Cassazione Civile, Ordinanza n. 09505/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva ricevuto una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 per IRPEF, IRAP e accessori. Egli aveva impugnato la cartella contestando solo l'ammontare dell'aggio di riscossione, deducendo di avere pagato integralmente quanto richiesto entro sessanta giorni dalla notificazione e chiedendo quindi il rimborso dell'aggio versato. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi: il primo per violazione dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 1999, dell'art. 32 del D.Lgs. n. 46 del 1999 e dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, assumendo che l'aggio non fosse dovuto perché il pagamento era avvenuto tempestivamente; il secondo per violazione delle norme sulle spese di lite e sul contributo unificato, censurando la condanna alle spese. Prima dell'esame del merito, il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, poi accettata dall'Avvocatura dello Stato, con accordo anche sulla compensazione delle spese.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché il ricorrente aveva rinunciato all'impugnazione e la rinuncia era stata accettata dalla controparte. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, compensando integralmente le spese di lite. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, rilevando che tale disposizione, di natura sanzionatoria ed eccezionale, non si applica nelle ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, ma solo nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973
Norma richiamata quale base della cartella di pagamento emessa per il controllo automatizzato delle dichiarazioni.
art. 17, comma 3, D.Lgs. n. 112 del 1999
Invocata dal ricorrente per sostenere che l'aggio non fosse dovuto in caso di pagamento entro sessanta giorni.
Richiamata insieme alle altre norme sostanziali per contestare la debenza dell'aggio.
art. 15 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamata per censurare la regolamentazione delle spese nel giudizio tributario.
Richiamato quale parametro sulla condanna alle spese di lite.
Richiamato in tema di liquidazione/regolazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne esclude l'applicazione quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, perché si tratta di norma eccezionale e di stretta interpretazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la rinuncia è accettata dalla controparte, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e non procede all'esame del merito delle censure.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, le spese possono essere compensate ove vi sia accordo tra le parti e l'oggetto della controversia lo consenta.
- La disciplina dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, avendo natura eccezionale e sanzionatoria, si applica solo nei casi espressamente previsti dalla legge e non può essere estesa all'ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia accettata.
- La rinuncia al ricorso accettata dalla parte resistente determina la cessazione della materia del contendere e impedisce la pronuncia sul merito dei motivi di impugnazione.
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