Cassazione Civile, Ordinanza n. 26369/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, al contribuente veniva notificato un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio determinava sinteticamente il reddito ai sensi dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, con ripresa a tassazione ai fini IRPEF, addizionali e sanzioni. Il contribuente impugnava l'atto deducendo, già in sede di merito, difetto di motivazione e insussistenza dei presupposti dell'accertamento sintetico, in particolare per mancanza dello scostamento minimo tra reddito dichiarato e reddito accertato e per l'esistenza di fonti reddituali/documentate idonee a giustificare la capacità di spesa (redditi da lavoro dipendente, TFR, cedole, bonifico dei genitori, smobilizzo di buono postale). La CTR accoglieva solo in parte l'appello, riconoscendo una riduzione di euro 12.000 per la permuta di un'autovettura ma confermando il resto. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e delle norme processuali/costituzionali indicate, sostenendo che l'accertamento sintetico è presunzione legale relativa e che la CTR aveva erroneamente ignorato o svalutato la documentazione prodotta; 2) omesso esame/errore processuale su ulteriori profili decisivi; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., in particolare delle prove sulla provenienza lecita e documentata delle somme e dell'asserita incongruità del reddito per almeno due periodi d'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo fondati i rilievi del contribuente sull'omessa valutazione, da parte del giudice di merito, di fatti e documenti decisivi non adeguatamente considerati nella motivazione della sentenza impugnata. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia valutando compiutamente gli elementi probatori offerti dal contribuente e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
l'accertamento sintetico è mezzo di accertamento fondato su presunzioni, che richiede la corretta valutazione del quadro probatorio e del contraddittorio con il contribuente; non può essere mantenuto senza esaminare i fatti giustificativi dedotti dal contribuente.
richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni; la Corte ribadisce che l'accertamento standardizzato si fonda su presunzioni semplici e non su automatismi.
richiamato nel motivo di ricorso a supporto della censura di motivazione della sentenza tributaria.
richiamato nel ricorso per lamentare omessa pronuncia/ultrapetizione nella valutazione delle prove e delle eccezioni.
richiamato nel ricorso in relazione ai criteri di decisione del giudice.
richiamato nel ricorso per contestare la valutazione della prova documentale.
richiamato nel ricorso per censurare l'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
richiamato nel ricorso per vizio di motivazione della sentenza impugnata.
art. 53 Cost.
richiamato dalla Corte per affermare che l'accertamento deve tendere alla determinazione del reddito effettivo del contribuente.
art. 111 Cost.
richiamato nel ricorso quale parametro di legittimità della motivazione e del giusto processo.
art. 3 Cost.
citato dalla Corte nel richiamo ai principi delle Sezioni Unite sull'accertamento standardizzato.
art. 24 Cost.
citato dalla Corte nel richiamo ai principi delle Sezioni Unite sulla piena difesa del contribuente nel contraddittorio e in giudizio.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
usato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo come vizio processuale.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
applicato nel testo novellato; la censura deve essere strutturata come omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
richiamato per la costituzione dell'Agenzia delle Entrate ai soli fini della partecipazione al giudizio di legittimità.
Massime di principio
- L'accertamento sintetico del reddito non costituisce un mezzo di determinazione automatica del reddito, ma un mezzo di accertamento fondato su presunzioni semplici, la cui attendibilità deve essere verificata alla luce del contraddittorio e delle prove fornite dal contribuente.
- Nel procedimento di accertamento standardizzato, il contraddittorio preventivo è elemento essenziale: l'Ufficio deve consentire al contribuente di spiegare lo scostamento e la motivazione dell'avviso deve dare conto delle ragioni per cui le giustificazioni addotte sono state disattese.
- Nel giudizio di impugnazione dell'accertamento sintetico, il contribuente può offrire la più ampia prova contraria, anche per presunzioni; il giudice deve valutare specificamente i fatti e i documenti decisivi allegati e non può limitarsi a formule generiche di insufficienza documentale.
- Ai fini del vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., la censura deve riguardare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; è insufficiente una mera contestazione della ricostruzione probatoria se il giudice ha omesso di considerare elementi decisivi allegati.
- Quando la sentenza di merito non prende posizione su specifiche fonti reddituali o patrimoniali dedotte dal contribuente e non contestate dall'Ufficio, la motivazione è carente e la decisione va cassata con rinvio per nuovo esame del materiale probatorio.
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