Cassazione Civile, Ordinanza n. 38047/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario alcune cartelle di pagamento relative a IVA 2008 e 2009, notificate dopo la decadenza dal piano di rateizzazione concordato con il riscossore. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sosteneva che le cartelle fossero nulle nella parte relativa agli interessi, perché questi sarebbero stati calcolati illegittimamente sia sui tributi sia sulle sanzioni, senza indicazione del metodo di calcolo. La ricorrente lamentava quindi un difetto di motivazione della pretesa accessoria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 22281/2022, quando la cartella segue un precedente atto fiscale che ha già determinato il quantum del debito d'imposta e degli interessi relativi al tributo, la motivazione sulla successiva cartella è sufficiente se richiama l'atto presupposto e indica l'importo degli ulteriori accessori maturati. Nel caso concreto, inoltre, la cartella era stata emessa dopo la decadenza dal beneficio della rateizzazione di precedenti cartelle già comprensive di sanzioni e interessi, sicché il principio valeva a maggior ragione. La doglianza sull'applicazione degli interessi anche alle sanzioni è stata ritenuta generica e formulata solo in cassazione, quindi non esaminabile utilmente. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
La cartella di pagamento deve essere adeguatamente motivata; l'obbligo è soddisfatto, in presenza di un atto presupposto che abbia già determinato il debito principale, dal richiamo a tale atto e dall'indicazione degli ulteriori interessi maturati.
L'atto amministrativo deve essere motivato; per gli interessi richiesti in cartella non è necessaria la specificazione analitica dei singoli tassi o delle modalità di calcolo se la pretesa è ancorata a un precedente atto impositivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Cass. SS.UU. n. 22281 del 14/07/2022
Se la cartella segue un atto fiscale che abbia già determinato il debito d'imposta e gli interessi, la motivazione è sufficiente con il richiamo all'atto precedente e la quantificazione degli ulteriori accessori; se invece la cartella è il primo atto sugli interessi, occorre indicare base normativa e decorrenza, senza necessità di dettagliare i singoli saggi o il calcolo.
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento è successiva a un atto impositivo già determinativo del debito principale e dei relativi interessi, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il richiamo di quell'atto e l'indicazione della somma dovuta per i successivi accessori.
- Se la cartella costituisce il primo atto con cui vengono richiesti interessi, la motivazione deve indicare la base normativa della pretesa e la decorrenza degli interessi, potendo la fonte normativa essere desunta anche dalla natura del tributo o della tipologia di interessi pretesi; non è necessaria l'analitica esposizione dei singoli tassi applicati.
- Nel giudizio di legittimità, censure nuove o formulate in modo generico non possono essere utilmente accolte, specie quando attengano a profili non adeguatamente dedotti nei gradi di merito.
- Il principio sulla sufficienza motivazionale della cartella a valle di un precedente atto presupposto vale a maggior ragione quando la cartella discenda dalla decadenza da una rateizzazione di cartelle già comprensive di imposta, sanzioni e interessi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37990/2022 del 29/12/2022
- ordinanza_civile · 29 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37991/2022 del 29/12/2022
- ordinanza_civile · 29 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37992/2022 del 29/12/2022
- ordinanza_civile · 29 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37993/2022 del 29/12/2022
- ordinanza_civile · 29 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37994/2022 del 29/12/2022
- ordinanza_civile · 29 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37995/2022 del 29/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →