Cassazione Civile, Ordinanza n. 31895/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, ritenuto nullo in primo e secondo grado perché sottoscritto da soggetto reputato privo di legittimazione alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015. La CTR Lombardia ha inoltre ritenuto non utilizzabile la successiva produzione documentale dell'atto di delega, perché non prodotta in primo grado né indicata nell'atto di appello. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo che per la validità della sottoscrizione dell'avviso basta un funzionario della carriera direttiva delegato dal capo ufficio e che la declaratoria di illegittimità costituzionale non incide sulla validità degli atti così sottoscritti; (2) violazione degli artt. 56 e 7 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe esaminato una questione sulla mancanza di prova della delega non ritualmente riproposta in appello dal contribuente; (3) violazione degli artt. 32 e 58 d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto tardivo il deposito della delega, mentre in appello sarebbe sempre consentita la produzione di documenti non depositati prima. Il contribuente ha resistito eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso e sostenendo che la delega era inesistente o comunque non provata tempestivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese. In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 42 d.P.R. 600/1973 richiede la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un funzionario della carriera direttiva delegato, senza necessità della qualifica dirigenziale; pertanto la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 non travolge gli avvisi sottoscritti da soggetti comunque abilitati ai sensi della norma. Ha inoltre affermato che la questione relativa alla mancata prova della delega era stata assorbita in primo grado e, quindi, doveva essere specificamente riproposta dall'appellato nell'atto di controdeduzioni nel termine di costituzione, a pena di rinuncia ex art. 56 d.lgs. 546/1992. Il terzo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del secondo.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29/09/1973, n. 600
"Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato."
Per la validità dell'avviso è sufficiente la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un funzionario della carriera direttiva da lui delegato; non è richiesta la qualifica dirigenziale.
art. 56 d.lgs. 31/12/1992, n. 546
"Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate."
Nel processo tributario l'appellato deve riproporre espressamente le questioni assorbite nel primo atto difensivo utile; in mancanza, esse si intendono rinunciate.
art. 32 d.lgs. 31/12/1992, n. 546
I depositi successivi hanno funzione meramente illustrativa e non possono essere usati per superare la decadenza dalla riproposizione delle questioni assorbite.
art. 58 d.lgs. 31/12/1992, n. 546
La Corte lo richiama nel confronto con l'art. 32, ma non ne accoglie l'interpretazione estensiva proposta dall'Agenzia ai fini della riproposizione della questione assorbita.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare ultrapetizione/extrapetizione; la Corte non lo esamina autonomamente perché assorbe la questione nel secondo motivo fondato.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono i parametri di deduzione dei vizi di violazione di legge e nullità della sentenza evocati nei motivi di ricorso.
art. 7 d.lgs. 31/12/1992, n. 546
Richiamato nel secondo motivo insieme all'art. 112 c.p.c.; non è oggetto di autonoma ratio decidendi.
art. 21-septies L. 7/08/1990, n. 241
È evocato dalla controricorrente come possibile qualificazione della pretesa invalidità dell'atto, ma non viene in concreto applicato dalla Corte.
Massime di principio
- In tema di avvisi di accertamento, la sottoscrizione è valida se apposta dal capo dell'ufficio o da un funzionario della carriera direttiva debitamente delegato; la qualifica dirigenziale non è requisito necessario ai fini dell'art. 42 d.P.R. 600/1973.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di norme che incidono sugli incarichi dirigenziali non comporta automaticamente la nullità degli avvisi di accertamento già sottoscritti da soggetti comunque legittimati dalla disciplina speciale sulla firma degli atti tributari.
- Nel processo tributario, le questioni ed eccezioni non accolte ma rimaste assorbite in primo grado devono essere specificamente riproposte dall'appellato nell'atto di controdeduzioni depositato nel termine di costituzione; la riproposizione tardiva comporta rinuncia.
- Gli atti e i documenti depositati in appello non possono essere utilizzati per eludere le preclusioni processuali sulla riproposizione delle questioni assorbite; la speditezza e la concentrazione del giudizio tributario impongono una definizione tempestiva del thema decidendum.
- Quando il giudice di primo grado non si è pronunciato su una questione perché la ha ritenuta assorbita, non basta la mera difesa dell'appellato in grado di appello: occorre una riproposizione espressa e tempestiva per evitare la rinuncia implicita.
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