Cassazione Civile, Ordinanza n. 31936/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero di importi non versati in relazione alla definizione agevolata di una lite fiscale ai sensi dell’art. 16 della legge n. 289/2002. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l’annullamento della cartella; la CTR aveva poi rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo applicabili ai versamenti rateali del condono sia la sospensione dei termini disposta in favore dei residenti nei comuni della provincia di Catania colpiti dagli eventi sismici e vulcanici dell’ottobre 2002, sia la riduzione del 50% dei residui versamenti prevista da una successiva disciplina agevolativa. L’Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia la violazione dell’art. 4 del d.l. n. 245/2002, del d.m. 17 maggio 2005, dell’art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006 e dell’art. 9 l. n. 212/2000, sostenendo che la sospensione non fosse applicabile ai versamenti derivanti da condono; con il secondo deduce la violazione dell’art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006, contestando l’applicazione della riduzione del 50% ai residui versamenti del condono già definito.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso solo nei limiti indicati in motivazione. Conferma il principio per cui la sospensione dei termini di pagamento prevista per i contribuenti colpiti dagli eventi eccezionali si applica anche alle rate di condono non pagate e iscritte a ruolo, perché la disciplina va interpretata in senso letterale, logico e costituzionalmente orientato, senza introdurre eccezioni non previste. Invece esclude che al medesimo rapporto definito con condono possa applicarsi un successivo provvedimento agevolativo di riduzione del 50% dei residui versamenti, poiché la lite fiscale, una volta definita con il condono, non può essere "rivisitata" una seconda volta. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nei motivi di ricorso
art. 4 del d.l. 4 novembre 2002, n. 245, conv. con modif. dalla L. n. 286/2002
la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari prevista dalla norma si applica anche alle rate di condono non pagate e iscritte a ruolo
art. 9, comma 2, L. n. 212/2000
concorre a fondare l’interpretazione estensiva della sospensione a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali o imprevedibili
D.M. 14 novembre 2002
la sospensione dei termini ivi prevista è ritenuta applicabile anche alle imposte dovute in seguito ad adesione volontaria al condono
D.M. 17 maggio 2005
richiamato nel primo motivo di ricorso dall’Agenzia come fonte rilevante per la disciplina agevolativa
art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006
non è applicabile, secondo la Corte, per ottenere una nuova riduzione su una lite già definita mediante precedente condono
costituisce il presupposto del condono fiscale cui si riferiscono i versamenti rateali oggetto della controversia
richiamato dall’Agenzia nel primo motivo come disposizione interpretata in senso estensivo dalla Corte
art. 4 L. n. 245/2002
richiamato insieme alle altre norme per affermare la portata generale della sospensione dei termini
Cass. n. 16556/2017
richiamata come precedente conforme sull’applicabilità della sospensione alle rate di condono
Cass. n. 1074/2014
richiamata come precedente conforme
Cass. n. 16296/2014
richiamata come precedente conforme
Cass. n. 24415/2014
richiamata come precedente conforme
Cass. n. 11629/2018
richiamata come precedente conforme
Cass. n. 7330/2011
richiamata per affermare che la sospensione si applica anche alle imposte dovute per iniziativa volontaria del contribuente
Cass. n. 5865/2013
richiamata per escludere, di regola, l’applicabilità di un nuovo provvedimento agevolativo a una controversia già definita con condono
Cass. n. 6699/2014
richiamata per il principio dell’irrevocabilità dell’accordo di condono e dell’impossibilità di rivisitare i periodi d’imposta condonati
C. cost. n. 10/2015
richiamata a sostegno del divieto di disparità di trattamento non giustificate in materia tributaria agevolata
C. cost. n. 201/2014
richiamata a sostegno del divieto di discriminazioni arbitrarie
C. cost. n. 116/2013
richiamata a sostegno del divieto di discriminazioni arbitrarie
C. cost. n. 223/2012
richiamata a sostegno del divieto di discriminazioni arbitrarie
Cass., Sez. U., n. 11373/2017
richiamata a sostegno del principio di uguaglianza e della necessità di adeguata giustificazione delle diversificazioni di regime
Massime di principio
- In materia di agevolazioni tributarie, le disposizioni sulla sospensione dei termini di adempimento vanno interpretate in modo letterale, logico e costituzionalmente orientato, così da evitare l’introduzione di eccezioni non previste dal testo normativo.
- La sospensione dei termini concessa ai contribuenti colpiti da eventi eccezionali si estende anche alle rate di condono non pagate e successivamente iscritte a ruolo, comprese quelle derivanti da adesione volontaria del contribuente a una definizione agevolata.
- Non sono ammissibili trattamenti fiscali differenziati tra contribuenti che si trovano nella medesima situazione, se la diversità non è sorretta da una ragione adeguata e non conduce a una discriminazione arbitraria.
- Una lite fiscale già definita mediante condono non può essere nuovamente assoggettata a un diverso e successivo provvedimento agevolativo per la medesima fattispecie, perché il condono implica irrevocabilità della definizione e rinuncia alla rivisitazione dei periodi d’imposta coperti.
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