Sentenza del 12/09/2019 n. 22755 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
P.F. ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il recupero, per l'anno 2013, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, applicate dall'Agenzia delle Entrate in misura proporzionale dell'8% in relazione alla costituzione e dotazione di un trust immobiliare. Con il primo motivo ha contestato di essere obbligato al pagamento in quanto mero guardiano; con il secondo ha negato la sussistenza del presupposto impositivo, sostenendo che il conferimento dei beni al trustee, essendo strumentale e non definitivo, non produce un effettivo arricchimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo P.F., in quanto parte dell'atto costitutivo del trust, obbligato solidalmente al pagamento delle imposte ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che la mera costituzione del vincolo di destinazione non costituisce un autonomo presupposto per un'imposta proporzionale e che gli atti istitutivi e di dotazione del trust, privi di trasferimento definitivo e di arricchimento effettivo, sono soggetti alle imposte in misura fissa. La sentenza impugnata è stata cassata, il ricorso originario del contribuente è stato accolto e le spese dei tre gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57
L'obbligo di corrispondere l'imposta è posto a carico dei contraenti, solidalmente.
Tutte le parti dell'atto negoziale, incluso il guardiano se formalmente parte dell'atto costitutivo, possono essere obbligate in solido al pagamento dell'imposta di registro.
D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 47-50, convertito in L. n. 286 del 2006
È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione.
La costituzione del vincolo di destinazione, inclusa quella realizzata mediante trust, non integra da sola un'autonoma imposta proporzionale; è necessario un effettivo trasferimento di ricchezza e un arricchimento stabile.
D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1
L'imposta sulle successioni e donazioni presuppone un trasferimento di beni o diritti e un concreto arricchimento del beneficiario.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 9 della Tariffa, parte prima
La tassazione proporzionale degli atti aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale richiede una prestazione effettivamente patrimoniale, normalmente con carattere oneroso; non basta che l'atto riguardi beni economicamente valutabili.
D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1 e 10, e relativa Tariffa
Le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale si applicano quando vi è un trasferimento reale e definitivo della proprietà o di diritti reali immobiliari; il trasferimento strumentale al trustee, soggetto a segregazione e successivo ritrasferimento, è tassato in misura fissa.
Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, artt. 2, 8 e 11, ratificata con L. n. 364 del 1989
Il trust comporta la separazione dei beni dal patrimonio personale del trustee, cui sono attribuiti poteri gestori strumentali allo scopo del trust; tale intestazione non equivale necessariamente a un trasferimento definitivo della ricchezza.
Costituzione, art. 53
Il tributo deve essere collegato a un'effettiva capacità contributiva; la mera segregazione patrimoniale, senza arricchimento attuale, non costituisce un indice sufficiente di ricchezza imponibile.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20
L'amministrazione può riqualificare l'atto secondo la sua intrinseca natura ed effetti giuridici, qualora il trust sia solo apparente o produca un trasferimento reale diverso da quello formalmente dichiarato.
L. n. 212 del 2000, art. 10-bis
Resta possibile contestare operazioni prive di sostanza economica e dirette essenzialmente a ottenere indebiti vantaggi fiscali mediante la disciplina dell'abuso del diritto.
Massime di principio
- Nel trust, l'atto istitutivo e il conferimento dei beni al trustee sono normalmente soggetti a imposte indirette in misura fissa, perché hanno funzione strumentale di segregazione e gestione e non realizzano un trasferimento definitivo di ricchezza.
- L'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale deve essere applicata quando si verifica un'attribuzione patrimoniale effettiva, stabile e definitiva, normalmente al momento del trasferimento finale dei beni al beneficiario.
- La mera individuazione dei beneficiari nell'atto istitutivo non basta, da sola, a giustificare l'imposizione proporzionale immediata: occorre verificare gli effetti concreti dell'atto e l'effettiva attribuzione della ricchezza.
- Il trustee, il guardiano o altro soggetto formalmente incluso nell'atto può essere obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta di registro, anche se non riceve personalmente un arricchimento, quando la legge qualifica tali soggetti come parti o contraenti dell'atto.
- Se il negozio produce un trasferimento immediato, definitivo e non meramente strumentale, l'amministrazione può tassarlo secondo la sua effettiva natura, anche prescindendo dalla qualificazione formale come trust.
- Nel trust autodichiarato, in cui disponente e trustee coincidono, l'assenza di un trasferimento intersoggettivo rende ancora più evidente la mancanza di un arricchimento attuale e, di regola, esclude l'imposizione proporzionale sull'atto istitutivo o di dotazione.
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