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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31887/2025 del 07/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il medico aveva svolto attività convenzionata per il servizio sanitario nazionale: prima come medico convenzionato di medicina generale fino al giugno 2007, poi come medico convenzionato ambulatoriale nella branca di neurologia presso la stessa azienda sanitaria locale. Chiedeva il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata sin dalla data di conseguimento della specializzazione (13.3.1987) e, comunque, il pagamento della quota oraria collegata all’anzianità di servizio prevista dagli accordi collettivi nazionali richiamati in giudizio (art. 42, comma 1, lett. A n. 2 ACN 23.3.2005 e ACN 29.3.2009; art. 8, comma 4, ACN 8.8.2010). La Corte d’appello aveva rigettato la domanda ritenendo che l’anzianità giuridica decorresse dall’incarico nella specialistica ambulatoriale e che il passaggio dalla medicina generale alla specialistica integrasse un nuovo rapporto, non una conversione di un rapporto unico, con esclusione sia dell’anzianità economica pregressa sia della quota oraria richiesta. In cassazione il ricorrente denunciava: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 1, lett. l) ACN 23.3.2005, sostenendo che il verbo "convertire" presupponesse la conservazione dell’anzianità pregressa e che l’art. 9, comma 2, ACN 8.7.2010 dovesse essere letto nel senso di far decorrere solo la nuova anzianità giuridica senza incidere sull’anzianità economica già maturata; 2) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., deducendo che la lettura della disciplina contrattuale accolta dal giudice di merito non poteva operare retroattivamente sui diritti sorti al momento dell’opzione per il nuovo incarico.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, richiamando il proprio precedente orientamento in materia di personale medico convenzionato e, in particolare, il principio secondo cui il riconoscimento dell’anzianità giuridica ai medici già in servizio presso il SSN che passano alla specialistica ambulatoriale serve soltanto a regolare la priorità nell’attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato e non comporta il riconoscimento dell’anzianità economica pregressa, non menzionata dagli accordi collettivi. Ha inoltre escluso la violazione dei canoni di correttezza e buona fede, osservando che la ASL non può attribuire trattamenti economici non previsti dagli accordi nazionali o integrativi regionali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 1, lett. A n. 2 ACN 23.3.2005

    È richiamato come base della domanda di corresponsione della quota oraria collegata all’anzianità di servizio.

  • ACN 29.3.2009

    È richiamato congiuntamente agli altri accordi collettivi come fonte del trattamento economico rivendicato.

  • art. 8, comma 4, ACN 8.8.2010

    È richiamato quale fonte della quota oraria relativa all’anzianità di servizio, ma la Corte esclude che consenta il riconoscimento dell’anzianità economica pregressa.

  • art. 9, comma 2, ACN 8.7.2010

    "matureranno anzianità giuridica a far data dall'incarico"

    La disposizione è interpretata nel senso che la nuova anzianità giuridica decorre dall’incarico nella specialistica ambulatoriale e non dalla precedente specializzazione; non implica la conservazione dell’anzianità economica pregressa.

  • art. 23, comma 1, lett. l) ACN 23.3.2005

    Il riconoscimento dell’anzianità giuridica ai medici transitati alla specialistica ambulatoriale vale solo per la priorità nell’attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato e non produce effetti economici.

  • art. 11 ACN recepito con d.P.R. n. 316/1990

    Viene richiamato come precedente normativo interpretato nel senso che il diritto di preferenza nell’assunzione come specialisti ambulatoriali non comporta il computo del servizio precedente nell’anzianità a tutti gli effetti.

  • articolo unico del d.P.C.M. 8.3.2001

    È interpretato come non attributivo di una piena equiparazione del servizio pregresso; riconosce il servizio precedente solo nei limiti e alle condizioni indicate, distinguendo tra effetti giuridici ed economici.

  • art. 8, comma 2 bis, d.lgs. n. 502/1992

    È menzionato come base dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di rapporto convenzionato e valorizzazione del servizio pregresso.

  • art. 6 d.lgs. n. 254/2000

    Richiamato quale norma modificativa del quadro normativo sull’atto di indirizzo e coordinamento.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la violazione dei doveri di correttezza nel rapporto convenzionato; la Corte esclude la violazione perché la ASL non può riconoscere benefici economici non previsti dalla contrattazione collettiva.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la violazione del dovere di buona fede nell’esecuzione del rapporto; la Corte respinge la censura per le medesime ragioni.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare alla motivazione del precedente di legittimità citato.

  • art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel rapporto di medicina convenzionata, il riconoscimento dell’anzianità giuridica in occasione del passaggio da un incarico ad un altro non comporta automaticamente il riconoscimento dell’anzianità economica pregressa, se la contrattazione collettiva non la prevede espressamente.
  • Quando una disposizione collettiva stabilisce che il medico "maturerà anzianità giuridica a far data dall'incarico", la decorrenza va riferita al nuovo incarico e alla relativa graduazione/precedenza, non a una retrodatazione dell’intera posizione giuridico-economica.
  • La diversa natura dell’incarico nel sistema delle convenzioni mediche può integrare un nuovo rapporto, con conseguente insussistenza di un diritto al mantenimento automatico di emolumenti maturati in precedenza in un diverso settore convenzionato.
  • I principi di correttezza e buona fede non possono essere invocati per imporre alla pubblica amministrazione il riconoscimento di trattamenti economici non consentiti dalle fonti collettive applicabili, specie quando opera il principio di uniformità del trattamento.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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