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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00987/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente, colpito dal sisma del 1990, aveva chiesto il rimborso di somme versate a titolo di IRPEF e ILOR per gli anni 1990, 1991 e 1992, assumendo di avere diritto alla restituzione del 90% di quanto pagato in eccedenza rispetto al 10% dovuto in base alla normativa agevolativa. Dopo un primo giudizio di merito concluso con sentenza definitiva favorevole e un rimborso parziale da parte dell'Ufficio, egli proponeva ricorso per ottemperanza per ottenere il residuo credito, oltre interessi, a fronte del silenzio dell'Amministrazione sulla diffida al pagamento. Il giudice dell'ottemperanza rigettava la domanda ritenendo correttamente applicata la sopravvenuta disciplina che limita i rimborsi al 50% entro i fondi stanziati. Con il ricorso per cassazione il contribuente denunciava: 1) violazione dell'art. 70 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice dell'ottemperanza avesse pronunciato ultra petita e modificato il giudicato che riconosceva il rimborso integrale; 2) violazione dell'art. 1, comma 665, l. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies d.l. 91/2017, sostenendo che la sopravvenuta limitazione al 50% non potesse incidere su un diritto già definitivamente accertato.

La decisione

La Corte accoglie entrambi i motivi, li esamina congiuntamente e cassa la sentenza impugnata perché il giudice dell'ottemperanza non ha correttamente applicato la disciplina sui rimborsi per i soggetti colpiti dal sisma del 1990. La Suprema Corte ribadisce che la normativa sopravvenuta sui limiti di stanziamento e sulla riduzione percentuale non incide sul diritto sostanziale al rimborso già accertato con giudicato, ma disciplina soltanto la fase di attuazione del rimborso. Ne consegue che il giudice dell'ottemperanza deve verificare la capienza dei fondi e, in caso di incapienza, adottare i provvedimenti necessari per dare integrale attuazione al giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta e l'attivazione delle procedure contabili speciali, compreso lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Viene enunciato il principio di diritto e la causa è rinviata al giudice di merito per il riesame in conformità ai principi affermati.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il giudizio di ottemperanza tributario serve a dare concreta attuazione al giudicato e consente al giudice di adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della decisione, entro i limiti del giudicato stesso.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per censurare la dedotta ultra-petizione; la Corte esclude che il giudice dell'ottemperanza possa modificare il giudicato, ma deve attenersi al suo contenuto ed esplicitarne il quomodo attuativo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dal contribuente.

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    Costituisce la base del beneficio fiscale per i soggetti colpiti dal sisma del 1990, prevedendo la definizione agevolata con versamento del 10% o il rimborso del 90% di quanto già versato.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    La disposizione, come modificata, disciplina le modalità di effettuazione dei rimborsi nei limiti delle risorse stanziate, senza incidere sul diritto sostanziale al rimborso già accertato.

  • art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. dalla L. 3 agosto 2017, n. 123

    Introduce la riduzione percentuale del 50% sui rimborsi dovuti in caso di insufficienza delle risorse; la Corte la qualifica come norma attuativa/procedimentale, applicabile alla fase esecutiva e di ottemperanza.

  • art. 29, comma 1, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8

    È menzionato quale successiva modifica della disciplina dei rimborsi, sempre nel quadro delle modalità di attuazione e non del diritto sostanziale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30

    Viene richiamato in relazione allo speciale ordine di pagamento in conto sospeso, utilizzabile per eseguire il pagamento anche in assenza di disponibilità immediata nel pertinente capitolo di spesa.

  • art. 24 Cost.

    La Corte esclude che la disciplina sui limiti di stanziamento violi il diritto di difesa o la tutela giurisdizionale, perché non incide sul diritto sostanziale accertato.

  • art. 3 Cost.

    L'interpretazione seguita evita disparità di trattamento tra contribuenti che avevano già pagato e quelli che avevano beneficiato ex ante dell'agevolazione, assicurando il rimborso integrale del dovuto accertato.

  • art. 113 Cost.

    È richiamato per affermare che una decisione giurisdizionale deve essere effettivamente eseguibile e non restare un'enunciazione priva di attuazione.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    La disciplina va letta alla luce del giusto equilibrio tra interesse pubblico e diritti patrimoniali del singolo, senza consentire una falcidia definitiva del credito riconosciuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza, il giudice non può alterare il contenuto del giudicato, ma deve precisarne gli obblighi attuativi e adottare i provvedimenti necessari perché il comando sia effettivamente eseguito.
  • La disciplina sopravvenuta che limita i rimborsi per insufficienza di fondi pubblici incide sulla fase di attuazione del credito e non estingue né riduce il diritto sostanziale al rimborso già definitivamente accertato.
  • Quando il diritto al rimborso è stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato, l'eventuale incapienza dei fondi deve essere verificata in sede di ottemperanza, con conseguente attivazione delle procedure contabili previste dall'ordinamento e, se necessario, con la nomina di un commissario ad acta.
  • In materia di rimborsi fiscali per eventi calamitosi, l'interpretazione della normativa sui limiti di stanziamento deve essere costituzionalmente e convenzionalmente orientata, in modo da evitare disparità di trattamento tra contribuenti e da preservare l'effettività della tutela giurisdizionale.
  • Lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso può essere utilizzato quale strumento di esecuzione del giudicato quando manchi la disponibilità immediata delle somme nel pertinente capitolo di spesa.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioGiudizio di ottemperanza
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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