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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1858/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni 2009-2012 contestando la deducibilità di costi (per circa 2,5 milioni di euro) ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993: tali costi sarebbero stati sostenuti per servizi di trattamento dei liquami riconducibili ad attività illecita (gestione e trattamento illecito di rifiuti liquidi) posta in essere dal Consorzio Conciatori di Fucecchio e in concorso dalla contribuente. Clean World impugnava sostenendo la propria estraneità ai fatti criminosi e denunciando vizi di motivazione e violazioni di legge nelle decisioni di merito; inoltre, in via subordinata, contestava la costituzionalità dell'art. 14 comma 4-bis.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato le decisioni di merito che avevano ritenuto i costi indeducibili, rilevando stretti legami di controllo e gestione tra Clean World e il Consorzio (partecipazione azionaria di controllo, rappresentanti comuni negli organi societari, comodato dei locali, ecc.) e richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'esercizio dell'azione penale per delitto non colposo (anche con richiesta di rinvio a giudizio o condanna in primo grado) è sufficiente per escludere la deducibilità dei costi direttamente utilizzati per il compimento del reato. Il quinto motivo (mescolanza di censura motivazionale e questione costituzionale) è stato dichiarato inammissibile. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità pari a Euro 13.250 oltre spese prenotate a debito; presa d'atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 14 comma 4-bis l. n. 537/1993

    I costi e le spese direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo sono indeducibili; l'esercizio dell'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio/azione penale) è sufficiente per escludere la deducibilità, anche in relazione all'effetto retroattivo della norma nella formulazione più favorevole al contribuente

  • art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5

    N.3: vizio per violazione e falsa applicazione di norme di diritto; N.5: vizio per omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione il cui sindacato in Cassazione è fortemente limitato e richiede la dimostrazione di un'anomalia motivazionale grave (mancanza materiale della motivazione, motivazione apparente, contrasti insanabili, motivazione incomprensibile)

  • art. 110 c.p.; art. 260 d.lgs. n. 152/2006

    Norme penali richiamate per la contestazione dell'illecito ambientale: concorso in reato e gestione illecita di rifiuti/liquami, la cui sussistenza ha rilevanza tributaria ai fini della deducibilità dei costi impiegati per l'attività illecita

  • d.l. n. 16/2012 conv. in l. n. 44/2012

    Ha modificato la formulazione dell'art. 14 l. n. 537/1993 (introduzione del comma 4-bis) rendendo la norma 'ius superveniens' applicata dalla giurisprudenza; la Corte richiama l'interpretazione secondo cui l'esercizio dell'azione penale esclude la deducibilità

  • art. 366-bis c.p.c. e d.lgs. n. 40/2006 (art. 2)

    Rilevate modifiche procedurali che hanno inciso sul sindacato di legittimità in relazione al vizio di motivazione (riduzione del controllo da parte della Cassazione sul vizio motivazionale)

  • Giurisprudenza di Cassazione (es. Sez. U., sent. n. 8053/2014; Cass. civ. n. 29883/2017; ord. n. 9077/2021)

    Precedenti richiamati che chiariscono i limiti del sindacato in Cassazione sulla motivazione, l'interpretazione dell'art. 14 comma 4-bis e il principio secondo cui l'esercizio dell'azione penale è sufficiente per escludere la deducibilità dei costi connessi a delitti non colposi

  • Corte Cost. 23/02/2011

    Pronuncia richiamata che aveva ritenuto inammissibile una precedente questione di costituzionalità avverso l'art. 14

  • d.p.r. 115/2002 art. 13 comma 1-quater e l. n. 228/2012 comma 17

    Norme richiamate in relazione al contributo unificato: presa d'atto dei presupposti per il raddoppio del contributo qualora dovuto

Massime di principio

  • Se vi è esercizio dell'azione penale per delitto non colposo relativo a determinate attività, i costi direttamente impiegati per quelle attività sono generalmente indeducibili ai sensi dell'art. 14/4-bis anche senza sentenza definitiva; la mera confisca penale o il recupero dei proventi non impedisce che i costi siano considerati indeducibili a fini tributari (non si configura automaticamente 'doppia tassazione').
  • Rapporti di controllo, partecipazioni di maggioranza, gestione comune di organi sociali o concessione di locali in comodato possono compromettere la terzietà tra due soggetti e portare ad attribuire alla parte cliente la responsabilità fiscale per attività illecite svolte dal presunto 'terzo'.
  • In Cassazione l'impugnazione per vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n.5) è fortemente limitata: va dimostrata un'anomalia motivazionale grave e materiale (mancanza o contraddizione insanabile), non una semplice insufficienza o diversa valutazione dei fatti.
  • Non è ammessa in cassazione la mescolanza impropria di profili di impugnazione incompatibili (ad es. chiedere insieme il sindacato sulla motivazione e la rinnovata valutazione di fatto che compete al merito); le questioni devono essere inquadrate sotto il corretto vizio di legge.
  • Il ricorrente che voglia ottenere l'accoglimento in Cassazione deve indicare chiaramente i fatti decisivi di cui contesta la ricostruzione (fatti principali ex art. 2697 c.c. o fatti secondari decisivi) e non limitarsi a ricostruzioni alternative non supportate da puntuale censura della motivazione impugnata.
  • La condanna o l'esercizio dell'azione penale contro soggetti connessi alla società contribuisce fortemente a giustificare l'indeducibilità dei costi se è dimostrato che tali costi corrispondono a prestazioni direttamente utilizzate per l'attività illecita.

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