Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31884/2025 del 07/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di due dipendenti turnisti di una azienda ospedaliera, che chiedevano il pagamento della maggiorazione prevista dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001 per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali in determinati periodi di rapporto. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e accolto la domanda, ritenendo dovuta la maggiorazione in aggiunta all'indennità di turno disciplinata dal precedente CCNL. L'azienda ospedaliera ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: ha dedotto, da un lato, travisamento dei fatti e violazione delle clausole collettive e delle norme richiamate, sostenendo che la questione riguardasse invece la diversa ipotesi del lavoro svolto nella giornata del sabato in un orario articolato su cinque giorni e tre turni; dall'altro, ha censurato l'interpretazione dell'art. 9 del CCNL del 2001, richiamando pareri ARAN volti a escludere il riposo compensativo o la maggiorazione per straordinario nei casi di lavoro festivo infrasettimanale dei turnisti. Ha inoltre sollevato, in via eccezionale, questione di illegittimità costituzionale e chiesto la rimessione alle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le censure non colpivano il decisum, perché la sentenza impugnata riguardava la spettanza della maggiorazione per festività infrasettimanali ai lavoratori turnisti, non la diversa questione del sesto giorno lavorativo nel regime su cinque giorni. Ha inoltre rilevato che i motivi non offrivano argomenti idonei a superare l'orientamento già consolidato della Corte sul tema. È stato ritenuto irrilevante il richiamo ai pareri ARAN, privi di valore vincolante e non idonei a costituire interpretazione autentica del contratto collettivo. La questione di costituzionalità è stata considerata inammissibile perché le norme evocate non erano rilevanti nel caso concreto e perché non è possibile estendere il giudizio di legittimità costituzionale alle clausole del contratto collettivo. In conseguenza dell'integrale conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata, la Corte ha applicato l'art. 380-bis c.p.c. e ha condannato la parte ricorrente anche alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 9 CCNL 20 settembre 2001

    Riconosce, per i lavoratori turnisti che prestano attività in giorno festivo infrasettimanale, il diritto alla tutela economica rivendicata; la Corte richiama il consolidato orientamento favorevole alla spettanza della maggiorazione richiesta in aggiunta all'indennità di turno.

  • art. 44 CCNL 1 settembre 1995

    È la disciplina dell'indennità di turno; la Corte esclude che essa esaurisca il trattamento dovuto per il lavoro svolto in festività infrasettimanali, secondo l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione delle clausole collettive; la Corte non accoglie tale lettura perché le censure non investono il decisum e non scalfiscono l'orientamento consolidato.

  • art. 22, comma 1, l. n. 724/1994

    Norma richiamata nel ricorso come parametro della disciplina del trattamento economico, ma ritenuta non decisiva ai fini della soluzione della controversia.

  • d.lgs. n. 66/2003

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ne fa applicazione decisiva perché la controversia è risolta sul piano dell'interpretazione del contratto collettivo e del consolidato orientamento di legittimità.

  • art. 64 d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato per affermare che l'interpretazione autentica del contratto collettivo richiede un apposito procedimento negoziale; i pareri ARAN non hanno tale valore.

  • art. 46 d.lgs. n. 165/2001

    Attribuisce all'ARAN una funzione di supporto alle pubbliche amministrazioni per l'applicazione uniforme dei contratti collettivi, non di interpretazione vincolante.

  • art. 380-bis c.p.c.

    In caso di integrale conformità tra proposta di definizione accelerata e decisione finale, la Corte applica il regime sanzionatorio collegato alla mancata adesione alla proposta, nei limiti consentiti dalla lettura costituzionalmente compatibile dell'istituto.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte qualifica la condotta processuale della ricorrente come abusiva/ingiustificata e la sanziona con una somma equitativa a favore della controparte e con un'ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, i motivi devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: censure che investano una questione diversa da quella effettivamente decisa sono inammissibili.
  • I pareri o gli orientamenti amministrativi dell'ARAN non hanno valore vincolante né possono essere equiparati a interpretazione autentica del contratto collettivo; per quest'ultima occorre il procedimento previsto dall'ordinamento.
  • Per i lavoratori turnisti, la prestazione resa in giorno festivo infrasettimanale può dare diritto alla specifica maggiorazione prevista dalla contrattazione collettiva anche in aggiunta all'indennità di turno, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato richiamato dalla Corte.
  • La questione di legittimità costituzionale è inammissibile se le norme evocate non sono rilevanti per la decisione o se la censura investe direttamente disposizioni della contrattazione collettiva, che non sono oggetto del giudizio costituzionale.
  • Quando la decisione finale conferma integralmente la proposta di definizione accelerata, può trovare applicazione la disciplina sanzionatoria collegata all'abuso del processo, salvo che la parte dimostri ragioni concrete idonee a giustificare il proprio comportamento processuale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.