Cassazione Civile, Ordinanza n. 26383/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui era stato richiesto a quattro soggetti, in solido, il pagamento di una somma rilevante a favore della banca, in relazione a un credito derivante dall'anticipo effettuato dalla banca su ricevute bancarie risultate insolute presentate da una società debitrice. I quattro ingiunti avevano proposto opposizione sostenendo, tra l'altro, che la garanzia prestata non fosse un contratto autonomo di garanzia ma una fideiussione, e che il giudice di primo grado avesse immutato la domanda o comunque travisato la qualificazione del rapporto. In appello lamentavano inoltre nullità di varie clausole e, in cassazione, hanno affidato il ricorso a tre motivi: 1) nullità della sentenza e violazione di norme processuali e sostanziali per motivazione apparente, mutatio libelli e violazione dei limiti del giudizio di appello; 2) violazione di plurime norme sostanziali in tema di nullità delle clausole della garanzia e del rapporto principale, tra cui interessi, anatocismo e commissione di massimo scoperto; 3) omesso rilievo officioso della nullità/abusività di clausole di una fideiussione omnibus e violazione della disciplina consumeristica e del diritto UE. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile: ha osservato che i motivi erano formulati in modo confuso, promiscuo e non autosufficiente; che il giudice di merito poteva riqualificare giuridicamente il rapporto senza mutare i fatti; che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente; che non erano specificate con precisione le clausole, le norme violate e l'incidenza concreta delle asserite nullità; e che i principi richiamati dalle Sezioni Unite del 2021 sulle fideiussioni bancarie non erano pertinenti a un contratto autonomo di garanzia, oltre a non risultare adeguatamente allegata in merito la qualità di consumatore. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende e dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della garanzia come contratto autonomo di garanzia operata dai giudici di merito, ha escluso la sussistenza di una motivazione apparente o di una violazione processuale rilevante e ha rilevato che le censure erano formulate in modo non specifico e non autosufficiente. Ha inoltre affermato che i principi giurisprudenziali invocati in tema di fideiussioni bancarie non erano applicabili, perché riferiti a fideiussioni con specifiche clausole e non a garanzie autonome. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa dell'intimata, ma i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di € 2.500,00 alla Cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
nell'istanza di decisione accelerata il ricorrente deve limitarsi a chiedere la definizione della causa; contenuti ulteriori non devono essere considerati
la memoria è destinata solo a illustrare le censure già proposte e non può sanare carenze del ricorso o introdurre motivi nuovi
il ricorso per cassazione deve contenere chiara esposizione dei fatti e dei motivi, indicare specificamente le norme violate, gli atti e i documenti rilevanti, ed essere autosufficiente
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la deduzione di violazione di legge richiede specificità e confronto tra norme invocate e affermazioni della sentenza impugnata
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è censurabile solo l'anomalia motivazionale radicale
il giudice può assegnare diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti, senza mutare i fatti costitutivi della causa
non è violato se il giudice si limita a riqualificare giuridicamente il rapporto sulla base dei fatti allegati e non pronuncia oltre i limiti della domanda
richiamato dai ricorrenti, ma la Corte esclude che la riqualificazione giuridica del rapporto integri violazione delle regole di valutazione della prova
richiamato dai ricorrenti in tema di contestazione e allegazioni, ma ritenuto non pertinente alla motivata riqualificazione del rapporto
richiamato dai ricorrenti, ma non idoneo a fondare l'asserita mutatio libelli nel caso concreto
richiamato dai ricorrenti per sostenere la novità delle difese in appello, ma la Corte esclude la novità decisiva delle questioni sulla qualificazione giuridica
la motivazione non è apparente se la sentenza espone le ragioni della qualificazione giuridica e dell'irrilevanza dei principi invocati
art. 111 Cost.
invocato per censurare la motivazione, ma la Corte esclude la violazione perché la sentenza contiene una motivazione effettiva
richiamato in tema di anatocismo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza
richiamato in tema di nullità parziale del contratto, ma senza adeguata indicazione delle clausole e della loro incidenza
richiamato come norma di nullità contrattuale, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile
richiamato per il rilievo officioso della nullità, ma senza allegazioni sufficienti per la sua concreta operatività
richiamato dai ricorrenti in tema di illiceità della causa, ma senza specificazione rilevante nel ricorso
richiamato in tema di garanzia fideiussoria, ma la Corte ha ritenuto che il rapporto fosse stato qualificato come garanzia autonoma
richiamato dai ricorrenti, ma non decisivo per l'esito del giudizio di legittimità
art. 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
invocato per la tutela del consumatore e per il rilievo delle clausole abusive, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto
art. 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
invocato dai ricorrenti per il controllo delle clausole abusive, ma non applicato per carenza di allegazioni e di pertinenza al contratto autonomo di garanzia
art. 19 TUE
richiamato dai ricorrenti in funzione del principio di effettività, ma senza incidere sulla valutazione di inammissibilità
art. 267 TFUE
richiamato dai ricorrenti per il rinvio pregiudiziale, ma non ritenuto necessario
richiamato in tema di clausole vessatorie/abusive dei consumatori, ma non applicato per difetto di specifiche allegazioni
richiamato in tema di nullità di protezione, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la declaratoria di inammissibilità comporta il presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende nel procedimento accelerato
richiamato per il subentro della banca incorporante nella posizione della banca originaria
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che deduce violazione di legge deve indicare in modo specifico le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, la censura è inammissibile.
- La motivazione è nulla solo quando manchi in modo radicale o sia meramente apparente; non è sufficiente lamentare che la soluzione adottata sia errata o poco convincente.
- Il giudice di merito può qualificare giuridicamente in modo diverso i fatti allegati dalle parti in base al principio iura novit curia, purché non modifichi i fatti costitutivi della controversia.
- La censura di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è inammissibile se si limita a proporre una lettura alternativa delle clausole senza indicare quali regole ermeneutiche siano state violate e senza trascrivere il contenuto rilevante del testo contrattuale.
- Nel contratto autonomo di garanzia il garante può invocare la nullità del contratto base per contrarietà a norme imperative, ma la relativa deduzione deve essere specifica, autosufficiente e riferita a circostanze fattuali idonee a incidere sul credito azionato.
- Le pronunce sulle fideiussioni bancarie caratterizzate da determinate clausole e da un preciso arco temporale non sono automaticamente estensibili ai contratti autonomi di garanzia.
- Nel ricorso per cassazione non è consentita la commistione indistinta di vizi di motivazione e violazioni di legge, se tale sovrapposizione impedisce di cogliere con chiarezza le singole doglianze.
- La memoria successiva al ricorso non può essere utilizzata per introdurre nuovi motivi o per colmare carenze originarie dell'atto di impugnazione.
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