Cassazione Civile, Ordinanza n. 31916/2025 del 07/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia trae origine dall'opposizione all'esecuzione proposta da un soggetto destinatario di avvisi di addebito previdenziali. In primo grado l'opposizione era stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché fondata sulla prescrizione maturata dopo la notifica degli avvisi. In appello il giudice ha comunque esaminato il tema della prescrizione successiva al titolo, ritenendo infondata l'opposizione perché, alla data di proposizione del ricorso introduttivo, il termine prescrizionale non era ancora decorso, grazie alla produzione di un atto interruttivo notificato dall'agente della riscossione dopo la notifica degli avvisi di addebito. Nel ricorso per cassazione l'opponente ha denunciato violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe potuto ritenere validamente interrotta la prescrizione poiché l'agente della riscossione non aveva prodotto gli originali notificati né la relata di notifica, e dunque non vi sarebbe stata prova della correttezza dell'attività notificatoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo, formalmente impostato come violazione di legge, mirasse in realtà a una rivalutazione di circostanze di fatto già accertate in modo conforme dai giudici di merito, cioè la regolarità della notifica degli avvisi di addebito e l'esistenza di un valido atto interruttivo della prescrizione. Di conseguenza, il ricorrente non poteva ottenere in cassazione un riesame del merito sotto le spoglie della violazione normativa. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 9, lett. b), L. 335/1995
È richiamato dal ricorrente come parametro di violazione di legge, ma la Corte rileva che la censura è solo apparente perché in realtà tende a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ne applica la disciplina per affermare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente denunciando violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti già accertati dai giudici di merito, soprattutto in presenza di doppia conforme.
- Quando i giudici di merito abbiano accertato la regolare notifica del titolo e l'esistenza di un atto interruttivo della prescrizione, la censura in cassazione deve confrontarsi con tali accertamenti e non può limitarsi a contestare genericamente la mancanza di documenti notificatori per sollecitare un riesame del merito.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e possono essere posti a carico del ricorrente gli ulteriori oneri connessi al contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti.
Come è indicizzato
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