Parere n. 371/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
quanto al ricorso n. 1317 del 2019: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori Romano Garavaglia e Valeria Valisi contro il Comune di Magenta e nei confronti della signora Claudia Piera Caimi, per l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. 214 del 29 settembre 2016 di «demolizione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi del fabbricato censito in Magenta al N.C.E.U. fg. 5, mappali 128, sub 705 e 706, con destinazione “abitazione” a portico aperto per uso autorimessa, secondo quanto autorizzato con il provvedimento paesaggistico A.P. 120/2013 del 15/11/2013 (P.E. 156/2013) e Denuncia di Inizio Attività del 14/10/2013 prot. n. 34031 (P.E: 420/2013)»; quanto al ricorso n. 1318 del 2019: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori Romano Garavaglia e Valeria Valisi contro il Comune di Magenta per l’annullamento: a) del provvedimento prot. n. 32065 del 12 luglio 2018 di improcedibilità delle istanze di accertamento di conformità del 28 dicembre 2016 (P.E. 572/2016) e del permesso di costruire in sanatoria del 29 dicembre 2016 (P.E. 573/2016); b) provvedimento prot. n. 32070 del 12 luglio 2018 di accertamento inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 214/2016 e di acquisizione delle opere e dell’area pertinenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorsi straordinari contro l’ordinanza di demolizione di opere edilizie e contro i successivi provvedimenti di improcedibilità delle istanze di sanatoria, accertamento dell’inottemperanza e acquisizione delle opere e dell’area pertinenziale
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato, con due ricorsi straordinari connessi, l’ordinanza dirigenziale n. 214 del 29 settembre 2016, con cui il Comune di Magenta ha ordinato la demolizione e la riduzione in pristino di un fabbricato, ritenendo che un portico aperto destinato ad autorimessa fosse stato trasformato in due monolocali dotati di servizi igienici e cucina. Sono state dedotte censure relative all’erroneità dei presupposti di fatto, alla mancata individuazione dell’abuso, alla sproporzionalità e irragionevolezza della demolizione integrale, alla violazione della disciplina sulle distanze e alla violazione del regolamento locale di igiene. Con il secondo ricorso sono stati inoltre impugnati il provvedimento di improcedibilità delle istanze di accertamento di conformità e di permesso di costruire in sanatoria e il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, con acquisizione delle opere e dell’area pertinenziale. La Sezione ha dovuto verificare se fosse possibile rendere un parere definitivo nonostante la relazione ministeriale fosse priva della sottoscrizione dell’autorità politica e non esaminasse le singole censure, nonché se sussistessero i presupposti per la tutela cautelare.
Il parere
La Sezione ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva, ma ha ritenuto di non poter rendere il parere definitivo. La relazione trasmessa dal Provveditorato era infatti priva della firma dell’autorità politica richiesta dall’art. 36 del r.d. n. 444/1942 e non conteneva un esame specifico dei motivi di ricorso; inoltre, si limitava ad affermare in modo assertivo la parziale fondatezza delle doglianze quanto alla demolizione della sola parete abusiva, in assenza delle controdeduzioni del Comune. La Sezione ha quindi disposto specifici incombenti istruttori: il Comune dovrà formulare controdeduzioni sulle singole censure; il Ministero dovrà predisporre una relazione istruttoria completa, trasmetterla ai ricorrenti per eventuali repliche e depositare infine una relazione conclusiva firmata dall’autorità politica, con le valutazioni ministeriali e gli eventuali atti difensivi. In caso di persistente inadempimento, la Sezione ha preannunciato che deciderà sulla base degli atti disponibili e valuterà la trasmissione degli atti alle autorità competenti per possibili profili di responsabilità. Quanto alle istanze cautelari, ritenuta la complessità delle censure, la Sezione ne ha disposto l’accoglimento e ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati al fine di mantenere integra la situazione sino alla decisione di merito.
Osservazioni
Riunione dei ricorsi
I ricorsi n. 1317/2019 e n. 1318/2019 devono essere trattati congiuntamente per la connessione soggettiva e oggettiva esistente tra le controversie.
Relazione ministeriale e sottoscrizione dell’autorità politica
Non può essere reso il parere definitivo in assenza della relazione firmata dal Ministro o da altra autorità politica delegata. La sottoscrizione non costituisce un requisito meramente formale, ma trova fondamento nell’art. 36 del r.d. n. 444/1942 ed è coerente con la natura decisoria assunta dal parere sul ricorso straordinario e con la competenza governativa a definire il procedimento mediante decreto del Presidente della Repubblica.
