Sentenza del 12/09/2019 n. 128 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a quote consortili e conguagli collegati a Piani di Riordino Fondiario del 1992. Ha contestato la prescrizione del credito, l'illegittimità e l'erroneità del calcolo dei conguagli, nonché la loro incompatibilità con l'art. 22 del R.D. n. 215/1933. Il Consorzio ha eccepito il difetto di giurisdizione tributaria, sostenendo che i conguagli fossero indennizzi o corrispettivi e non tributi, oltre al proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito ha contestato la prescrizione e sostenuto la definitività dei Piani di Riordino.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello del Consorzio e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. Ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, qualificando gli importi come tributi imposti unilateralmente dal Consorzio, anche perché la cartella li indicava con un codice tributo e forniva le istruzioni per ricorrere davanti al giudice tributario. Ha inoltre rilevato che il Consorzio non aveva seguito la procedura prevista dagli artt. 26 e 27 del R.D. n. 215/1933, non aveva indicato specificamente i conguagli nei Piani e non aveva dimostrato atti validi di interruzione della prescrizione. Il credito era comunque prescritto, sia considerando la decorrenza dal 1992, sia considerando quella dal 2001, anno di approvazione dei Piani. Il Consorzio è stato condannato a rimborsare le spese del grado d'appello, liquidate in 1.200 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 22
La contribuente ha invocato la norma per contestare la legittimità dei conguagli richiesti dal Consorzio.
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 26
Il Piano di Riordino deve essere compilato d'accordo con i proprietari interessati e depositato presso la segreteria del Comune. La mancata osservanza della procedura ha impedito alla contribuente di partecipare e contestare il Piano; inoltre, i conguagli devono essere specificamente indicati nel Piano.
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 27
La mancata comunicazione dell'avviso di deposito del Piano ha impedito alla contribuente di proporre reclamo e ha inciso sulla possibilità di rendere opponibile la pretesa.
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 28
La giurisdizione ordinaria resta limitata alle controversie relative alla determinazione del valore dei terreni espropriati e alla loro misurazione; le controversie sui contributi consortili rientrano invece, in linea generale, nella giurisdizione tributaria.
Cassazione, sentenze n. 4671/2012, n. 654/2012, n. 11157/2013 e n. 2598/2013
Le controversie relative ai contributi consortili, indipendentemente dalla denominazione utilizzata dall'ente, rientrano nella giurisdizione tributaria, salvo le specifiche controversie riservate al giudice ordinario.
Massime di principio
- La natura di un prelievo non dipende solo dalla denominazione utilizzata dall'ente: se la somma è imposta unilateralmente senza un accordo volontario o un sinallagma contrattuale, può avere natura tributaria.
- La cartella di pagamento, il codice tributo utilizzato e le istruzioni in essa contenute costituiscono elementi rilevanti per individuare la giurisdizione e possono rendere contraddittoria la successiva tesi dell'ente secondo cui l'importo non sarebbe un tributo.
- Per rendere esigibile un conguaglio derivante da un Piano di Riordino, l'ente deve rispettare la procedura normativa, indicare specificamente la pretesa nel Piano e consentire agli interessati di partecipare e proporre reclami.
- L'ente creditore deve provare sia il momento di decorrenza della prescrizione sia l'esistenza e l'idoneità degli atti interruttivi. Comunicazioni riferite a importi o cartelle diverse non interrompono necessariamente la prescrizione del credito oggetto della controversia.
- Quando il credito deriva da atti risalenti nel tempo, il giudice può verificare la prescrizione considerando sia la data di adozione degli atti sia, se rilevante, quella della loro approvazione; se il termine è decorso in entrambi i casi, la pretesa è estinta.
- L'agente della riscossione risponde normalmente degli aspetti formali e notificatori della cartella, mentre le contestazioni sul fondamento, sulla prescrizione e sull'ammontare del credito devono essere rivolte principalmente all'ente impositore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 set 2019Sentenza del 12/09/2019 n. 120 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 12 set 2019Sentenza del 12/09/2019 n. 121 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 12 set 2019Sentenza del 12/09/2019 n. 124 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 12 set 2019Sentenza del 12/09/2019 n. 1559 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 12 set 2019Sentenza del 12/09/2019 n. 5018 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 12 set 2019Sentenza del 12/09/2019 n. 5022 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →