Cassazione Civile, Ordinanza n. 28833/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IVA relativa all'anno 2014 richiesto in dichiarazione da una società poi cessata; l'amministrazione finanziaria, dopo avere chiesto e ricevuto documentazione dal liquidatore, ha negato il rimborso senza instaurare un contraddittorio preventivo con i successori della società ex art. 2495, comma 2, c.c. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dei contribuenti ritenendo violato il contraddittorio endoprocedimentale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 e dei principi in tema di contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che tale garanzia non fosse necessaria per un diniego di rimborso IVA; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo che la CTR aveva accolto l'appello senza una reale e specifica argomentazione sulle ragioni del possibile esito diverso del procedimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che il diniego di rimborso IVA, anche se preceduto solo da richiesta documentale e non da accesso o verifica, è un atto idoneo a incidere negativamente sulla sfera giuridica del contribuente e, per i tributi armonizzati, soggiace al contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000. Ha però accolto il secondo motivo, rilevando che la sentenza della CTR era sorretta da motivazione apparente, perché si limitava ad affermazioni tautologiche sulla non pretestuosità delle difese del contribuente senza indicare le concrete ragioni difensive che avrebbero potuto condurre a un diverso esito del procedimento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
la garanzia del termine dilatorio e del contraddittorio preventivo si estende, per i tributi armonizzati, anche al diniego di rimborso IVA, quale atto di accertamento in senso sostanziale idoneo a incidere sulla sfera del contribuente
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della natura fondamentale del diritto di difesa e del contraddittorio procedimentale
art. 53 Cost.
richiamato nel quadro dei principi costituzionali evocati dal ricorrente
art. 97 Cost.
richiamato nel quadro dei principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge posta a fondamento del primo motivo
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma sul vizio di nullità della sentenza posta a fondamento del secondo motivo
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria
evocato in relazione al vizio di omessa o insufficiente corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla motivazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale norma sulla necessaria motivazione della sentenza
richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio
richiamato per qualificare i controricorrenti come successori della società estinta
art. 41, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
richiamato per affermare il diritto di ogni persona a essere ascoltata prima dell'adozione di un provvedimento individuale pregiudizievole
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione
art. 23, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176
richiamato per la trattazione da remoto della camera di consiglio
Massime di principio
- Nei tributi armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale costituisce garanzia generale prima dell'adozione di atti lesivi della sfera del contribuente, anche quando l'atto sia qualificato come diniego di rimborso e non come avviso di accertamento in senso stretto.
- Il diniego di rimborso IVA, quando seguito a un'attività istruttoria dell'amministrazione, integra un provvedimento sostanzialmente accertativo e pregiudizievole, tale da richiedere l'attivazione del contraddittorio preventivo.
- La violazione del contraddittorio endoprocedimentale non determina automaticamente la nullità dell'atto: il contribuente deve allegare e provare quali difese concrete avrebbe potuto far valere e che tali difese non fossero meramente pretestuose o fittizie.
- La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando enuncia il principio applicabile ma non espone in modo specifico le ragioni concrete della decisione, impedendo il controllo sull'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- Una motivazione che si limiti a formule tautologiche o autoreferenziali non raggiunge il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
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