Sentenza del 12/09/2019 n. 124 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la classificazione doganale di circa 10.600.000 kg di pani di ghisa provenienti dall'Ucraina. Nella dichiarazione di importazione era stato indicato il codice doganale 7201101190, ma con un'aliquota dello 0%, mentre l'Ufficio riteneva applicabile l'aliquota dell'1,7%, collegata a un diverso tenore di manganese. L'Agenzia aveva quindi emesso un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica e un atto di irrogazione delle sanzioni. La società sosteneva che la dichiarazione contenesse un errore e produceva certificati e rapporti tecnici dai quali risultava un tenore di manganese inferiore allo 0,1%, compatibile con l'aliquota dello 0%. L'Ufficio contestava sia la possibilità di modificare la classificazione originariamente dichiarata sia il valore probatorio della documentazione tecnica.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia aveva accolto il ricorso della società. L'Agenzia delle Dogane ha proposto appello, sostenendo che la voce tariffaria dichiarata fosse ormai vincolante e non modificabile dall'importatore. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo legittima la richiesta della contribuente di ottenere una classificazione doganale più favorevole anche dopo la dichiarazione, purché non vi fosse tardività o una precedente decisione definitiva sulla stessa questione. I certificati di qualità, l'analisi chimica e il rapporto SGS sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare il tenore di manganese inferiore allo 0,1%. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate, considerato che la controversia era sorta anche a causa di un errore della contribuente nella compilazione della dichiarazione.
Norme richiamate
Artt. 24 e 111 della Costituzione
Sono richiamati come fondamento del principio della ragione più fluida, che consente di decidere la controversia sulla questione di più agevole soluzione, in funzione dell'economia e della celerità processuale.
È richiamato nel contesto del principio della ragione più fluida, per giustificare un ordine di esame delle questioni basato sull'evidenza e sull'impatto operativo, anziché sulla loro rigida subordinazione logica.
Art. 11 del D.L. 374/1990
La disposizione è indicata quale base della presentazione delle memorie e delle osservazioni nell'ambito della controversia doganale; in tale sede la contribuente poteva chiedere la riclassificazione della merce.
Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 11458/2018
È citata a sostegno del principio della ragione più fluida e della possibilità di definire il giudizio sulla questione più semplice e immediatamente risolutiva.
Cassazione, sentenza n. 12476/2019
L'originaria dichiarazione doganale, seppure determini un vincolo per il dichiarante, non può ritenersi definitivamente preclusiva di eventuali rettifiche su istanze di parte ove l'interessato abbia commesso errori determinanti, a suo avviso, una più gravosa liquidazione dei diritti dovuti.
La dichiarazione doganale vincola il dichiarante, ma non impedisce in assoluto di chiedere una rettifica o una classificazione più favorevole quando siano stati commessi errori che abbiano determinato un pagamento maggiore. La richiesta può essere formulata anche nell'ambito del procedimento o della controversia doganale, salvo tardività o precedente decisione definitiva sulla medesima questione.
Massime di principio
- La voce tariffaria indicata nella dichiarazione doganale non è necessariamente immodificabile: l'importatore può chiedere una riclassificazione più favorevole se dimostra che la dichiarazione era errata e che l'errore ha comportato una maggiore imposizione.
- La richiesta di rettifica deve essere presentata tempestivamente e, se la classificazione non è già stata definita con decisione definitiva, può essere fatta valere anche durante la controversia doganale o nel ricorso contro la rettifica d'ufficio.
- Quando la classificazione dipende da caratteristiche tecniche o chimiche della merce, certificati di qualità, analisi di laboratorio e rapporti di ispezione riferiti alla specifica partita possono costituire prove decisive.
- La documentazione tecnica ha maggiore forza probatoria quando identifica chiaramente la partita importata, indica il metodo o l'oggetto dell'analisi ed è stata predisposta da soggetti qualificati o indipendenti.
- L'accoglimento della riclassificazione non esclude necessariamente la compensazione delle spese: il giudice può compensarle quando la controversia sia stata originata anche da un errore del contribuente.
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