Cassazione Civile, Ordinanza n. 01187/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento che egli assumeva non ritualmente notificata, deducendo altresì la mancata notifica dell’atto impositivo presupposto e l’omessa indicazione del responsabile del procedimento. In primo grado il ricorso veniva accolto; in appello la società incaricata della riscossione proponeva impugnazione e interveniva l’Agenzia delle entrate, ma la CTR rigettava l’appello. In cassazione la società di riscossione deduceva: (1) violazione dell’art. 37 c.p.c. per avere il giudice di merito annullato integralmente la cartella pur contenente anche partite non tributarie, in particolare due contravvenzioni al codice della strada; (2) violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, del d.m. 28 giugno 1999 e dell’art. 2719 c.c., sostenendo che, una volta ritenuta regolare la notifica, la cartella doveva ritenersi nella disponibilità del contribuente e che, comunque, la produzione dell’estratto di ruolo era sufficiente in luogo dell’originale della cartella. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso incidentale ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla produzione in appello della busta di notifica e dello stesso avviso di accertamento presupposto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto, in sintesi, che sulla mancanza di prova della regolare notifica dell’avviso di accertamento e sull’omessa indicazione del responsabile del procedimento si fosse formato un giudicato interno non efficacemente attaccato; ha inoltre osservato che la doglianza sulla giurisdizione era formulata in modo non coerente con il parametro invocato e non rispettava i requisiti di specificità del ricorso per cassazione. Quanto al motivo incidentale dell’Agenzia, la Corte ha escluso che la censura integrasse un vero omesso esame di fatto decisivo, trattandosi piuttosto di contestazione della valutazione probatoria svolta dal giudice di merito. Le spese sono state poste a carico solidale di ricorrente principale e incidentale, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente.
Norme richiamate
invocato per contestare il riparto di giurisdizione; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per mancata coerenza col parametro di impugnazione.
richiamato dal ricorrente principale per sostenere la correttezza della documentazione della cartella e la sufficienza degli estratti di ruolo.
d.m. 28 giugno 1999
richiamato insieme all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 in tema di documentazione della riscossione.
richiamato per la prova documentale tramite copie o estratti sostitutivi dell’originale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera valutazione del materiale probatorio.
richiamato per affermare che i motivi devono rispettare i requisiti di completezza e specificità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
richiamato nel passaggio sulla successione ex lege e sull’efficacia del giudicato nei confronti del successore.
richiamato per la prosecuzione del giudizio nei confronti del successore ex lege della società estinta.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura in un riesame del merito o della valutazione delle prove: il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’insufficienza o la non condivisibilità della motivazione.
- La deduzione di un vizio di giurisdizione o di una violazione di legge deve essere formulata in modo specifico e coerente con il parametro di impugnazione invocato; una censura generica o disallineata rispetto al motivo dedotto è inammissibile.
- Se una rationes decidendi autonome della sentenza di merito non vengono specificamente impugnate, si forma giudicato interno su di esse, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che non le investa utilmente.
- Nel contenzioso sulla riscossione, la contestazione relativa alla mancata prova della preventiva notificazione dell’atto presupposto attiene alla regolarità della sequenza procedimentale e non può essere superata con una mera produzione documentale in appello che ampli indebitamente l’oggetto del giudizio.
- La produzione dell’estratto di ruolo o di documentazione sostitutiva può valere ai fini probatori nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza, ma non consente di convertire in fatto decisivo non esaminato la mera critica alla valutazione di completezza o attendibilità della prova documentale.
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