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Sentenza

Sentenza del 12/09/2019 n. 5018 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Liquidazione e controlli - Cartella di pagamento - Avviso bonario - Omessa notifica - Nullità della cartella di pagamento - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità della cartella di pagamento sostenendo che non gli fosse stato previamente notificato l'avviso bonario, ossia la comunicazione di irregolarità prevista nell'ambito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni. La doglianza riguardava, in particolare, l'omessa comunicazione prima dell'iscrizione a ruolo delle somme ritenute dovute per carenza o omissione dei versamenti.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che l'amministrazione finanziaria non abbia un obbligo generalizzato di comunicare gli esiti dei controlli automatizzati. L'avviso bonario è necessario quando dal controllo emerge un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione, mentre non è richiesto nei casi di semplice omissione o carenza dei versamenti dichiarati. Pertanto, la cartella emessa mediante diretta iscrizione a ruolo delle somme non versate è stata considerata legittima e non nulla per la mancata previa notifica dell'avviso bonario.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del d.P.R. 600/1973

    Disciplina i controlli automatizzati sulle dichiarazioni dei redditi. La comunicazione dell'esito non è necessaria in modo generalizzato quando l'iscrizione a ruolo deriva dalla semplice omissione o carenza dei versamenti dovuti.

  • Art. 54-bis del d.P.R. 633/1972

    Disciplina i controlli automatizzati delle dichiarazioni IVA. Anche in questo ambito l'avviso bonario è richiesto quando vi sia una rettifica o un risultato diverso dalla dichiarazione, ma non necessariamente per il mero mancato versamento di somme dichiarate.

Massime di principio

  • La mancata notifica dell'avviso bonario non determina automaticamente la nullità della cartella di pagamento.
  • Quando il contribuente ha dichiarato correttamente l'imposta ma non ha effettuato, o ha effettuato solo parzialmente, il versamento, l'amministrazione può procedere direttamente all'iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella.
  • L'avviso bonario assume rilievo soprattutto quando il controllo automatizzato evidenzia un risultato diverso da quello risultante dalla dichiarazione, tale da richiedere un confronto preventivo con il contribuente.
  • Per contestare efficacemente una cartella non è sufficiente invocare genericamente l'omessa comunicazione di irregolarità: occorre dimostrare che il controllo abbia comportato una rettifica, un errore di calcolo non evidente o una diversa determinazione dell'imposta rispetto a quanto dichiarato.
  • La distinzione centrale è tra semplice mancato versamento di un importo dichiarato, che può giustificare la cartella diretta, e modifica dei dati o dei risultati della dichiarazione, che può rendere necessaria la comunicazione preventiva.

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