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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09505/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva ricevuto una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 per IRPEF, IRAP e accessori. Egli aveva impugnato la cartella contestando solo l'ammontare dell'aggio di riscossione, deducendo di avere pagato integralmente quanto richiesto entro sessanta giorni dalla notificazione e chiedendo quindi il rimborso dell'aggio versato. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi: il primo per violazione dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 1999, dell'art. 32 del D.Lgs. n. 46 del 1999 e dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, assumendo che l'aggio non fosse dovuto perché il pagamento era avvenuto tempestivamente; il secondo per violazione delle norme sulle spese di lite e sul contributo unificato, censurando la condanna alle spese. Prima dell'esame del merito, il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, poi accettata dall'Avvocatura dello Stato, con accordo anche sulla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché il ricorrente aveva rinunciato all'impugnazione e la rinuncia era stata accettata dalla controparte. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, compensando integralmente le spese di lite. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, rilevando che tale disposizione, di natura sanzionatoria ed eccezionale, non si applica nelle ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, ma solo nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la rinuncia è accettata dalla controparte, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e non procede all'esame del merito delle censure.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, le spese possono essere compensate ove vi sia accordo tra le parti e l'oggetto della controversia lo consenta.
  • La disciplina dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, avendo natura eccezionale e sanzionatoria, si applica solo nei casi espressamente previsti dalla legge e non può essere estesa all'ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia accettata.
  • La rinuncia al ricorso accettata dalla parte resistente determina la cessazione della materia del contendere e impedisce la pronuncia sul merito dei motivi di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

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