Cassazione Civile, Ordinanza n. 19469/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Prefettura, liquidate in euro 500,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un'ordinanza ingiunzione emessa per violazione della legge n. 386 del 1990, respinta dal Giudice di pace. Il soccombente proponeva appello al Tribunale di Campobasso, che però dichiarava l'impugnazione inammissibile perché tardiva. In Cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 327 c.p.c., sostenendo che il termine lungo per impugnare dovesse decorrere dal 2 marzo 2020, data di perfezionamento del deposito telematico della sentenza di primo grado, e che quindi l'appello, notificato il 7 dicembre 2020, fosse tempestivo. Gli altri motivi riproponevano censure di merito contro la decisione di primo grado. La Corte ha però rilevato che il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi del Tribunale: per il rito applicabile all'opposizione, ricondotto al rito del lavoro ex art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, l'appello doveva essere proposto con ricorso, sicché, essendo stato introdotto con citazione, rilevava la data del deposito in cancelleria e non quella della notificazione. Poiché tale deposito era avvenuto il 17 dicembre 2020, oltre il termine lungo già spirato anche tenendo conto delle sospensioni emergenziali e feriali, la censura è stata ritenuta non decisiva.
Norme richiamate
Il termine lungo di impugnazione va coordinato con il rito applicabile e, nel caso concreto, non rendeva tempestivo l'appello depositato oltre la scadenza.
L'opposizione all'ordinanza ingiunzione è soggetta al rito del lavoro; l'appello deve quindi proporsi con ricorso e non con citazione.
Ha comportato la sospensione dei termini processuali nel periodo dell'emergenza epidemiologica, rilevante nel calcolo della tempestività dell'impugnazione.
Ha prorogato la sospensione dei termini processuali fino all'11 maggio 2020, da considerare nel computo del termine di impugnazione.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
art. 13 comma 1-bis D.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando una controversia è soggetta al rito del lavoro, l'appello contro la sentenza di primo grado deve essere proposto con ricorso; se viene utilizzata la citazione, ai fini della tempestività conta la data del deposito dell'atto in cancelleria, non quella della notificazione.
- L'impugnazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; il motivo che attacca un profilo irrilevante non è decisivo.
- Nel computo del termine lungo di impugnazione devono essere considerate anche le sospensioni processuali straordinarie e feriali, con conseguente possibile anticipata scadenza o proroga del termine a seconda del calendario processuale.
- L'erronea forma dell'atto di appello, quando la legge richiede il ricorso, non consente di spostare il rilievo sulla sola notificazione della citazione, restando decisiva la data del deposito.
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