Cassazione Penale, Sentenza n. 21190/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 21/06/2022 che lo ha dichiarato colpevole di opere edilizie abusive e di violazione del vincolo paesaggistico (artt. 44, lett. c, e 95, d.P.R. n. 380/2001; art. 181, d.lgs. n. 42/2004). I motivi di ricorso sono: (1) vizio di manifesta illogicità della motivazione e malgoverno delle risultanze istruttorie, in particolare della testimonianza del consulente tecnico di parte (Arch. Idone) che avrebbe riferito che per il manufatto indicato al capo A era stata richiesta sanatoria, che il capo C era stato demolito e che le opere del capo D erano autorizzate; (2) violazione dell'art. 131-bis c.p., poiché il ricorrente avrebbe demolito le opere indicate al capo D (circostanza che, secondo il ricorrente, dovrebbe integrare la causa di non punibilità per particolare tenuità o valutare diversamente la pena); (3) violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. e mancata motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche; (4) prescrizione dei reati maturata successivamente alla sentenza impugnata, trattandosi di fatti consumati tra il 15 e il 28 giugno 2017.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia rispettato il principio di autosufficienza del ricorso perché non ha prodotto il verbale della prova (il verbale della testimonianza/consulenza) per censurare il suo esito, così rendendo inammissibile la censura di malgoverno della prova. Ha inoltre qualificato come nuove deduzioni fattuali non consentite in cassazione le affermazioni sulla presunta autorizzazione delle opere del capo D. Quanto alla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., la Corte ha osservato che: a) era comprovata la demolizione di un solo manufatto (quello in lamiera), b) la mera domanda di demolizione non è sufficiente ai fini della particolare tenuità del fatto, è necessaria l'effettiva demolizione, c) anche l'effettiva demolizione non determina automaticamente la non punibilità se l'entità del danno e l'abitualità della condotta risultano rilevanti; inoltre l'abitazione abusiva non era oggetto di domanda di demolizione. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato in relazione alla pluralità delle violazioni e alla gravità complessiva (vincoli violati). La Corte ha precisato che, essendo il ricorso inammissibile, non è possibile rilevare d'ufficio né dichiarare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, fissata equitativamente in Euro 3.000,00. Conseguenza pratica: la sentenza impugnata resta confermata e produttrice di effetti.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), artt. 44, lett. c e 95
Norme che regolano il permesso di costruire e le conseguenze delle opere abusive; la Corte ha ritenuto provata la realizzazione di opere edilizie in assenza delle autorizzazioni previste e ha confermato la rilevanza penale della violazione.
Norma relativa alla tutela dei beni paesaggistici: la Corte ha ritenuto integrata la violazione del vincolo paesaggistico per le opere realizzate in area sottoposta a vincolo.
La norma sulla particolare tenuità del fatto valorizza la condotta successiva (es. demolizione). La Corte chiarisce che la mera istanza di demolizione non è sufficiente; è richiesta l'effettiva demolizione e comunque la demolizione non opera automaticamente la non punibilità se l'entità del danno e l'abitualità della condotta sono rilevanti.
Norma che disciplina le circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che dopo le modifiche del 2008 non è più sufficiente lo stato di incensuratezza per ottenere la diminuente e che il loro riconoscimento richiede fatti concreti favorevoli; il diniego è legittimo in assenza di elementi positivi.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte richiama l'obbligo di motivare in base agli elementi ritenuti preponderanti fra quelli indicati dall'art. 133, e che il giudizio di fatto sulla sussistenza delle attenuanti è insindacabile in Cassazione purché adeguatamente motivato.
D.L. 30 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Norma sulla trattazione del ricorso (richiamata come procedura applicata) che regola la trattazione del ricorso in Cassazione nel periodo emergenziale; la sentenza indica che il ricorso è stato trattato ai sensi di tale disposizione.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede le spese e le conseguenze processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in base a tale disposizione.
codice di procedura penale, art. 129
Norma sulla non punibilità (anche per prescrizione): la Corte ricorda che l'inammissibilità del ricorso ostacola la rilevazione d'ufficio della prescrizione successiva alla sentenza impugnata, richiamando giurisprudenza che limita tali rilevazioni in caso di inammissibilità.
D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (conv. L. 24 luglio 2008, n. 125) - modifiche art. 62-bis c.p.
Richiamata quale intervento legislativo che ha inasprito i criteri per il riconoscimento delle attenuanti generiche, eliminando la sufficienza dello stato di incensuratezza.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile censurare il giudizio di merito sulla valutazione della prova senza allegare e produrre i relativi atti processuali (verbali/risultati probatori) invocati: il ricorso deve essere autosufficiente.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) richiede non solo la considerazione della condotta successiva (es. demolizione) ma l'effettiva esecuzione dell'atto riparatorio; la mera domanda di demolizione non basta e la demolizione non produce automaticamente la non punibilità se il danno e l'abitualità della condotta sono rilevanti.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se fondato sull'assenza di elementi concreti e positivi a favore dell'imputato, specie quando sono state commesse plurime violazioni e la condotta presenta rilievo sotto il profilo della gravità e dei vincoli violati.
- Non sono scrutinabili in Cassazione questioni di fatto nuove o deduzioni fattuali non già prospettate e documentate in sede di merito; chi impugna deve limitarsi a censure di diritto o allegare il necessario materiale probatorio.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso impedisce generalmente la rilevazione d'ufficio di cause di non punibilità maturate dopo la sentenza impugnata (ad esempio la prescrizione), salvo che il ricorso sia ammissibile e consenta l'esame di tali profili.
- In materia di abusi edilizi, l'esame complessivo deve considerare ubicazione in zona sismica, vincoli paesaggistici, assenza di permessi, entità e continuità delle opere: questi elementi pesano tanto sulla sussistenza del reato quanto sulla valutazione delle attenuanti e della tenuità.
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