Sentenza del 12/09/2019 n. 1559 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - cessione d'azienda - determinazione del valore - utilizzazione ai fini delle imposte sui redditi - non è consentita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia aveva determinato, ai fini delle imposte dirette, una maggiore plusvalenza derivante dalla cessione di un'azienda, assumendo come valore dell'avviamento quello accertato ai fini dell'imposta di registro e accettato dall'acquirente. La contribuente aveva invece dichiarato la plusvalenza sulla base del corrispettivo effettivamente percepito. L'Ufficio sosteneva che il valore accertato ai fini dell'imposta di registro costituisse prova legale o presunzione sufficiente della maggiore plusvalenza, mentre la contribuente contestava l'automatica trasposizione di tale valore nel reddito imponibile.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che il maggior valore accertato ai fini dell'imposta di registro non può essere utilizzato automaticamente per determinare la plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi. L'Agenzia avrebbe dovuto fornire ulteriori elementi probatori, precisi e concordanti, idonei a dimostrare che il corrispettivo effettivamente percepito fosse superiore a quello dichiarato. È stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 41-bis del D.P.R. 600/1973
L'accertamento parziale può fondarsi su informazioni provenienti da altre amministrazioni, ma tali informazioni non rendono automaticamente provata la maggiore pretesa fiscale: l'Ufficio deve comunque dimostrare gli elementi costitutivi del maggior reddito.
Art. 24, comma 5, della Legge 88/2009
Ha eliminato, con effetto retroattivo, la presunzione legale relativa di corrispondenza tra corrispettivo della cessione e valore commerciale
Il valore commerciale accertato ai fini dell'imposta di registro non equivale necessariamente al corrispettivo effettivamente pattuito o percepito dalle parti.
Art. 35, comma 3, del D.L. 223/2006
Presunzione legale relativa di corrispondenza del corrispettivo al valore commerciale
La presunzione introdotta da questa disposizione è stata successivamente eliminata con effetto retroattivo e non può giustificare, da sola, l'accertamento della plusvalenza.
Art. 5, comma 3, del D.Lgs. 147/2015
Esclude l'accertamento induttivo della plusvalenza sulla sola base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale
La disposizione, ritenuta dalla Commissione norma di interpretazione autentica e quindi retroattiva, impedisce di determinare automaticamente la plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi sulla base del solo valore utilizzato per un'altra imposta.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/2010
Invitava gli uffici a integrare la presunzione con ulteriori elementi presuntivi precisi e concordanti
Anche secondo le istruzioni interne dell'Amministrazione, il maggior valore accertato ai fini dell'imposta di registro costituisce al più un elemento indiziario e deve essere corroborato da ulteriori prove.
Sentenze della Corte di Cassazione n. 19227/2017 e n. 9513/2018
Le pronunce sono richiamate come conformi all'orientamento secondo cui il valore accertato ai fini dell'imposta di registro non è sufficiente, da solo, a dimostrare una maggiore plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi.
Massime di principio
- Il valore di un'azienda o di un bene determinato ai fini dell'imposta di registro non può essere automaticamente considerato il corrispettivo effettivamente percepito ai fini delle imposte sui redditi.
- Per accertare una maggiore plusvalenza, l'Amministrazione deve dimostrare, con elementi ulteriori, precisi e concordanti, che il prezzo reale della cessione sia superiore a quello dichiarato.
- L'accettazione del maggior valore ai fini dell'imposta di registro da parte dell'acquirente non prova necessariamente che il cedente abbia incassato un corrispettivo maggiore.
- La base imponibile della plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo effettivamente percepito e il costo fiscalmente riconosciuto, incrementato dei costi inerenti, non dal mero valore commerciale del bene.
- In assenza di una presunzione legale applicabile, l'onere di provare la maggiore pretesa tributaria resta a carico dell'Amministrazione finanziaria.
- Un accertamento fondato esclusivamente sul passaggio di valore tra imposta di registro e imposte dirette è, in linea generale, illegittimo se non accompagnato da ulteriori verifiche sul prezzo realmente pattuito e incassato.
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