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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30178/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società in liquidazione aveva chiesto all'ufficio doganale di verificare la corrispondenza tra la propria contabilità e un credito per eccedenza fiscale da essa indicato, allo scopo di poter eventualmente riportare il credito, trasferirlo ad altra provincia o ottenerne il rimborso. L'ufficio, rispondendo alla richiesta, aveva disconosciuto una parte del credito (euro 55.826,01) ritenendo maturata la decadenza dal rimborso per mancata presentazione dell'istanza entro il termine biennale previsto dall'art. 14 del d.lgs. 504/1995. La contribuente impugnava la comunicazione sostenendo che l'atto, pur non avendo forma autoritativa tipica, conteneva una precisa pretesa giuridica e fattuale e quindi doveva essere considerato impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. La CTR aveva invece confermato l'inammissibilità ritenendo la comunicazione un atto interlocutorio assimilabile a un mero parere.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che la comunicazione dell'ufficio, nella parte in cui disconosce il credito e prospetta la decadenza del contribuente dal rimborso, è un atto idoneo a manifestare una pretesa tributaria specifica e attuale, dunque impugnabile davanti al giudice tributario anche se non rientra tra gli atti tipizzati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa ma suscettibile di interpretazione estensiva: sono impugnabili anche atti non espressamente indicati che contengano la concreta esplicitazione di una pretesa tributaria.

  • art. 14 d.lgs. 504/1995

    È richiamato come termine biennale per la richiesta di rimborso, la cui violazione è stata posta dall'ufficio a base del disconoscimento del credito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto in cassazione per violazione di legge.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire sorge già al momento in cui l'atto dell'amministrazione rende nota una specifica pretesa tributaria.

  • artt. 24 e 53 Cost.

    Sono richiamati a sostegno dell'interpretazione estensiva della tutela giurisdizionale del contribuente.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale parametro di buon andamento dell'amministrazione, coerente con l'interpretazione estensiva degli atti impugnabili.

  • L. n. 448 del 2001

    È richiamata come fonte dell'allargamento della giurisdizione tributaria, che giustifica una lettura non restrittiva dell'art. 19.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs. 546/1992 va interpretato in modo estensivo: non sono impugnabili soltanto gli atti tipici espressamente nominati, ma anche gli atti atipici che contengano la sostanza di una pretesa tributaria definita.
  • L'impugnabilità di un atto tributario dipende dalla sua capacità di incidere immediatamente sulla sfera giuridica del contribuente e di rendere attuale l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non dalla sua veste formale.
  • La mancata impugnazione di un atto atipico non determina di per sé la cristallizzazione della pretesa, che potrà essere contestata quando venga reiterata in un atto tipico successivo.
  • Anche una risposta negativa dell'amministrazione resa in occasione di una richiesta del contribuente può essere impugnata se contiene il disconoscimento esplicito di un credito o di una posizione fiscale, perché in tal caso assume contenuto sostanzialmente lesivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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