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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13514/2026 del 09/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di due note del Gestore dei servizi energetici del febbraio e del maggio 2016, con le quali era stato accertato, in relazione a un impianto idroelettrico, il superamento dei limiti assentiti di potenza nominale e di portata nella produzione di energia elettrica; conseguentemente erano stati disposti il recupero degli incentivi corrispondenti all'energia eccedente e la quantificazione dei certificati verdi percepiti nel periodo 2003-2013 da recuperare. Le società avevano chiesto l'annullamento degli atti, sostenendo che il provvedimento fosse fondato esclusivamente su asserite violazioni del titolo concessorio/autorizzativo accertate dalla Regione, senza che il superamento della portata media di concessione potesse incidere sull'accesso agli incentivi. Con il ricorso per cassazione hanno denunciato eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato: da un lato perché il giudice amministrativo avrebbe integrato/sostituito postuma la motivazione del provvedimento, fondandolo sul superamento della portata media annua; dall'altro perché avrebbe creato una regola non prevista dalla legge, valorizzando esigenze finanziarie del Gestore e di programmazione delle spese in assenza di un espresso fondamento normativo.

La decisione

La Corte di cassazione, Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la precedente decisione di regolamento preventivo sulla giurisdizione avesse già radicato, con efficacia di giudicato, la giurisdizione amministrativa; ma soprattutto ha escluso che la sentenza del Consiglio di Stato avesse travalicato i limiti esterni della giurisdizione. Secondo la Corte, il giudice amministrativo si era limitato a interpretare la disciplina delle quote d'obbligo di energia rinnovabile e del sistema dei certificati verdi, ricercando la voluntas legis e affermando la rilevanza del superamento della portata media annua di concessione ai fini della quantificazione degli incentivi e dell'importo da restituire. Un eventuale errore nell'individuazione della lacuna normativa o nella scelta del criterio interpretativo integra, al più, un error in iudicando, non un eccesso di potere giurisdizionale. La Corte ha quindi condannato solidalmente le ricorrenti alle spese, a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm.

    attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie inerenti agli incentivi economici connessi alla produzione di energia da fonte idroelettrica.

  • art. 386 c.p.c.

    la decisione sulla giurisdizione resa in sede di regolamento preventivo fa giudicato nel processo, senza pregiudicare il merito della controversia.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    consente il sindacato della Corte di cassazione sulle sentenze del giudice amministrativo per i soli limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 2038, comma 1, c.c.

    non ritenuto applicabile nella specie per la restituzione dei certificati verdi o del loro controvalore monetario.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha consentito la trattazione della causa in camera di consiglio.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la decisione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

    richiamato in relazione alla definizione conforme alla proposta e agli effetti sanzionatori.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    ha fondato la condanna delle ricorrenti a una somma ulteriore per la proposizione di un giudizio di cassazione ritenuto superfluo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'eccesso di potere giurisdizionale non si configura quando il giudice amministrativo interpreti la disciplina applicabile alla fattispecie, anche colmando una lacuna o scegliendo tra più criteri ermeneutici; in tal caso l'eventuale errore resta interno al giudizio e si traduce, al più, in error in iudicando.
  • Non integra sconfinamento nella sfera del legislatore la sentenza che ricostruisca la volontà della legge e applichi il sistema normativo a una controversia concreta, purché non venga creata una regola nuova del tutto sganciata dal testo e dalla ratio delle fonti.
  • La decisione di rigetto di un ricorso amministrativo si esaurisce nella conferma del provvedimento impugnato e non determina sostituzione dell'amministrazione; pertanto non può ravvisarsi, di regola, invasione del merito discrezionale solo perché il giudice abbia scrutinato presupposti di fatto e di diritto dell'atto.
  • La giurisdizione affermata in sede di regolamento preventivo costituisce giudicato vincolante nel processo successivo, restando però sindacabili davanti alla Cassazione i soli limiti esterni della giurisdizione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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