Cassazione Civile, Sentenza n. 1858/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni 2009-2012 contestando la deducibilità di costi (per circa 2,5 milioni di euro) ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993: tali costi sarebbero stati sostenuti per servizi di trattamento dei liquami riconducibili ad attività illecita (gestione e trattamento illecito di rifiuti liquidi) posta in essere dal Consorzio Conciatori di Fucecchio e in concorso dalla contribuente. Clean World impugnava sostenendo la propria estraneità ai fatti criminosi e denunciando vizi di motivazione e violazioni di legge nelle decisioni di merito; inoltre, in via subordinata, contestava la costituzionalità dell'art. 14 comma 4-bis.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato le decisioni di merito che avevano ritenuto i costi indeducibili, rilevando stretti legami di controllo e gestione tra Clean World e il Consorzio (partecipazione azionaria di controllo, rappresentanti comuni negli organi societari, comodato dei locali, ecc.) e richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'esercizio dell'azione penale per delitto non colposo (anche con richiesta di rinvio a giudizio o condanna in primo grado) è sufficiente per escludere la deducibilità dei costi direttamente utilizzati per il compimento del reato. Il quinto motivo (mescolanza di censura motivazionale e questione costituzionale) è stato dichiarato inammissibile. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità pari a Euro 13.250 oltre spese prenotate a debito; presa d'atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 14 comma 4-bis l. n. 537/1993
I costi e le spese direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo sono indeducibili; l'esercizio dell'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio/azione penale) è sufficiente per escludere la deducibilità, anche in relazione all'effetto retroattivo della norma nella formulazione più favorevole al contribuente
art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5
N.3: vizio per violazione e falsa applicazione di norme di diritto; N.5: vizio per omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione il cui sindacato in Cassazione è fortemente limitato e richiede la dimostrazione di un'anomalia motivazionale grave (mancanza materiale della motivazione, motivazione apparente, contrasti insanabili, motivazione incomprensibile)
art. 110 c.p.; art. 260 d.lgs. n. 152/2006
Norme penali richiamate per la contestazione dell'illecito ambientale: concorso in reato e gestione illecita di rifiuti/liquami, la cui sussistenza ha rilevanza tributaria ai fini della deducibilità dei costi impiegati per l'attività illecita
d.l. n. 16/2012 conv. in l. n. 44/2012
Ha modificato la formulazione dell'art. 14 l. n. 537/1993 (introduzione del comma 4-bis) rendendo la norma 'ius superveniens' applicata dalla giurisprudenza; la Corte richiama l'interpretazione secondo cui l'esercizio dell'azione penale esclude la deducibilità
art. 366-bis c.p.c. e d.lgs. n. 40/2006 (art. 2)
Rilevate modifiche procedurali che hanno inciso sul sindacato di legittimità in relazione al vizio di motivazione (riduzione del controllo da parte della Cassazione sul vizio motivazionale)
Giurisprudenza di Cassazione (es. Sez. U., sent. n. 8053/2014; Cass. civ. n. 29883/2017; ord. n. 9077/2021)
Precedenti richiamati che chiariscono i limiti del sindacato in Cassazione sulla motivazione, l'interpretazione dell'art. 14 comma 4-bis e il principio secondo cui l'esercizio dell'azione penale è sufficiente per escludere la deducibilità dei costi connessi a delitti non colposi
Corte Cost. 23/02/2011
Pronuncia richiamata che aveva ritenuto inammissibile una precedente questione di costituzionalità avverso l'art. 14
d.p.r. 115/2002 art. 13 comma 1-quater e l. n. 228/2012 comma 17
Norme richiamate in relazione al contributo unificato: presa d'atto dei presupposti per il raddoppio del contributo qualora dovuto
Massime di principio
- Se vi è esercizio dell'azione penale per delitto non colposo relativo a determinate attività, i costi direttamente impiegati per quelle attività sono generalmente indeducibili ai sensi dell'art. 14/4-bis anche senza sentenza definitiva; la mera confisca penale o il recupero dei proventi non impedisce che i costi siano considerati indeducibili a fini tributari (non si configura automaticamente 'doppia tassazione').
- Rapporti di controllo, partecipazioni di maggioranza, gestione comune di organi sociali o concessione di locali in comodato possono compromettere la terzietà tra due soggetti e portare ad attribuire alla parte cliente la responsabilità fiscale per attività illecite svolte dal presunto 'terzo'.
- In Cassazione l'impugnazione per vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n.5) è fortemente limitata: va dimostrata un'anomalia motivazionale grave e materiale (mancanza o contraddizione insanabile), non una semplice insufficienza o diversa valutazione dei fatti.
- Non è ammessa in cassazione la mescolanza impropria di profili di impugnazione incompatibili (ad es. chiedere insieme il sindacato sulla motivazione e la rinnovata valutazione di fatto che compete al merito); le questioni devono essere inquadrate sotto il corretto vizio di legge.
- Il ricorrente che voglia ottenere l'accoglimento in Cassazione deve indicare chiaramente i fatti decisivi di cui contesta la ricostruzione (fatti principali ex art. 2697 c.c. o fatti secondari decisivi) e non limitarsi a ricostruzioni alternative non supportate da puntuale censura della motivazione impugnata.
- La condanna o l'esercizio dell'azione penale contro soggetti connessi alla società contribuisce fortemente a giustificare l'indeducibilità dei costi se è dimostrato che tali costi corrispondono a prestazioni direttamente utilizzate per l'attività illecita.
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