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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16685/2025 del 22/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento, da parte dell'azienda sanitaria, del saldo delle prestazioni di analisi rese da una struttura privata nel triennio 2010-2012. In primo grado il tribunale aveva condannato l'azienda sanitaria al pagamento di euro 338.671,50 oltre interessi, ritenendo illegittima l'applicazione dello sconto previsto dalla normativa sui tetti di spesa. In appello l'azienda sanitaria aveva dedotto, tra l'altro, difetto di giurisdizione, prescrizione quinquennale, recepimento negoziale dello sconto nei contratti successivi al 2009, rispetto convenzionale del tetto di spesa e necessità di c.t.u. per verificare il superamento del tetto. La corte d'appello aveva accolto l'impugnazione, rilevando d'ufficio che, per i periodi anteriori ai contratti stipulati nel 2010, 2011 e 2012, questi non potevano avere efficacia retroattiva; inoltre aveva ritenuto non provato l'accreditamento della struttura per il triennio in questione, reputando insufficiente il decreto di accreditamento definitivo del 2014. Nel ricorso per cassazione la struttura privata ha proposto sette motivi: primo, violazione di giudicato interno sul fatto che i contratti si applicassero anche alle prestazioni anteriori alla stipula; secondo, violazione di giudicato interno sulla sussistenza del rapporto di accreditamento; terzo, violazione delle regole sull'onere della prova e sulla documentazione dell'accreditamento; quarto, errata affermazione che gli accordi contrattuali dovessero essere sottoscritti prima dell'anno di riferimento per consentire l'erogazione di prestazioni a carico del SSN; quinto, errata affermazione che occorresse un provvedimento regionale di accreditamento transitorio per gli anni 2010-2012; sesto, omesso esame e motivazione illogica sul fatto decisivo dell'esistenza di un accreditamento transitorio; settimo, subordinatamente, violazione dell'art. 2041 c.c. per mancata prova dell'arricchimento della ASL. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il secondo e il quarto motivo, assorbendo gli altri, affermando che il diritto al compenso dell'erogatore privato dipende non solo dal contratto ex art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992, ma anche dai provvedimenti di autorizzazione e accreditamento istituzionale, quali elementi costitutivi della fattispecie legale. Ha inoltre affermato che la disciplina dei contratti tra PA e strutture private non impedisce di prevedere un termine iniziale di efficacia anteriore alla stipula o una disciplina retroattiva, purché restino fermi i vincoli inderogabili di copertura e tetto di spesa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al secondo e al quarto motivo, dichiarando assorbiti tutti gli altri, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Salerno e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione per nuovo esame. La Corte ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui escludeva, in via generale, l'efficacia retroattiva o la decorrenza anteriore alla stipula dei contratti di prestazioni sanitarie tra ASL e struttura privata, e ha ribadito che la debenza dei corrispettivi presuppone i provvedimenti amministrativi di autorizzazione e accreditamento, oltre al contratto. Restano assorbite le ulteriori censure relative a giudicato interno, prova dell'accreditamento, onere probatorio e arricchimento senza causa.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come parametro della dedotta violazione del giudicato interno e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sull'accreditamento

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione al giudicato interno dedotto dalla ricorrente

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato come norma sul giudicato formale, invocata nei motivi di ricorso

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di giudicato interno

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso sulla motivazione della sentenza

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato nei motivi di ricorso come parametro di motivazione

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    richiamato quale fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 8-bis d.lgs. n. 502 del 1992

    richiamato nella disciplina del sistema dell'accreditamento e dei rapporti con il SSN

  • art. 8-ter d.lgs. n. 502 del 1992

    considerato dalla Corte come provvedimento amministrativo di autorizzazione all'esercizio, elemento costitutivo del diritto alla remunerazione

  • art. 8-quater d.lgs. n. 502 del 1992

    considerato dalla Corte come provvedimento di accreditamento istituzionale, elemento costitutivo del diritto alla remunerazione

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992

    indicato come norma che disciplina la stipula degli accordi/contratti tra regioni, ASL e strutture private accreditate; la Corte esclude che essa vieti la previsione di un termine iniziale anteriore o di efficacia retroattiva

  • art. 16 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    richiamato sulle forme dei contratti della PA; la Corte afferma che tali norme non vietano, di per sé, l'apposizione di un termine iniziale di efficacia anteriore alla stipula

  • art. 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    richiamato come forma semplificata di stipulazione dei contratti a trattativa privata con la PA

  • art. 18 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    richiamato sulle forme dei contratti della PA; la Corte esclude che imponga il divieto di retroattività del contratto

  • art. 2, comma 7, d.p.r. 14 gennaio 1997

    richiamato nel quarto motivo di ricorso nell'ambito della disciplina sanitaria

  • art. 32, comma 8, l. 27 dicembre 1997, n. 449

    richiamato nel quarto motivo di ricorso

  • art. 1322 c.c.

    richiamato nel quarto motivo; implicitamente evocato in tema di autonomia negoziale nella stipula dei contratti con la PA

  • artt. 3, 32, 41, 81 e 97 Cost.

    richiamati nel quarto motivo di ricorso in relazione alla disciplina dei contratti sanitari e ai vincoli di bilancio

  • art. 6, comma 6, l. n. 724 del 1994

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'asserito regime transitorio di accreditamento

  • art. 1, commi 237-quater e ss., l.r. Campania n. 4 del 2011

    richiamato dalla ricorrente quale normativa regionale integrativa del regime transitorio di accreditamento

  • art. 2041 c.c.

    richiamato subordinatamente come azione di arricchimento senza causa per il caso di mancata prova del rapporto e dell'indebito arricchimento della ASL

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

Massime di principio

  • Nel sistema delle prestazioni sanitarie rese da strutture private a carico del SSN, il diritto alla remunerazione non nasce dal solo contratto, ma richiede anche i presupposti amministrativi dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie legale.
  • I contratti tra pubblica amministrazione e privati, anche quando disciplinati da norme speciali e stipulati in forma scritta, possono prevedere un termine iniziale di efficacia anteriore alla stipula o una regolazione retroattiva, salvo che ciò confligga con vincoli inderogabili di copertura finanziaria o di tetto di spesa.
  • La disciplina formale dei contratti della PA non può essere letta come divieto generale di accordi con efficacia retrodatata; la nullità o l'inefficacia derivano solo dalla violazione delle forme o di specifici limiti normativi, non dalla sola antergazione del termine iniziale.
  • Nei rapporti sanitari convenzionati, la verifica del rispetto del tetto di spesa e la conseguente eventuale regressione tariffaria possono fisiologicamente intervenire a consuntivo, perché la determinazione del corrispettivo può essere rimessa a un momento successivo rispetto all'erogazione delle prestazioni.

Come è indicizzato

MaterieMandatoProveImpugnazioni
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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