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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26383/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui era stato richiesto a quattro soggetti, in solido, il pagamento di una somma rilevante a favore della banca, in relazione a un credito derivante dall'anticipo effettuato dalla banca su ricevute bancarie risultate insolute presentate da una società debitrice. I quattro ingiunti avevano proposto opposizione sostenendo, tra l'altro, che la garanzia prestata non fosse un contratto autonomo di garanzia ma una fideiussione, e che il giudice di primo grado avesse immutato la domanda o comunque travisato la qualificazione del rapporto. In appello lamentavano inoltre nullità di varie clausole e, in cassazione, hanno affidato il ricorso a tre motivi: 1) nullità della sentenza e violazione di norme processuali e sostanziali per motivazione apparente, mutatio libelli e violazione dei limiti del giudizio di appello; 2) violazione di plurime norme sostanziali in tema di nullità delle clausole della garanzia e del rapporto principale, tra cui interessi, anatocismo e commissione di massimo scoperto; 3) omesso rilievo officioso della nullità/abusività di clausole di una fideiussione omnibus e violazione della disciplina consumeristica e del diritto UE. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile: ha osservato che i motivi erano formulati in modo confuso, promiscuo e non autosufficiente; che il giudice di merito poteva riqualificare giuridicamente il rapporto senza mutare i fatti; che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente; che non erano specificate con precisione le clausole, le norme violate e l'incidenza concreta delle asserite nullità; e che i principi richiamati dalle Sezioni Unite del 2021 sulle fideiussioni bancarie non erano pertinenti a un contratto autonomo di garanzia, oltre a non risultare adeguatamente allegata in merito la qualità di consumatore. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende e dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della garanzia come contratto autonomo di garanzia operata dai giudici di merito, ha escluso la sussistenza di una motivazione apparente o di una violazione processuale rilevante e ha rilevato che le censure erano formulate in modo non specifico e non autosufficiente. Ha inoltre affermato che i principi giurisprudenziali invocati in tema di fideiussioni bancarie non erano applicabili, perché riferiti a fideiussioni con specifiche clausole e non a garanzie autonome. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa dell'intimata, ma i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di € 2.500,00 alla Cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    nell'istanza di decisione accelerata il ricorrente deve limitarsi a chiedere la definizione della causa; contenuti ulteriori non devono essere considerati

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la memoria è destinata solo a illustrare le censure già proposte e non può sanare carenze del ricorso o introdurre motivi nuovi

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere chiara esposizione dei fatti e dei motivi, indicare specificamente le norme violate, gli atti e i documenti rilevanti, ed essere autosufficiente

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la deduzione di violazione di legge richiede specificità e confronto tra norme invocate e affermazioni della sentenza impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è censurabile solo l'anomalia motivazionale radicale

  • art. 113, comma 1 c.p.c.

    il giudice può assegnare diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti, senza mutare i fatti costitutivi della causa

  • art. 112 c.p.c.

    non è violato se il giudice si limita a riqualificare giuridicamente il rapporto sulla base dei fatti allegati e non pronuncia oltre i limiti della domanda

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti, ma la Corte esclude che la riqualificazione giuridica del rapporto integri violazione delle regole di valutazione della prova

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di contestazione e allegazioni, ma ritenuto non pertinente alla motivata riqualificazione del rapporto

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti, ma non idoneo a fondare l'asserita mutatio libelli nel caso concreto

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la novità delle difese in appello, ma la Corte esclude la novità decisiva delle questioni sulla qualificazione giuridica

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione non è apparente se la sentenza espone le ragioni della qualificazione giuridica e dell'irrilevanza dei principi invocati

  • art. 111 Cost.

    invocato per censurare la motivazione, ma la Corte esclude la violazione perché la sentenza contiene una motivazione effettiva

  • art. 1283 c.c.

    richiamato in tema di anatocismo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza

  • art. 1419 c.c.

    richiamato in tema di nullità parziale del contratto, ma senza adeguata indicazione delle clausole e della loro incidenza

  • art. 1418 c.c.

    richiamato come norma di nullità contrattuale, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile

  • art. 1421 c.c.

    richiamato per il rilievo officioso della nullità, ma senza allegazioni sufficienti per la sua concreta operatività

  • art. 1343 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di illiceità della causa, ma senza specificazione rilevante nel ricorso

  • art. 1939 c.c.

    richiamato in tema di garanzia fideiussoria, ma la Corte ha ritenuto che il rapporto fosse stato qualificato come garanzia autonoma

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dai ricorrenti, ma non decisivo per l'esito del giudizio di legittimità

  • art. 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE

    invocato per la tutela del consumatore e per il rilievo delle clausole abusive, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto

  • art. 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE

    invocato dai ricorrenti per il controllo delle clausole abusive, ma non applicato per carenza di allegazioni e di pertinenza al contratto autonomo di garanzia

  • art. 19 TUE

    richiamato dai ricorrenti in funzione del principio di effettività, ma senza incidere sulla valutazione di inammissibilità

  • art. 267 TFUE

    richiamato dai ricorrenti per il rinvio pregiudiziale, ma non ritenuto necessario

  • art. 33 D.Lgs. 206/2005

    richiamato in tema di clausole vessatorie/abusive dei consumatori, ma non applicato per difetto di specifiche allegazioni

  • art. 36 D.Lgs. 206/2005

    richiamato in tema di nullità di protezione, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la declaratoria di inammissibilità comporta il presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    richiamato per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende nel procedimento accelerato

  • art. 2504-bis c.c.

    richiamato per il subentro della banca incorporante nella posizione della banca originaria

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che deduce violazione di legge deve indicare in modo specifico le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, la censura è inammissibile.
  • La motivazione è nulla solo quando manchi in modo radicale o sia meramente apparente; non è sufficiente lamentare che la soluzione adottata sia errata o poco convincente.
  • Il giudice di merito può qualificare giuridicamente in modo diverso i fatti allegati dalle parti in base al principio iura novit curia, purché non modifichi i fatti costitutivi della controversia.
  • La censura di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è inammissibile se si limita a proporre una lettura alternativa delle clausole senza indicare quali regole ermeneutiche siano state violate e senza trascrivere il contenuto rilevante del testo contrattuale.
  • Nel contratto autonomo di garanzia il garante può invocare la nullità del contratto base per contrarietà a norme imperative, ma la relativa deduzione deve essere specifica, autosufficiente e riferita a circostanze fattuali idonee a incidere sul credito azionato.
  • Le pronunce sulle fideiussioni bancarie caratterizzate da determinate clausole e da un preciso arco temporale non sono automaticamente estensibili ai contratti autonomi di garanzia.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentita la commistione indistinta di vizi di motivazione e violazioni di legge, se tale sovrapposizione impedisce di cogliere con chiarezza le singole doglianze.
  • La memoria successiva al ricorso non può essere utilizzata per introdurre nuovi motivi o per colmare carenze originarie dell'atto di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniMutuo
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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