Cassazione Civile, Ordinanza n. 17044/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dall'opposizione a una cartella di pagamento relativa a una sanzione per violazione del codice della strada. Il destinatario deduceva che il verbale presupposto fosse stato notificato in modo invalido, perché l'amministrazione avrebbe dovuto notificare l'atto al suo domicilio digitale tramite consultazione del REGINDE, in quanto professionista obbligato per legge all'elezione del domicilio digitale. In appello era stata confermata la ritualità della notifica postale del verbale, ritenendo che l'obbligo di notificazione via PEC ai professionisti fosse sorto solo con le modifiche introdotte nel 2017 al Codice dell'amministrazione digitale. Nel ricorso per cassazione il ricorrente articolava due motivi: primo, denunciava la violazione dell'art. 3-bis d.lgs. n. 82/2005, sostenendo che l'obbligo di uso del domicilio digitale esistesse già dal 1° gennaio 2013 e rendesse inesistente la notifica cartacea del verbale; secondo, denunciava la violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., lamentando la mancata compensazione delle spese nonostante la pretesa novità della questione giuridica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, al tempo della notificazione del verbale, l'art. 3-bis d.lgs. n. 82/2005 riguardava le comunicazioni con il cittadino e non le notificazioni di atti amministrativi; per i verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada operava la disciplina speciale dell'art. 201 CdS, che consentiva la notifica secondo il codice di procedura civile o a mezzo posta. Ha inoltre escluso che la notificazione cartacea fosse inesistente, qualificandola semmai come nullità sanata dalla rituale notificazione del mezzo alternativo. Ha parimenti ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la decisione sulle spese, compresa la compensazione per novità della questione, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, salvo il caso di violazione del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Conseguentemente, oltre al rigetto, ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e alle somme ulteriori previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., nonché all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
"A decorrere dal 1° gennaio 2013 ... le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato... Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario..."
La disposizione, nel testo applicabile ratione temporis, è stata ritenuta riferita alle comunicazioni con il cittadino e non alle notificazioni di atti amministrativi; non imponeva quindi la notifica del verbale di accertamento al domicilio digitale.
Per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada prevale la disciplina speciale, che richiama le modalità previste dal codice di procedura civile ovvero la notifica a mezzo posta.
È stato individuato come fonte della modifica che ha introdotto, per i verbali di accertamento, modalità di notifica telematica presso l'indirizzo digitale del professionista.
Decreto 18 dicembre 2017 del Ministero dell'Interno
È richiamato come attuazione delle modifiche introdotte in materia di notificazione via PEC dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada.
La compensazione delle spese per novità della questione è stata considerata rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non soggetta a sindacato di legittimità, salvo il rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa.
Il procedimento camerale accelerato è stato applicato per la definizione del ricorso manifestamente infondato, con decisione conforme alla proposta del consigliere delegato.
Richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere delegato che aveva formulato la proposta ex art. 380-bis e partecipava al collegio giudicante.
Richiamato unitamente all'art. 51 c.p.c. per affermare la non rilevanza, come causa di incompatibilità, della partecipazione del consigliere delegato al collegio.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di somme ulteriori per la definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata, evidenziando la doverosità della somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge nei motivi di ricorso.
È stata applicata la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In materia di notificazione dei verbali per violazioni del codice della strada, la disciplina speciale dell'art. 201 CdS prevale sul regime generale del domicilio digitale previsto dal Codice dell'amministrazione digitale, quando la questione riguarda la notificazione e non la mera comunicazione.
- L'obbligo per la pubblica amministrazione di notificare tali verbali via PEC al domicilio digitale del professionista non può essere retrodatato oltre l'entrata in vigore delle modifiche normative che lo hanno introdotto espressamente.
- La notificazione eseguita con mezzo diverso da quello previsto dalla legge non è necessariamente inesistente: può integrare una nullità sanabile se l'atto raggiunge comunque il suo scopo o se interviene una rituale notificazione idonea a sanare il vizio.
- Nel giudizio di cassazione, la scelta del giudice di merito di compensare o non compensare le spese per novità della questione è, di regola, insindacabile, salvo violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.
- Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la definizione conforme alla proposta può comportare, oltre al rigetto del ricorso, la condanna alle ulteriori somme previste dall'art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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