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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41644/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso un sollecito di pagamento riferito a una cartella esattoriale concernente sanzioni amministrative. Nei giudizi di merito l'opposizione era stata respinta: il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione e il Tribunale di Roma, in grado di appello, aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con due motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 615 c.p.c., dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 2943 c.c., sostenendo che l'eccezione di prescrizione del credito era stata erroneamente trattata come tardiva o comunque inammissibile, mentre si trattava di una contestazione ammissibile perché fondata sul decorso di oltre cinque anni dalla notifica della cartella di pagamento. La questione centrale era dunque se l'opposizione, limitata all'eccezione di prescrizione sopravvenuta del credito, dovesse essere assoggettata al termine decadenziale previsto per l'opposizione 'recuperatoria' oppure rientrasse nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che il Tribunale aveva erroneamente esteso il termine di decadenza dell'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011 anche a censure che investivano la prescrizione del credito. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'opposizione all'estratto di ruolo può avere funzione recuperatoria, quando si deduce la mancata notificazione del verbale o della cartella, e in tal caso è soggetta al termine di trenta giorni; ma quando, invece, si eccepiscono fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione del credito, l'opposizione si colloca nell'ambito dell'art. 615 c.p.c. e non è soggetta a quel termine decadenziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, perché esamini nel merito l'eccezione di prescrizione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 391-bis, comma 4, c.p.c.

    È stato richiamato per la fissazione dell'adunanza camerale sulla proposta del relatore in presenza di manifesta fondatezza del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stato utilizzato il rito camerale accelerato e la proposta del relatore è stata condivisa dal collegio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato tra i parametri di censura per denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione che deduce fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione del credito, va ricondotta a questa norma e non al solo regime decadenziale dell'opposizione recuperatoria.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato come possibile riferimento dell'opposizione quando si deduca la legittimità degli atti dell'esecuzione.

  • art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011

    Il termine di trenta giorni previsto per l'opposizione recuperatoria non si applica all'eccezione di prescrizione del credito, che segue il diverso regime dell'art. 615 c.p.c.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione del credito; la Corte ha ritenuto che l'eccezione dovesse essere esaminata nel merito.

  • art. 201, comma 5, d.lgs. n. 285/1992

    Evocato con riferimento alla mancata notificazione del verbale e della cartella nelle ipotesi di opposizione recuperatoria.

  • art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150/2011

    Per l'opposizione recuperatoria, il termine decorre dalla notifica dell'atto che renda conoscibile l'atto presupposto non notificato.

Massime di principio

  • L'opposizione all'estratto di ruolo può svolgere una funzione 'recuperatoria' quando serve a far valere la mancata notificazione dell'atto presupposto o della cartella; in tale ipotesi si applica il termine decadenziale previsto per l'opposizione al verbale di accertamento.
  • Quando invece l'opponente deduce fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione del credito, la contestazione rientra nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non è soggetta al termine di trenta giorni dell'art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011.
  • Il giudice di merito non può dichiarare inammissibile per tardività un'eccezione di prescrizione del credito solo perché proposta tramite opposizione all'estratto di ruolo, dovendo qualificare correttamente la domanda in base alla sostanza della censura.
  • In materia di sanzioni amministrative e riscossione coattiva, la distinzione tra contestazione della mancata notificazione degli atti e contestazione di eventi successivi alla formazione del titolo è decisiva per individuare rito, termini e ammissibilità dell'opposizione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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