Cassazione Civile, Ordinanza n. 13960/2026 del 13/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (socia)
La controversia
La controversia nasce dalla fase di scioglimento di un'associazione non riconosciuta. Una socia aveva chiesto la nomina del liquidatore giudiziale per il Centro Equestre, rappresentando il venir meno del liquidatore inizialmente indicato dalla presidente e il contrasto tra gli associati sulla validità di alcune delibere assembleari e sulla gestione del patrimonio sociale. Il Presidente del Tribunale aveva nominato un liquidatore giudiziale; poi, a seguito di rinuncia del primo nominato, ne aveva designato un altro. Alcuni soggetti, che si qualificavano rispettivamente come liquidatore dell'associazione e come referente-custode del compendio dei beni, avevano chiesto la revoca della nomina e poi proposto reclamo contro il decreto del Tribunale. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il reclamo per carenza di legittimazione attiva e per altre ragioni di infondatezza. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 30 c.c. e 11 disp. att. c.c. e dei principi in tema di volontaria giurisdizione; 2) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per mancata motivazione; 3) violazione degli artt. 91 e 94 c.p.c. e del d.m. n. 55 del 2014, censurando la condanna personale alle spese e la loro quantificazione. La Corte di cassazione ha però ritenuto che, prima ancora, mancasse l'interesse a impugnare perché il provvedimento di nomina del liquidatore era stato revocato prima del ricorso per cassazione; ha inoltre considerato inammissibili le doglianze sulle spese perché la condanna personale discendeva dalla declaratoria di difetto di legittimazione attiva e la censura sulla quantificazione era una critica di merito non scrutinabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il decreto di nomina del liquidatore oggetto del reclamo era già stato revocato prima del ricorso per cassazione, con conseguente difetto di interesse ad impugnare e impossibilità per i ricorrenti di ricavare un'utilità concreta dall'eventuale accoglimento. Ha poi osservato che il motivo sulle spese non coglieva la ratio decidendi della decisione di merito, fondata sul difetto di legittimazione attiva, e che la critica alla liquidazione delle spese era una censura di merito. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese, disposto la distrazione in favore del difensore antistatario della controricorrente e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti in tema di nomina del liquidatore nell'ambito della volontaria giurisdizione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse
richiamato dai ricorrenti insieme all'art. 30 c.c.; non è oggetto di una statuizione di merito, essendo assorbito dall'inammissibilità
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della censura di motivazione apparente o mancante; la Corte non lo accoglie
richiamato come parametro della motivazione della decisione; la Corte non ravvisa il vizio dedotto
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge invocata nei primi motivi
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma sul vizio processuale invocata nel secondo motivo
richiamato in relazione alla condanna alle spese; la Corte ritiene infondata/inammissibile la censura
richiamato per contestare la condanna personale dei rappresentanti; la Corte osserva che essa discendeva dal difetto di legittimazione attiva accertato dalla Corte d'appello
richiamato per la quantificazione delle spese; la Corte reputa la doglianza una critica di merito
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
l'interesse ad agire e a impugnare deve essere concreto, attuale e idoneo a conseguire un'utilità giuridicamente apprezzabile; la sua assenza è rilevabile d'ufficio
esclude l'ammissibilità dei documenti depositati in cassazione non consentiti dalla norma
richiamato per affermare che i documenti dovevano essere prodotti con il ricorso, se già presenti nei gradi di merito
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale: manca quando, al momento del ricorso per cassazione, il provvedimento censurato sia già stato rimosso o comunque non sia più idoneo a produrre effetti utilmente eliminabili con l'impugnazione.
- L'assenza di interesse all'impugnazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e determina l'inammissibilità del ricorso.
- Chi ha partecipato al giudizio di merito conserva la legittimazione a partecipare al giudizio di cassazione, a prescindere dalla contestazione della titolarità sostanziale del rapporto, se la sua qualità di parte è stata considerata nella decisione impugnata.
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili i documenti prodotti oltre i limiti posti dagli artt. 369 e 372 c.p.c., salvo i casi espressamente consentiti.
- La censura sulla liquidazione delle spese è inammissibile se si risolve in una mera critica di merito alla quantificazione operata dal giudice di merito.
- La condanna personale alle spese dei rappresentanti può essere mantenuta quando sia conseguenza della declaratoria di difetto di legittimazione attiva, se la Corte di merito ne abbia esplicitato la ratio decidendi.
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