Cassazione Civile, Ordinanza n. 31900/2025 del 07/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla prestazione resa per circa dieci anni da una medica specialista in gastroenterologia presso una struttura ospedaliera pubblica mediante una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La lavoratrice ha chiesto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto dal 23.11.2009 al 30.6.2019, con conseguente diritto alle differenze retributive parametrate all'inquadramento di dirigente medico del SSN, al trattamento di fine rapporto, alla contribuzione previdenziale e al risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 per l'abusiva reiterazione dei rapporti. La Corte d'appello ha ritenuto insussistenti i presupposti per il legittimo ricorso al co.co.co. nel pubblico impiego, ha qualificato il rapporto come subordinato e ha applicato l'art. 2126 c.c., escludendo però la conversione a tempo indeterminato per il divieto desumibile dall'art. 97 Cost.; ha inoltre ridotto alcune voci retributive ritenendo non dovute l'indennità di esclusività e l'una tantum. In cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2094 c.c. e censura dell'accertamento di subordinazione, sostenendo che la prestazione era svolta secondo modalità concordate e non gerarchicamente imposte; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione sulla regolarizzazione contributiva, assumendo l'assenza di domanda sul punto; 3) erronea condanna al pagamento del TFR per difetto di legittimazione passiva dell'azienda, essendo obbligato l'INPS in caso di rapporto di pubblico impiego.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, pur prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello sulla subordinazione, fondato sull'esame delle prove e sull'inserimento della lavoratrice nell'organizzazione aziendale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il preteso vizio di ultrapetizione era, in sostanza, imputabile alla sentenza di primo grado e non era stato devoluto in appello; la Corte territoriale si era limitata a ridurre l'importo già riconosciuto dal Tribunale. Il terzo motivo è stato parimenti inammissibile perché il difetto di legittimazione passiva dell'azienda sulla voce TFR non era stato oggetto di specifica censura nei gradi di merito, pur essendo la condanna già stata pronunciata in primo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come norma definitoria del lavoro subordinato; la censura della ricorrente è stata respinta perché diretta in realtà contro l'accertamento di fatto sulla subordinazione compiuto dai giudici di merito.
È applicato per riconoscere il diritto al trattamento retributivo e contributivo per il lavoro eseguito in violazione di norme imperative, pur in assenza di conversione del rapporto a tempo indeterminato.
art. 97 Cost.
È richiamato per escludere la conversione del rapporto a tempo indeterminato nel pubblico impiego.
È indicato come parametro per valutare la legittimità del ricorso, da parte di una pubblica amministrazione, a contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
art. 32, comma 5, l. n. 183/2010
È la base della domanda di indennità risarcitoria per l'abusiva reiterazione dei contratti di collaborazione.
È invocato per dedurre ultrapetizione; il motivo è dichiarato inammissibile perché il vizio, se esistente, andava riferito alla sentenza di primo grado e devoluto nei gradi di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile quando tende in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
- Nei rapporti di lavoro resi in favore di una pubblica amministrazione, la prestazione eseguita in violazione di norme imperative può dar luogo all'applicazione dell'art. 2126 c.c. quanto al trattamento economico e contributivo, senza che ciò comporti automaticamente conversione del rapporto a tempo indeterminato, ove tale effetto sia precluso dall'ordinamento.
- Il vizio di ultrapetizione non può essere validamente dedotto in cassazione contro la sentenza d'appello quando esso, in concreto, riguardi la pronuncia di primo grado e non sia stato tempestivamente devoluto con l'impugnazione di merito.
- Le questioni di legittimazione passiva e di individuazione del soggetto obbligato al pagamento di singole voci retributive devono essere specificamente dedotte nei gradi di merito; se non sono state oggetto di impugnazione, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
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