Esame delle singole censure
La relazione del Provveditorato non esamina le numerose censure dedotte nei due ricorsi e formula in modo assertivo una conclusione di parziale fondatezza, riferita alla demolizione della sola parete abusiva, senza adeguata istruttoria e senza le controdeduzioni del Comune.
Controdeduzioni del Comune di Magenta
Il Comune deve trasmettere, entro venti giorni dalla comunicazione del parere, al Ministero, al Provveditorato e alla Sezione le proprie controdeduzioni specifiche su tutti i motivi articolati nei distinti ricorsi.
Relazione ministeriale integrativa e repliche dei ricorrenti
Il Ministero dovrà, nei successivi venti giorni, inviare ai ricorrenti una relazione istruttoria estesa al merito delle singole censure, assegnando loro ulteriori venti giorni per eventuali controdeduzioni e repliche, da depositare presso l’Amministrazione ai sensi dell’art. 49, comma 2, del r.d. 21 aprile 1942, n. 444.
Relazione finale firmata dall’autorità politica
Il Ministero dovrà trasmettere alla Sezione, nei successivi venti giorni, la relazione finale sottoscritta dall’autorità politica, insieme alle controdeduzioni e repliche eventualmente presentate e alle proprie valutazioni. In caso di mancata presentazione degli atti difensivi, dovrà darne specifica attestazione.
Istanza cautelare
Le istanze cautelari sono accolte e viene sospesa l’efficacia dei provvedimenti impugnati, limitatamente alla necessità di mantenere integra la situazione di fatto fino alla decisione sul merito, considerata la complessità delle censure.
Norme richiamate
presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
La disposizione è richiamata quale base della presentazione diretta dei ricorsi presso il Consiglio di Stato.
>>la necessità della sottoscrizione del Ministro o di altra autorità politica da lui delegata<<
La sottoscrizione dell’autorità politica della relazione ministeriale è requisito sostanziale del procedimento consultivo sul ricorso straordinario e non può essere sostituita dalla firma di un dirigente.
competenza dei dirigenti generali a richiedere direttamente il parere degli organi consultivi delle rispettive Amministrazioni
La disposizione non ha modificato la disciplina speciale relativa al parere del Consiglio di Stato, che non è assimilabile a un organo consultivo dell’Amministrazione.
disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Il procedimento del ricorso straordinario presenta una disciplina speciale e una progressiva assimilazione alla funzione giurisdizionale, con parere del Consiglio di Stato avente contenuto sostanzialmente decisorio.
art. 49, comma 2, r.d. 444/1942
deposito delle controdeduzioni e repliche esclusivamente presso l’Amministrazione
La Sezione richiama la disposizione per stabilire le modalità di presentazione delle eventuali repliche dei ricorrenti alla relazione ministeriale.
accertamento di conformità edilizia
È indicato tra le disposizioni invocate dai ricorrenti contro il provvedimento di improcedibilità delle istanze di sanatoria; il merito della relativa censura non è stato ancora esaminato.
art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004
accertamento di compatibilità paesaggistica
È indicato tra le disposizioni invocate dai ricorrenti in relazione alle istanze di sanatoria; la Sezione non ha ancora definito la relativa questione.
art. 9 d.m. 1444/1968
disciplina delle distanze tra costruzioni
È richiamato tra i parametri asseritamente violati, senza che il parere interlocutorio ne valuti nel merito l’applicazione.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la relazione ministeriale deve essere sottoscritta dal Ministro o da altra autorità politica delegata, poiché tale sottoscrizione costituisce un requisito sostanziale previsto dall’art. 36 del r.d. n. 444/1942.
- La competenza attribuita ai dirigenti generali dall’art. 16 del d.lgs. n. 165/2001 a richiedere pareri agli organi consultivi dell’Amministrazione non modifica la disciplina speciale applicabile al parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario, che non è assimilabile al parere di un organo consultivo interno.
- Una relazione ministeriale che non esamini le singole censure del ricorso e formuli conclusioni assertive, senza adeguata istruttoria e senza acquisire le controdeduzioni dell’amministrazione resistente, non consente al Consiglio di Stato di rendere il parere definitivo.
- Quando la complessità delle censure e l’insufficienza dell’istruttoria rendono necessario preservare la situazione di fatto, il Consiglio di Stato può accogliere l’istanza cautelare e sospendere l’efficacia degli atti impugnati sino alla decisione di merito.
- In caso di persistente mancata collaborazione dell’Amministrazione nell’acquisizione degli elementi istruttori, il Consiglio di Stato può decidere sulla base della documentazione disponibile e valutare la trasmissione degli atti alle autorità competenti per eventuali profili di responsabilità.
