale. Nel ricorso per cassazione il comune ha denunciato, con un primo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2126 c.c. per erronea distribuzione dell'onere probatorio, sostenendo che spettasse alla lavoratrice provare sia le mansioni concretamente svolte sia la loro difformità rispetto al progetto LSU; con un secondo motivo ha lamentato violazione degli artt. 115, 416 e 437 c.p.c., contestando l'affermazione della corte territoriale secondo cui la sua contumacia in primo grado avrebbe determinato non contestazione dei fatti allegati dall'attrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i due motivi, ritenendoli entrambi fondati. Ha affermato, da un lato, che la contumacia del convenuto in primo grado non equivale a non contestazione dei fatti allegati dall'attore; dall'altro, che nell'azione proposta ai sensi dell'art. 2126 c.c. incombe sul lavoratore l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della domanda, cioè l'effettiva prestazione di lavoro e, nel caso di LSU, la concreta esecuzione di mansioni difformi da quelle previste dal progetto, mentre solo alla controparte spetta provare la corrispondenza delle attività al programma LSU e, quindi, l'inapplicabilità dell'art. 2126 c.c. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Si applica anche ai rapporti LSU/LPU quando le prestazioni rese, per contenuto e orario, si discostino dal progetto originario e assumano in concreto le caratteristiche del lavoro subordinato; l'azione fondata su tale norma ha natura contrattuale e richiede la prova dei fatti costitutivi da parte del lavoratore.
L'onere della prova non può essere invertito ponendo a carico dell'ente datore la dimostrazione della conformità delle mansioni al progetto speciale, poiché spetta al lavoratore provare i fatti costitutivi della pretesa.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge.
La contumacia della parte non consente di ritenere non contestati i fatti allegati dall'attore.
È stato richiamato nel motivo di ricorso per contestare la pretesa decadenza difensiva e probatoria dell'ente.
È stato richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai limiti processuali del giudizio di appello nel rito del lavoro.
È la norma richiamata per il deposito della memoria e per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione ex art. 2126 c.c. il lavoratore deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto alla retribuzione, compresa la concreta prestazione lavorativa e la sua difformità rispetto a un eventuale progetto speciale invocato dalla controparte.
- La qualificazione formale di una prestazione come LSU non esclude che, in concreto, il rapporto si atteggi come lavoro subordinato e possa dunque essere regolato dall'art. 2126 c.c., ma tale accertamento richiede la prova dell'effettiva divergenza tra attività svolta e programma previsto.
- La contumacia del convenuto in primo grado non equivale a non contestazione dei fatti dedotti dall'attore; la mancata costituzione non può essere trasformata automaticamente in ammissione processuale.
- In presenza di una disciplina speciale invocata per escludere l'applicazione dell'art. 2126 c.c., il lavoratore deve provare il nucleo fattuale della propria pretesa, mentre alla controparte spetta dimostrare gli elementi che rendono operante la disciplina speciale e la conseguente non debenza del trattamento richiesto.
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