Cassazione Civile, Ordinanza n. 31897/2025 del 07/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’irrogazione, a un dipendente dell’Agenzia delle Entrate, di una sanzione disciplinare di rimprovero verbale per avere partecipato a una verifica fiscale nei confronti di un contribuente con il quale, in epoca risalente e per un breve periodo, aveva avuto un rapporto di collaborazione retribuito. L’amministrazione contestava la violazione dell’obbligo di segnalazione e di astensione previsto dall’art. 6-bis l. n. 241/1990, dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013, dal codice di comportamento interno e dall’art. 60 del CCNL Funzioni Centrali. La Corte d’appello aveva invece annullato la sanzione ritenendo che il conflitto di interessi, per rilevare, dovesse essere attuale e non meramente potenziale, e che nel caso concreto il rapporto pregresso fosse troppo risalente e di durata limitata per fondare l’obbligo di astensione; aveva rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova. In Cassazione l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione delle norme sul conflitto di interessi, sostenendo che il dipendente deve astenersi anche in presenza di conflitto solo potenziale, perché deve apparire imparziale prima ancora di esserlo. Il resistente proponeva ricorso incidentale condizionato, riproponendo le censure assorbite sulla regolarità formale e sostanziale della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo infondata la censura sulla configurabilità del conflitto di interessi. Ha affermato che la disciplina invocata richiede, in coerenza con il codice di comportamento dell’Agenzia e con il d.P.R. n. 62/2013, un nesso di attualità dell’interesse e non consente di ricomprendere rapporti di collaborazione risalenti e di breve durata, già regolarmente dichiarati e retribuiti. Ha inoltre rilevato che la violazione dell’obbligo di segnalazione, originariamente contestata, non era stata poi posta a base del provvedimento sanzionatorio. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. La Corte ha condannato l’Agenzia alle spese del giudizio di legittimità e, applicando l’art. 96, comma 3, c.p.c. in ragione del rigetto conforme alla proposta acceleratoria, l’ha condannata anche al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte.
Norme richiamate
La norma è letta in coordinamento con il codice di comportamento e con il d.P.R. n. 62/2013 come espressione di un dovere di astensione che presuppone un interesse attuale, non un mero rapporto pregresso e remoto.
La disposizione è interpretata nel senso che l’obbligo di astensione opera quando il dipendente intrattenga rapporti economici o di affari con contribuenti con i quali abbia contatti per ragioni di lavoro; l’espressione non ricomprende rapporti risalenti nel tempo.
art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Agenzia delle Entrate del 15.9.2015
Il codice interno è ritenuto coerente con il d.P.R. n. 62/2013 e a sua volta circoscrive la rilevanza dei rapporti di collaborazione ai tre anni precedenti, confermando la necessità dell’attualità del conflitto.
art. 60 CCNL Funzioni Centrali per il triennio 2016/2018
Richiamato come fonte degli obblighi contrattuali asseritamente violati, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo insussistente il presupposto sostanziale della responsabilità disciplinare.
art. 97 Cost.
È evocato dall’Agenzia come parametro dell’imparzialità amministrativa; la Corte lo coordina con la disciplina speciale, escludendo che un rapporto remoto integri di per sé conflitto rilevante.
art. 1 Preleggi
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la corretta interpretazione delle norme, ma non conduce a una lettura diversa da quella accolta dalla Corte d’appello.
La Corte applica la disciplina della definizione accelerata, rilevando la conformità della decisione finale alla proposta e collegandovi le conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 96 c.p.c.
La memoria depositata ex art. 380 bis 1 c.p.c. è ritenuta non idonea a introdurre elementi tali da giustificare una decisione difforme dalla proposta acceleratoria.
È richiamato per affermare la tipizzazione dell’abuso del processo e la possibilità di condanna sia alla somma equitativa in favore della controparte sia all’ulteriore somma in favore della cassa per le ammende; la Corte ritiene applicabile la sanzione anche alle amministrazioni pubbliche.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo per le parti istituzionalmente esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.
art. 12, comma 5, d.l. n. 16/2012
È richiamato per affermare l’estensione alle Agenzie fiscali dell’art. 158 d.P.R. n. 115/2002, rilevante ai fini dell’esenzione dal pagamento materiale del contributo unificato.
È menzionato come norma applicabile alle Agenzie fiscali in tema di prenotazione a debito, con effetti sull’esonero dal versamento del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di conflitto di interessi del dipendente pubblico, il dovere di astensione non si fonda su ogni pregressa relazione con il destinatario dell’attività amministrativa, ma richiede una relazione attuale o comunque temporalmente significativa secondo la disciplina speciale applicabile.
- Il codice di comportamento dell’amministrazione può specificare e circoscrivere l’ambito del conflitto di interessi; se la fonte interna è coerente con il regolamento generale, il giudice deve valorizzarne il contenuto per delimitare l’obbligo di astensione.
- Un rapporto di collaborazione occasionale, limitato nel tempo e risalente di molti anni, già dichiarato e retribuito, non integra di per sé una situazione idonea a imporre l’astensione del dipendente pubblico.
- Quando il provvedimento disciplinare non fonda la sanzione su una determinata violazione contestata in origine, quella violazione non può essere valorizzata ex post per sorreggere la legittimità della sanzione.
- Nel giudizio di legittimità definito in conformità alla proposta acceleratoria, la parte soccombente può essere condannata anche ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. se non offre ragioni concrete per discostarsi dalla proposta, e tale disciplina può applicarsi anche alle pubbliche amministrazioni.
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