Ricorsi straordinari in materia di demolizione edilizia e acquisizione
Il parere riguarda due ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica proposti da proprietari di immobili contro il Comune di Magenta. Il primo ricorso è diretto contro l’ordinanza dirigenziale n. 214 del 29 settembre 2016, con cui è stata ordinata la demolizione e la riduzione in pristino di un fabbricato, ritenendo abusiva la trasformazione di un portico aperto destinato ad autorimessa in due monolocali con servizi igienici e cucina. Il secondo ricorso riguarda i successivi provvedimenti comunali relativi alle istanze di sanatoria, all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e all’acquisizione delle opere e dell’area pertinenziale.
Censure dedotte
I ricorrenti hanno contestato, tra l’altro, l’erroneità dei presupposti di fatto, la mancata individuazione dell’abuso, la sproporzionalità e l’irragionevolezza della demolizione integrale, la violazione della disciplina sulle distanze prevista dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 e dagli strumenti urbanistici comunali, nonché la violazione del regolamento locale di igiene. Nel secondo ricorso sono state inoltre dedotte censure relative agli artt. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, in materia di sanatoria edilizia e compatibilità paesaggistica.
Riunione e carenze della relazione ministeriale
La Sezione ha riunito i due ricorsi per la evidente connessione soggettiva e oggettiva. Non ha tuttavia potuto rendere il parere definitivo.
La relazione trasmessa dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna era priva della sottoscrizione dell’autorità politica competente e non affrontava analiticamente i singoli motivi di ricorso. Essa si limitava a ritenere che fosse abusiva soltanto la parete di chiusura del portico e che, pertanto, la demolizione dell’intero immobile violasse il principio di proporzionalità. La conclusione era stata formulata, peraltro, in assenza delle controdeduzioni del Comune di Magenta.
Requisito della sottoscrizione politica
La Sezione ha ribadito che la sottoscrizione del Ministro o di altra autorità politica delegata non è un requisito meramente formale. Essa discende dall’art. 36 del r.d. n. 444/1942 e riflette la particolare natura del procedimento relativo al ricorso straordinario.
Il Consiglio di Stato ha richiamato il proprio orientamento, anche espresso nei pareri n. 269/2000 e n. 1437 del 18 dicembre 2025, secondo cui il Consiglio di Stato non può essere assimilato a un organo consultivo interno dell’Amministrazione. Il parere sul ricorso straordinario ha ormai contenuto sostanzialmente decisorio e si inserisce in un procedimento destinato a concludersi con un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta ministeriale. Per questa ragione, la relazione deve essere sottoposta all’autorità politica competente.
Incombenti istruttori
La Sezione ha disposto una sequenza di adempimenti:
- il Comune di Magenta deve trasmettere, entro venti giorni, controdeduzioni specifiche su tutte le censure, depositandone copia anche presso la Sezione;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve, nei successivi venti giorni, trasmettere la relazione istruttoria completa ai ricorrenti e assegnare loro venti giorni per eventuali controdeduzioni e repliche;
- il Ministero deve infine depositare presso la Sezione la relazione conclusiva, firmata dall’autorità politica, con le eventuali difese dei ricorrenti e le proprie valutazioni.
In mancanza di controdeduzioni o repliche, la relazione ministeriale dovrà attestare tale circostanza. La Sezione ha inoltre avvertito che, in caso di persistente inadempimento, potrà decidere sulla base degli atti disponibili e valutare la trasmissione degli atti alle autorità competenti per possibili profili di responsabilità.
Tutela cautelare
La Sezione ha ritenuto possibile esaminare già nella fase interlocutoria le istanze cautelari. Considerata la complessità delle censure, ha accolto le richieste e sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati, allo scopo di mantenere integra la situazione di fatto fino alla decisione definitiva sul merito.
Conclusioni
Il parere ha quindi natura interlocutoria: i ricorsi sono stati riuniti, le istanze cautelari sono state accolte e sono stati ordinati specifici adempimenti istruttori. La decisione sulle censure relative alla legittimità dell’ordinanza di demolizione, alle istanze di sanatoria, all’accertamento dell’inottemperanza e all’acquisizione delle opere è stata rinviata a una successiva adunanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 3 mar 2026Parere n. 63/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 3 mar 2026Parere n. 64/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 3 mar 2026Parere n. 347/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 mar 2026Parere n. 348/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 mar 2026Parere n. 349/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 mar 2026Parere n. 350/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →