Cassazione Civile, Ordinanza n. 22476/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di irrogazione di sanzioni tributarie per omessa indicazione, nella dichiarazione dei redditi, di attività finanziarie detenute all'estero. Dopo un primo rigetto in CTP e CTR, la causa era già passata per cassazione con rinvio limitatamente alla quantificazione delle sanzioni. In sede di rinvio, la CTR aveva rideterminato l'importo sanzionatorio sulla base di documenti sequestrati e aveva escluso l'eccezione di giudicato esterno sollevata dall'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2909 c.c., 384, comma 2, c.p.c. e 63 d.lgs. 546/1992, per mancato riconoscimento del giudicato esterno formatosi su sentenze relative agli avvisi di accertamento presupposti, concernenti annualità precedenti; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente e incomprensibile, poiché non sarebbe chiaro a quali annualità si riferisse la sanzione rideterminata dal giudice di rinvio. Nel frattempo, il difensore del contribuente ha comunicato il decesso del proprio assistito e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, invocando l'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative tributarie ex art. 8 d.lgs. 472/1997.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando l'intervenuto decesso del contribuente destinatario della pretesa sanzionatoria. Ha affermato che, trattandosi di sanzioni tributarie riferite a persona fisica, l'obbligazione sanzionatoria si estingue con la morte dell'autore della violazione e non si trasmette agli eredi. Conseguentemente, i motivi di ricorso sono rimasti inesaminati e non è stata regolata alcuna spesa, né è stato applicato il contributo unificato aggravato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Le sanzioni amministrative tributarie irrogate a persona fisica non si trasmettono agli eredi; il credito erariale per la sanzione si estingue con la morte dell'autore della violazione.
Richiamato come base del principio di responsabilità personale, di cui l'intrasmissibilità agli eredi è corollario.
Invocato nel motivo di ricorso per il giudicato esterno.
Invocato nel motivo di ricorso in relazione ai limiti del giudizio di rinvio.
Invocato nel motivo di ricorso in relazione al processo tributario di rinvio.
Invocato per denunciare la motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992
Invocato per contestare l'obbligo di motivazione della sentenza tributaria.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Parametro di ricorso per nullità della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione in ragione dell'esito estintivo del giudizio.
Massime di principio
- In caso di morte del contribuente persona fisica, le sanzioni amministrative tributarie non si trasmettono agli eredi e il relativo giudizio diviene improcedibile sul piano sostanziale per cessazione della materia del contendere.
- Quando l'atto impugnato ha ad oggetto esclusivamente una pretesa sanzionatoria, il decesso del destinatario della sanzione impedisce la prosecuzione del giudizio e rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso.
- L'intrasmissibilità della sanzione agli eredi opera come principio generale di responsabilità personale in materia tributaria, con conseguente estinzione del credito sanzionatorio alla morte dell'autore della violazione.
- Se il processo si estingue per cessazione della materia del contendere dovuta al decesso del destinatario della sanzione, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite né al contributo unificato aggravato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22394/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22395/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22396/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22397/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22398/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22399/2025 del 04/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →