Cassazione Civile, Ordinanza n. 29758/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato da una società poi fallita, a garanzia del quale si erano obbligati quattro fideiussori. A seguito della morosità della utilizzatrice, la società di leasing aveva dichiarato risolto il rapporto e aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti per il pagamento dei canoni insoluti. Gli ingiunti proponevano opposizione, rigettata dal Tribunale, e poi appello, anch'esso respinto. In Cassazione i fideiussori articolavano sei motivi: 1) omesso esame e travisamento della prova sulla nullità della fideiussione per asserita conformità allo schema ABI censurato e per la clausola che derogava all'art. 1957 c.c.; 2) motivazione apparente della sentenza d'appello; 3) violazione dell'art. 1957 c.c., della l. n. 287/1990, dell'art. 101 TFUE e dell'art. 1419 c.c., sostenendo che la nullità parziale dovesse discendere dalla riproduzione delle clausole vietate, a prescindere dalla prova di una stipulazione "a valle" di intese nulle; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata considerazione di documenti e del fatto notorio relativo al provvedimento della Banca d'Italia; 5) violazione degli artt. 1421 e 345 c.p.c., contestando il rilievo di tardività della questione di nullità; 6) violazione dell'art. 139 c.p.c. per asserita inefficacia della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti di due fideiussori, effettuata via posta dal difensore ai sensi della l. n. 53/1994. La resistente replicava chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi nella parte centrale, perché formulati come censura dell'interpretazione del contratto e della comparazione con lo schema ABI senza specifica deduzione della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale; ha inoltre dichiarato assorbito il quinto motivo, poiché la reiezione delle censure sulla nullità rendeva superfluo esaminare il profilo della tardività/rilevabilità d'ufficio. Quanto al sesto motivo, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 139 c.p.c. osservando che la notificazione era stata eseguita dal difensore ex l. n. 53/1994 e che, per tale forma di notifica, rilevano le norme della l. n. 890/1982: la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza, essendo l'avviso stato restituito con l'indicazione di atto non richiesto entro il termine stabilito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, in solido, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Viene richiamato quale base formale dei motivi di ricorso, ma la Corte ribadisce che le doglianze sull'interpretazione contrattuale non sono ammissibili se non denunciano specificamente la violazione dei canoni legali di ermeneutica.
È la norma invocata dai fideiussori per sostenere la liberazione del garante in difetto di tempestiva azione contro il debitore principale; la Corte non entra nel merito della questione perché assorbe o dichiara inammissibili le censure sulla nullità della fideiussione.
È richiamato dai ricorrenti come norma che, insieme alla disciplina antitrust, fonderebbe la nullità parziale delle clausole fideiussorie riproduttive dello schema ABI.
art. 101 TFUE
Invocato dai ricorrenti quale parametro di divieto delle intese restrittive della concorrenza, in collegamento con la dedotta nullità dello schema fideiussorio.
È richiamato per sostenere la nullità parziale del contratto di fideiussione limitatamente alle clausole conformi allo schema ritenuto illecito.
Invocato per contestare la valutazione della prova e l'omessa considerazione di documenti; la censura viene respinta nel quadro dell'inammissibilità delle doglianze sull'interpretazione del contratto.
Richiamato per sostenere la rilevabilità d'ufficio della nullità; la Corte non accoglie la censura, ritenendo assorbente l'infondatezza/inammissibilità delle questioni preliminari.
Richiamato in relazione al divieto di nuove domande/eccezioni in appello; il motivo sul punto viene dichiarato assorbito.
La Corte esclude la sua applicabilità alla notifica eseguita dal difensore ex l. n. 53/1994, poiché in tal caso occorre fare riferimento alla disciplina speciale della notifica postale.
Richiamato dai ricorrenti per escludere la correttezza della notifica; la Corte precisa che la notifica non è stata eseguita ai sensi di tale norma, ma ex l. n. 53/1994.
La notifica del decreto ingiuntivo è stata effettuata dal difensore ai sensi di questa legge; la Corte afferma che, per il perfezionamento, occorre applicare per quanto possibile la disciplina della l. n. 890/1982.
Richiamata come disciplina applicabile alla notificazione postale eseguita dal difensore; la Corte ritiene perfezionata la notifica per compiuta giacenza presso l'ufficio postale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.
Massime di principio
- La censura in cassazione dell'interpretazione di un contratto è inammissibile se non viene dedotta in modo specifico la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale; non basta contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
- Quando una clausola sia astrattamente riconducibile a uno schema contrattuale ritenuto illecito, la parte che invoca la nullità deve articolare una doglianza coerente con il percorso argomentativo del giudice di merito e con i parametri normativi pertinenti; la mera affermazione di conformità a uno schema standard non consente, di per sé, il riesame del merito in sede di legittimità.
- La nullità parziale e la rilevabilità d'ufficio non elidono i limiti del giudizio di appello e di cassazione: se la questione richiede nuovi accertamenti in fatto non già compiuti, il giudice può escluderne l'esame quando la relativa deduzione sia tardiva.
- La notificazione eseguita dal difensore ai sensi della legge speciale sulla notificazione in proprio va verificata secondo la disciplina di quella legge e, per il perfezionamento, secondo le regole della compiuta giacenza previste dalla normativa postale richiamata, non secondo l'art. 139 c.p.c. relativo alla notifica ordinaria.
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