Sentenza del 29/07/2024 n. 21200 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia e confermato l’avviso di liquidazione relativo all’acquisto, il 15 giugno 2006, di un compendio agricolo. L’Ufficio aveva recuperato 254.277 euro di imposte complementari di registro e ipocatastali, ritenendo perduta l’agevolazione per la piccola proprietà contadina perché la società non aveva mantenuto per cinque anni i requisiti I.A.P. I cinque motivi di ricorso denunciavano: motivazione insufficiente dell’avviso, che richiamava senza allegarla una nota della Provincia di Parma; mancato contraddittorio preventivo; decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo; errata attribuzione ai contribuenti dell’onere di provare il mantenimento dei requisiti; infine, vizio di motivazione e omesso esame della documentazione prodotta a sostegno della permanenza della qualifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem, poiché l’avviso riportava il contenuto essenziale della nota provinciale, e ha escluso un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per l’imposta di registro in assenza di una specifica previsione normativa, trattandosi di controllo a tavolino. Ha giudicato tempestivo l’avviso notificato il 16 giugno 2014: il termine triennale decorreva, in questa ipotesi di perdita sopravvenuta del requisito, dalla scadenza del periodo quinquennale di mantenimento del beneficio (giugno 2011), salvo un accertamento anteriore; la Provincia aveva comunque accertato la perdita con verbale del 28 maggio 2014. Ha escluso la violazione dell’onere probatorio, perché l’Ufficio aveva fornito elementi sulla perdita dei requisiti e spettava ai contribuenti dimostrarne il mantenimento. Ha infine respinto le censure sulla motivazione e sull’omesso esame, rilevando che la CTR aveva esposto le ragioni della decisione e aveva considerato la certificazione del 3 aprile 2009 fondata su fatti e impegni poi disattesi. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, a pagare all’Agenzia 7.600 euro per competenze, oltre alle spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare, se dovuto, un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 52, comma 2-bis, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale
L’allegazione dell’atto richiamato non è necessaria se l’avviso ne riproduce il contenuto essenziale, ossia le informazioni sufficienti a individuare e comprendere la ragione della pretesa.
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
questa disposizione, come emerge dal suo tenore testuale, va delimitata ai soli accertamenti conseguenziali ad accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi di riferimento del contribuente, senza che possa estendersi anche alle verifiche "a tavolino"
La garanzia di contraddittorio prevista da questa disposizione si applica agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi del contribuente, non ai controlli svolti a tavolino.
Art. 1, comma 4, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99
La perdita dei requisiti di cui al comma 1 (ndr. quelli inerenti la figura dell'imprenditore agricolo professionale), nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime
La conservazione dell’agevolazione è subordinata al mantenimento dei requisiti I.A.P. per cinque anni; la loro perdita entro tale periodo determina la decadenza dal beneficio.
Art. 76, comma 2, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
la decorrenza del triennio di decadenza va individuata nella data in cui l'ufficio può contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato
Quando la decadenza dal beneficio dipende da un evento sopravvenuto, il termine triennale per l’accertamento decorre dal momento in cui l’Ufficio può contestare la perdita, normalmente dalla scadenza del periodo durante il quale il requisito doveva essere mantenuto, salvo che l’accertamento sia avvenuto prima.
Artt. 2964 e seguenti del codice civile
il termine di decadenza, inderogabilmente assegnato per porre in essere un determinato atto od un determinato comportamento, è computabile a partire dal momento in cui sussista il potere di compiere o tenere l'atto od il comportamento stesso
In mancanza di una specifica regola sulla decorrenza, il termine di decadenza inizia quando il soggetto titolare è in condizione di esercitare il potere o compiere l’atto previsto.
La Corte esclude l’inversione dell’onere della prova: una volta che l’Ufficio abbia documentato la perdita dei requisiti che fondavano l’agevolazione, spetta al contribuente fornire la prova contraria del loro mantenimento.
Art. 360, primo comma, n. 5, codice di procedura civile
è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alle anomalie radicali che ne compromettono l’esistenza o la comprensibilità; non basta lamentare una motivazione non sufficientemente persuasiva o la mancata discussione di ogni argomento.
Art. 132, secondo comma, n. 4, codice di procedura civile
è necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione
La sentenza deve esporre gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la decisione, ma il giudice non è tenuto a confutare singolarmente ogni deduzione difensiva.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, è dovuto un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Per un avviso motivato richiamando un atto non allegato, occorre verificare se l’avviso ne riproduca comunque il contenuto essenziale: se lo fa in modo comprensibile e sufficiente a individuare la ragione della pretesa, l’omessa allegazione non comporta di per sé invalidità.
- Per i controlli tributari a tavolino, il contraddittorio preventivo non è generalizzato: occorre una specifica previsione normativa applicabile al tributo e al procedimento. La regola dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente riguarda gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi del contribuente.
- Quando un’agevolazione dipende dal mantenimento di un requisito per un periodo determinato, la perdita sopravvenuta del requisito fa decorrere il termine per l’accertamento dalla scadenza del periodo di mantenimento, salvo che l’Ufficio abbia accertato prima la causa di decadenza. Non si computa automaticamente dalla data dell’atto originario o da quella del successivo riconoscimento formale del requisito.
- L’onere della prova va valutato in sequenza: l’Ufficio deve fornire elementi a sostegno della perdita delle condizioni agevolative; una volta formulata e documentata tale contestazione, il contribuente deve provare i fatti contrari, ossia il mantenimento dei requisiti.
- In Cassazione, il dissenso sulla valutazione delle prove o la mancata menzione di ogni documento non equivalgono automaticamente a omesso esame o motivazione apparente. Il vizio deve riguardare un fatto storico decisivo non esaminato oppure un’anomalia motivazionale radicale, rilevabile dal testo della sentenza.
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