Cassazione Civile, Ordinanza n. 06757/2026 del 20/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava in origine due avvisi di accertamento con cui gli veniva imputata, quale socio al 33% di una società di capitali a ristretta base partecipativa, una quota di reddito di capitale per gli anni 2009 e 2010, derivante dal recupero a tassazione, in capo alla società, di utili extracontabili ritenuti distribuiti ai soci. I giudici di merito respingevano il ricorso e l’appello, ritenendo operante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili e non provata la distribuzione mancata o l’accantonamento/reinvestimento. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) omessa pronuncia sul motivo relativo alla mancata possibilità di far valere le proprie ragioni rispetto all’avviso societario notificato solo alla società, prospettando una violazione del contraddittorio extraprocedimentale; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 38, comma 3, d.P.R. 600/1973, sostenendo che il solo possesso di quote non bastasse a presumere la distribuzione degli utili senza ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti; 3) omesso esame della prova contraria, che il contribuente assumeva di avere fornito mediante azione di responsabilità contro l’amministratore; 4) nullità della sentenza di appello per motivazione apparente o meramente riproduttiva della sentenza di primo grado; 5) ulteriore nullità per omessa pronuncia su tutti i motivi di appello.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in materia di accertamento dei redditi di partecipazione, il socio che impugna l’avviso a lui notificato conserva la facoltà di contestare anche il presupposto impositivo relativo all’accertamento societario, sicché non vi è lesione del contraddittorio quando il socio possa difendersi nel proprio giudizio; ha poi confermato che il giudicato formatosi nel processo della società non si estende automaticamente al socio estraneo a quel giudizio. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché, nelle società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, gravando sul contribuente l’onere di provare che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti, non essendo sufficiente la mera perdita contabile né occorrendo ulteriori indizi. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che la mera proposizione di un’azione di responsabilità contro l’amministratore non equivale a prova che gli utili non siano stati distribuiti. Il quarto motivo è stato respinto perché la motivazione della CTR, pur sintetica e in parte per relationem, è stata ritenuta idonea a superare il minimo costituzionale richiesto; il quinto è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo indicati con precisione gli ulteriori motivi asseritamente non esaminati. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato per il principio di ragionevole durata del processo e per la censura sul contraddittorio extraprocedimentale; la Corte ne valorizza la lettura costituzionalmente orientata in tema di economia processuale.
la sua violazione è integrata dall’omessa pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente proposta; nel caso concreto è stato riconosciuto il vizio sul primo motivo di appello, ma poi ritenuto infondato nel merito.
richiamato per sottolineare i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione e l’esigenza di specifica indicazione degli atti processuali rilevanti.
invocato dal ricorrente sul riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che, una volta operante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, incombe sul socio la prova contraria.
art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale norma dell’accertamento in materia di imposte sui redditi nel contesto della presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili.
la Corte afferma che la ristrettezza della base sociale consente di ritenere sussistenti i requisiti della presunzione semplice (gravità, precisione e concordanza) per attribuire ai soci gli utili extracontabili.
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno del principio per cui il socio, se non ha partecipato al giudizio della società, non può essere pregiudicato dal relativo giudicato.
interpretato in senso conforme ai principi di economia processuale, consentendo alla Cassazione di decidere nel merito quando la questione sia di diritto e non richieda ulteriori accertamenti fattuali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione al solo "minimo costituzionale".
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omessa pronuncia è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo puntuale la domanda o eccezione non esaminata, trascrivendone i contenuti essenziali e indicando l’atto processuale in cui è stata proposta; altrimenti il motivo è inammissibile o infondato per difetto di specificità.
- In tema di redditi di partecipazione di società di capitali a ristretta base, è legittima una presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati; la prova contraria deve dimostrare concretamente che tali utili siano stati accantonati o reinvestiti dalla società.
- La mera appartenenza al capitale sociale, in un assetto partecipativo ristretto, può costituire fatto noto idoneo a fondare la presunzione di percezione di utili extracontabili, senza necessità di ulteriori indizi o di riscontri bancari o patrimoniali specifici.
- La prova contraria alla presunzione di distribuzione non può essere surrogata dalla sola iniziativa giudiziaria diretta contro l’amministratore della società; occorre una dimostrazione positiva della mancata distribuzione degli utili.
- Il socio che non abbia partecipato al giudizio promosso dalla società conserva il potere di contestare nel proprio giudizio sia la presunzione di distribuzione sia la validità dell’accertamento societario presupposto, poiché il relativo giudicato non gli è opponibile.
- La motivazione per relationem è valida se, pur sintetica, consente di comprendere il percorso argomentativo del giudice di appello e mostra l’autonoma valutazione delle ragioni di gravame; il sindacato di legittimità sulla motivazione resta limitato alle ipotesi di motivazione mancante, apparente o obiettivamente incomprensibile.
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