Cassazione Civile, Sentenza n. 1892/2025 del 27/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IRPEF relativo al 2003 per somme derivanti da cessione di quote societarie; la ricorrente deduceva la decadenza dell'Amministrazione dal potere accertativo per decorso dei termini, contestando che non potesse operare il raddoppio dei termini ex art. 43 DPR 600/1973 in quanto l'importo richiesto (Euro 49.341,00) era inferiore alla soglia di rilevanza penale vigente (Lire 150.000.000 = Euro 77.478,00), e deduceva altresì l'erronea applicazione delle regole sulla simulazione negoziale (presunzioni e onere della prova). L'Ufficio sosteneva invece che i pagamenti e la cancellazione dell'ipoteca indicavano una simulazione/occultamento e che pertanto poteva beneficiare del raddoppio dei termini per l'accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione art. 43 DPR 600/1973) ritenendo che, alla data dell'esercizio dell'azione tributaria, la condotta contestata non superava la soglia di rilevanza penale e quindi non poteva operare il raddoppio dei termini di accertamento; il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha accolto l'originario ricorso della contribuente annullando l'avviso di accertamento. Sono compensate tra le parti le spese dei gradi di merito; la controricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.100,00 (oltre accessori).
Norme richiamate
soglia penale all'epoca riferita: L. 150.000.000 = € 77.478,00
Il raddoppio dei termini di accertamento opera solo se, alla data del 'tempus commissi delicti', la condotta del contribuente sia astrattamente riconducibile a reato tributario con superamento delle soglie di punibilità, con conseguente obbligo di denuncia penale; in assenza di superamento della soglia il termine ordinario di decadenza non è raddoppiato.
art. 4 e art. 5, D.Lgs. n. 74/2000
Norme che definiscono i delitti tributari (es. dichiarazione infedele) e le condizioni soggettive/oggettive per la rilevanza penale; sono richiamate per valutare se la condotta possa integrare profili di reato e dunque giustificare il raddoppio dei termini.
Richiamato in relazione alle modifiche normative che incidono sulle fattispecie penali tributarie e sulle soglie di punibilità, rilevanti per la valutazione della decorrenza dei termini di accertamento.
art. 1, comma 132, legge n. 208/2015
Norma richiamata in relazione agli effetti delle modifiche legislative sul regime sanzionatorio/penale e sulle soglie, utile per stabilire se al momento dei fatti sussistesse rilevanza penale.
artt. 1414, 1417, 2697 c.c.; artt. 1362 e ss.; artt. 115 e 116 c.p.c.
Disposizioni del codice civile e del processo civile inerenti alla simulazione negoziale, alla nullità/parzialità del negozio e all'onere della prova; sono state invocate dalla ricorrente per contestare l'accertamento basato su presunzioni di simulazione, ma il relativo motivo è stato assorbito dalla Corte.
Richiamato analogicamente rispetto all'art. 43 DPR 600/1973: anche ai fini IVA il raddoppio dei termini richiede la sussistenza di elementi che rendono configurabile il reato tributario.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento (art. 43 DPR 600/1973) si applica solo se, al momento in cui è stata commessa la presunta violazione, la condotta del contribuente è astrattamente riconducibile a un reato tributario e supera la soglia di punibilità vigente; se l'importo contestato è inferiore alla soglia, l'Amministrazione non può invocare il raddoppio e decade dall'azione accertativa al termine ordinario.
- Spetta al giudice, non all'Amministrazione finanziaria, valutare se astrattamente ricorra il requisito della rilevanza penale; tuttavia la stessa misura dell'imposta richiesta può dimostrare l'assenza della soglia necessaria per la rilevanza penale.
- Le censure fondate sulla simulazione negoziale richiedono adeguata prova: il giudice tributario può basarsi su presunzioni, ma l'onere della prova e i limiti delle presunzioni restano rilevanti; se la questione penale/soglia esclude il raddoppio termini, le doglianze sulla simulazione possono risultare assorbite rispetto all'esito del processo.
- In casi analoghi è prudente verificare sempre la soglia di punibilità vigente al 'tempus commissi delicti' e confrontarla con l'ammontare della pretesa tributaria per stabilire se l'Amministrazione possa legittimamente invocare termini accertativi maggiorati.
- Quanto alle spese processuali, la Corte può compensare le spese dei gradi di merito e lasciare a carico della soccombente quelle del giudizio di legittimità; la specifica liquidazione delle spese segue il criterio di soccombenza e la natura delle questioni affrontate.
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