Cassazione Civile, Ordinanza n. 24151/2025 del 28/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un pensionato iscritto alla cassa professionale diretta ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità del contributo di solidarietà trattenuto dalla cassa sulle rate di pensione percepite negli anni 2013 e 2014, con condanna alla restituzione delle somme trattenute e con declaratoria di inoperatività futura della trattenuta. La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione della cassa, ritenendo illegittimo il prelievo e applicando la prescrizione decennale al credito restitutorio. In Cassazione la cassa ha proposto tre motivi, poi ridotti nella sostanza a uno solo: con i primi due ha contestato la decorrenza decennale della prescrizione, sostenendo che il credito del pensionato fosse liquido ed esigibile già dal momento della trattenuta e quindi soggetto a prescrizione quinquennale; con il terzo ha censurato la statuizione di illegittimità del contributo di solidarietà per il 2013, deducendo che non ricorresse il presupposto dell’inerzia della cassa previsto dall’art. 24, comma 24, d.l. 201/2011, e che la trattenuta fosse stata applicata in forza della legge per mancata adozione tempestiva delle misure di equilibrio finanziario. Nelle memorie la cassa ha poi dichiarato di non avere più interesse a coltivare le doglianze sulla prescrizione, insistendo solo sul terzo motivo. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi non esaminabili per sopravvenuta rinuncia e il terzo motivo inammissibile per difetto di specificità e per carenza di adeguata allegazione/documentazione: il ricorso non trascriveva compiutamente i cedolini e non consentiva di verificare in modo puntuale l’effettiva applicazione dell’aliquota dell’1% ai ratei pensionistici; inoltre la censura implicava una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. È stata quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con condanna della cassa al pagamento della sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c. e dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. I primi due motivi sulla prescrizione sono stati dichiarati non esaminabili per sopravvenuta rinuncia e conseguente carenza di interesse; il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non specificamente autosufficiente e perché volto, in realtà, a sollecitare una diversa valutazione di merito dei documenti (cedolini pensionistici) non consentita in cassazione. È stata inoltre applicata la sanzione pecuniaria prevista per la definizione conforme alla proposta di decisione accelerata, con condanna della ricorrente alla somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, oltre agli effetti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
secondo comma; terzo comma; ultimo comma
La proposta di definizione accelerata non ha funzione decisoria autonoma; in caso di decisione conforme alla proposta, opera il richiamo all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come meccanismo legale collegato alla definizione del ricorso in termini di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza.
La Corte ne afferma la funzione deterrente e sanzionatoria nei confronti di ricorsi definiti in conformità alla proposta accelerata, in presenza di condotta processuale ritenuta defatigatoria o abusiva.
Richiamato per chiarire che la sanzione ex comma 4 non è subordinata, nel caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis, alla presenza delle condizioni ordinarie richieste per la condanna alle spese aggravate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici; la Corte non entra nel merito per effetto della rinuncia sui motivi relativi alla prescrizione.
Invocato dalla ricorrente come base della prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche.
Invocato dalla ricorrente a sostegno dell’alternativa ricostruzione del termine prescrizionale.
Richiamato dalla ricorrente nell’ambito della dedotta disciplina della prescrizione.
art. 16 Regolamento di Previdenza della Cassa del 2013
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme interne che regolerebbero la trattenuta e la posizione previdenziale.
art. 24, comma 24, d.l. 201/2011
La Corte ricostruisce la norma nel senso che, decorso inutilmente il termine per l’adozione di misure idonee a garantire l’equilibrio tra entrate contributive e spesa pensionistica, è previsto un contributo di solidarietà dell’1% a carico dei pensionati per gli anni 2012 e 2013.
art. 19, comma 3, L. 21/1986
Richiamato dalla ricorrente nel confronto tra disciplina dei ratei pensionistici e trattenute contestate, ma non è oggetto di una autonoma statuizione di merito nella decisione finale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro formale delle censure per violazione di legge dedotte in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Evocato solo indirettamente nel tentativo di denunciare vizi motivazionali, ma la Corte evidenzia che la doglianza mira sostanzialmente a una rivalutazione del merito.
È applicato alla parte ricorrente come sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta accelerata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che pretende una rivalutazione del materiale documentale di merito è inammissibile quando si risolve in un nuovo apprezzamento di fatti e documenti già esaminati dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: quando la censura si fonda su documenti, il ricorrente deve indicarne compiutamente il contenuto rilevante e consentire la verifica dell’esatta decisività della prova; la mera allegazione o riproduzione incompleta non basta.
- La prescrizione e la qualificazione del credito restano questioni giuridiche, ma il loro scrutinio in cassazione presuppone una censura ammissibile e specificamente costruita sui fatti già accertati; se il ricorrente rinuncia al motivo, la Corte non può esaminarlo per sopravvenuta carenza di interesse.
- Per il contributo di solidarietà ex art. 24, comma 24, d.l. 201/2011, il presupposto dell’applicazione è l’inerzia dell’ente gestore nell’adottare, entro il termine previsto, misure idonee a garantire l’equilibrio tra entrate contributive e spesa pensionistica; la relativa contestazione richiede una puntuale allegazione dei fatti e dei documenti rilevanti.
- La definizione del ricorso in conformità alla proposta accelerata può legittimare l’applicazione della sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c., che ha funzione deterrente e sanzionatoria e non richiede necessariamente la pronuncia sulle spese secondo i presupposti ordinari.
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