Cassazione Civile, Ordinanza n. 37982/2022 del 28/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso, per l'anno d'imposta 2007, un avviso di accertamento nei confronti di una società esercente intermediazione immobiliare, con recupero a tassazione di maggiori imposte dirette e indirette e irrogazione di sanzioni, oltre ai corrispondenti avvisi per trasparenza alle due socie. La società e le socie avevano impugnato gli atti sostenendo che lo scostamento dai ricavi dichiarati fosse stato determinato in modo sostanzialmente automatico sulla base degli studi di settore, nonostante la contabilità fosse formalmente regolare, e che in contraddittorio avessero offerto giustificazioni concrete, tra cui la crisi del mercato immobiliare, l'aumento della concorrenza locale e la riduzione delle provvigioni praticate. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo invece che l'accertamento non fosse una mera applicazione standardizzata degli studi di settore, poiché i dati erano stati rielaborati alla luce del contraddittorio, e che le contribuenti non avessero fornito prova contraria idonea. Con il primo motivo di ricorso per cassazione le contribuenti deducevano omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR avesse ignorato la documentazione sulla concreta pattuizione di provvigioni inferiori a quelle medie di settore. Con il secondo motivo denunciavano violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, una volta forniti elementi di fatto idonei a superare la presunzione fondata sugli studi di settore, spettasse all'Amministrazione provare ulteriori elementi giustificativi dell'accertamento e che non fosse sufficiente un nuovo calcolo basato ancora su parametri dello stesso studio di settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato come omesso esame di un "argomento difensivo" e non di un fatto storico decisivo; inoltre ha rilevato difetto di autosufficienza e specificità, poiché il ricorso non indicava in modo puntuale gli atti e i documenti richiamati né dimostrava con precisione le asserite provvigioni inferiori. Ha poi giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, chiarendo che la CTR non aveva affatto affermato che le contribuenti avessero fornito prova contraria sufficiente, ma aveva solo valorizzato il fatto che l'Ufficio avesse rielaborato i dati del contraddittorio adattandoli alla realtà economica concreta, con conseguente correttezza del procedimento. La Corte ha ribadito che, negli accertamenti fondati sugli studi di settore, l'onere di allegare e provare circostanze idonee a giustificare lo scostamento grava sul contribuente, mentre all'Amministrazione spetta dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto; nel caso di specie tale prova contraria non era stata ritenuta fornita. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata attività difensiva dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico, preciso e decisivo, non questioni o argomentazioni difensive; la censura che investe mere deduzioni o temi difensivi è inammissibile.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato come base dell'accertamento analitico-induttivo; la Corte ribadisce che, negli accertamenti standardizzati, l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto, mentre il contribuente deve offrire prova contraria specifica.
L'onere probatorio sulla giustificazione dello scostamento dai ricavi stimati grava sul contribuente, una volta che l'Ufficio abbia dimostrato l'applicabilità dello studio di settore al caso concreto.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il fatto omesso deve essere un preciso accadimento storico decisivo; non è censurabile come omesso esame la mancata considerazione di mere argomentazioni difensive o di questioni giuridiche.
- Il motivo di ricorso deve rispettare i requisiti di autosufficienza e specificità, indicando puntualmente gli atti e i documenti rilevanti e riportandone il contenuto essenziale, altrimenti la censura è inammissibile.
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, l'Amministrazione deve provare l'applicabilità dello standard al caso concreto, ma il contribuente ha l'onere di allegare e dimostrare circostanze di fatto specifiche idonee a giustificare lo scostamento dei ricavi dichiarati.
- La mera riproposizione di parametri statistici o il loro ricalcolo non esaurisce, di per sé, la prova contraria del contribuente; occorre una dimostrazione concreta e documentata della specifica realtà economica dell'impresa.
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