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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36842/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione, da parte della società contribuente, di un avviso di accertamento con cui l'ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori imposte Ires, Irap e Iva per l'anno 2006. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Abruzzo che aveva accolto l'appello della contribuente e ritenuto infondato l'accertamento. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato la violazione dell'art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato l'atto come accertamento fondato sugli studi di settore, mentre si trattava di accertamento induttivo puro basato su numerose irregolarità e incongruenze contabili: differenze tra rimanenze finali e esistenze iniziali, discordanze sul valore delle immobilizzazioni materiali e dei cespiti ammortizzabili, incongruenze tra utile di bilancio e utile indicato nello studio di settore, versamenti infruttiferi dei soci rispetto ai redditi dichiarati, nonché la compravendita di azienda ritenuta ulteriore indice di inattendibilità. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la CTR non avesse esaminato le eccezioni dell'ufficio sull'inammissibilità di nuove eccezioni difensive della contribuente in appello. La società è rimasta intimata nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR non avesse affrontato il nucleo decisivo della controversia, cioè la legittimità dell'accertamento induttivo fondato su gravi, numerose e ripetute irregolarità contabili e sull'uso di dati comunque acquisiti dall'ufficio. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la dedotta omessa pronuncia su eccezioni processuali era comunque assorbita dalla decisione della CTR che aveva annullato l'accertamento nel suo complesso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Abruzzo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    "in deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d ) del precedente comma"

    In presenza di omissioni, false o inesatte indicazioni, o di irregolarità formali così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili le scritture contabili nel loro complesso, l'Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo e utilizzare anche dati e notizie comunque raccolti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge sostanziale relativa all'accertamento tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché l'asserita omessa pronuncia su questioni processuali era assorbita dalla decisione di merito e, comunque, il vizio non è configurabile nei termini prospettati.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato come norma sul rito camerale per la trattazione in Cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato come norma sul procedimento camerale introdotto per la decisione del ricorso.

  • art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331

    Richiamato per il presupposto dello scostamento grave ai fini dell'accertamento da studi di settore, ma la Corte ha distinto tale ipotesi dall'accertamento induttivo puro fondato su irregolarità contabili.

  • art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 471 del 1997

    Richiamato per la disciplina sanzionatoria connessa alle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.

Massime di principio

  • Quando l'Ufficio fonda l'accertamento su gravi, numerose e ripetute irregolarità contabili che rendono inattendibile la contabilità nel suo complesso, è legittimo l'accertamento induttivo puro ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, con possibilità di utilizzare dati e notizie comunque acquisiti.
  • Il giudice di merito non può limitarsi a richiamare le giustificazioni fornite dal contribuente in sede precontenziosa, ma deve esaminare concretamente gli elementi di inattendibilità contabile posti a base dell'accertamento.
  • L'accertamento induttivo puro e l'accertamento fondato sugli studi di settore non coincidono: ove l'atto si fondi su plurimi indici di inattendibilità contabile, il giudice deve verificare la reale base dell'accertamento e non limitarsi alla sola logica dello scostamento dagli studi di settore.
  • La denuncia di omessa pronuncia su questioni processuali può risultare inammissibile quando la questione sia assorbita dalla decisione di merito sulla domanda principale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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