Cassazione Civile, Ordinanza n. 31903/2025 del 07/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un'assistente amministrativa della scuola volta a ottenere il riconoscimento della prima posizione economica ATA con decorrenza dall'1.9.2012 e il relativo emolumento annuo, oltre agli accessori. La Corte d'appello aveva accolto la domanda nei limiti della prescrizione quinquennale, ritenendo sufficiente che la dipendente fosse stata utilmente collocata in graduatoria per l'accesso al corso di formazione e avesse superato il corso stesso, e aveva altresì escluso che l'indennità fosse assorbita o compensata dagli importi percepiti per incarichi specifici e per l'incarico di DSGA. In cassazione l'Amministrazione ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 50 CCNL scuola 2006/2009, dell'art. 48 del medesimo CCNL, dell'art. 5 dell'Accordo nazionale 20.10.2008 e dell'Accordo nazionale 11.5.2011, sostenendo che graduatoria e corso fossero condizioni necessarie ma non sufficienti, occorrendo anche la disponibilità delle posizioni economiche; 2) violazione degli artt. 47 CCNL 2006/2009 e 4.2 dell'Accordo nazionale 20.10.2008, per avere la Corte ritenuto cumulabili anziché compensabili posizione economica ATA e compensi per incarichi specifici; 3) omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancanza di un effettivo utile collocamento in graduatoria idoneo a fondare il diritto alla progressione; 4) omesso esame del fatto decisivo costituito dal conferimento dell'incarico di DSGA con relativa indennità, asseritamente incompatibile con la fruizione della prima e seconda posizione economica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendo che la disciplina contrattuale non consenta di fondare il diritto alla prima posizione economica sulla sola utilità in graduatoria e sul superamento del corso di formazione, poiché occorrono anche l'effettiva disponibilità delle posizioni economiche e il successivo provvedimento di attribuzione, nel rispetto della contrattazione integrativa richiamata dal CCNL. Ha invece rigettato il secondo e il quarto motivo: il secondo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva dichiarato tardiva e generica l'eccezione ministeriale; il quarto perché inammissibile come vizio motivazionale e comunque infondato alla luce del principio per cui l'indennità per mansioni superiori di DSGA si aggiunge al trattamento complessivo già goduto, comprensivo della posizione economica spettante alla qualifica di inquadramento. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 50 CCNL comparto Scuola 2006/2009
biennio economico 2006/2007
La progressione alla prima posizione economica ATA richiede non solo l'inserimento utile in graduatoria e il superamento del corso di formazione, ma anche l'ulteriore fase di attribuzione condizionata alla disponibilità delle posizioni e delle risorse.
art. 48 CCNL comparto Scuola 2006/2009
È richiamato come base procedurale della formazione della graduatoria e dell'attivazione delle procedure per le posizioni economiche.
art. 5 dell'Accordo nazionale 20.10.2008
È richiamato quale fonte integrativa della disciplina della progressione economica ATA, ma la Corte valorizza soprattutto la fonte nazionale e il rinvio alla contrattazione integrativa.
Accordo nazionale 11.5.2011
È menzionato tra le fonti invocate a sostegno della disciplina delle posizioni economiche ATA.
art. 47 CCNL comparto Scuola 2006/2009
Regola gli incarichi specifici; la Corte d'appello aveva ritenuto tardiva l'eccezione ministeriale sull'impossibilità di cumularli, e su questo punto la censura è stata respinta.
art. 4.2 dell'Accordo nazionale 20.10.2008
È invocato dal Ministero per sostenere la non cumulabilità tra posizione economica e incarichi specifici.
La Corte distingue tra doglianze per violazione di legge e vizio motivazionale, dichiarando inammissibile il quarto motivo e scrutinando il primo principalmente come censura di violazione della disciplina contrattuale.
Per il personale della scuola che svolga mansioni di DSGA, l'indennità per tali mansioni va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo già goduto, senza assorbire la posizione economica spettante alla qualifica di inquadramento.
Massime di principio
- In tema di progressioni economiche del personale scolastico, l'inserimento in graduatoria e il superamento del corso di formazione non bastano, da soli, a far sorgere il diritto alla posizione economica se la disciplina contrattuale prevede un'ulteriore fase di attribuzione subordinata alla disponibilità delle posizioni e delle risorse.
- Quando il CCNL rinvia alla contrattazione integrativa per la concreta ripartizione delle posizioni economiche, il giudice deve verificare anche la sussistenza delle condizioni ulteriori previste dal sistema contrattuale, non potendo arrestare l'accertamento alla sola idoneità del dipendente.
- Le censure in cassazione devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; sono inammissibili se si limitano a riproporre questioni non decisive rispetto alla motivazione della decisione.
- Nel personale della scuola, l'indennità per lo svolgimento di mansioni superiori di DSGA si cumula con il trattamento economico già spettante al dipendente, inclusa la posizione economica della qualifica di inquadramento, e non la assorbe.
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