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Sentenza

Sentenza del 12/09/2019 n. 120 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2012, con cui erano state recuperate a tassazione una maggiore IRES e IVA, oltre alle sanzioni, per la deduzione di un costo di euro 47.609,00 relativo ai contributi versati al CONAI. Secondo l'Agenzia, tali somme costituivano contributi a un'associazione di categoria, deducibili secondo il principio di cassa e non secondo quello di competenza. La società sosteneva invece che i contributi avessero natura tributaria oppure costituissero il corrispettivo di un servizio, e non contributi associativi volontari.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento. Ha ritenuto che l'adesione al CONAI non fosse obbligatoria, poiché i produttori e utilizzatori di imballaggi potevano scegliere tra l'adesione ai consorzi, la gestione autonoma dei rifiuti o un sistema autonomo di restituzione, salvo il mancato rispetto delle condizioni previste. Di conseguenza, i contributi CONAI non sono stati qualificati come tributi né come contributi ad associazioni di categoria, ma come costi per servizi ricevuti, deducibili secondo il principio di competenza. Le spese del grado di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 152/2006, art. 221, commi 1, 2, 3, 5 e 9

    La disciplina attribuisce ai produttori e utilizzatori la responsabilità della gestione degli imballaggi, ma consente loro di scegliere tra gestione autonoma, adesione ai consorzi o sistemi autonomi di restituzione. La possibilità di scelta e di recesso ha portato la Commissione a qualificare l'adesione al CONAI come volontaria e non obbligatoria.

  • D.lgs. n. 152/2006, art. 224

    La disciplina e l'approvazione ministeriale dello statuto del CONAI evidenziano la funzione di coordinamento del consorzio nell'interesse generale della gestione dei rifiuti, non la tutela degli interessi economici dei propri associati come avviene per un'associazione di categoria.

  • D.lgs. n. 152/2006, art. 24, comma 3, lett. h)

    Il contributo è determinato in relazione alla quantità, al peso e alla tipologia degli imballaggi. Tale collegamento con il servizio concretamente svolto è stato valorizzato per riconoscere al contributo natura di corrispettivo per un servizio.

  • Principio di competenza fiscale

    I contributi CONAI, qualificati come ordinari costi di servizio, sono deducibili nell'esercizio di competenza e non esclusivamente nell'esercizio del pagamento, come invece avrebbe sostenuto l'Agenzia se fossero stati contributi associativi.

Massime di principio

  • Per qualificare fiscalmente un versamento occorre esaminare la sua natura sostanziale e il rapporto sottostante, non soltanto la denominazione formale di contributo.
  • Un versamento non è necessariamente un tributo se manca un'imposizione autoritativa e il soggetto obbligato dispone di alternative legalmente praticabili per adempiere alla medesima finalità.
  • Un ente consortile che svolge attività di coordinamento o gestione funzionale a un servizio può essere distinto da un'associazione di categoria, soprattutto quando non tutela direttamente gli interessi economici dei propri aderenti.
  • Quando il pagamento è collegato a un servizio ricevuto e alla quantità o alle caratteristiche dell'attività svolta, il relativo costo può essere dedotto secondo il principio di competenza, se sussistono gli ordinari requisiti di inerenza, certezza e determinabilità.
  • La deducibilità deve essere valutata anche alla luce delle opzioni organizzative concretamente previste dalla normativa: la possibilità di gestione autonoma o di recesso può incidere sull'esclusione della natura tributaria o obbligatoria del versamento.

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