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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1909/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Star impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato prescritta l'azione ex art. 1669 c.c. nei confronti della appaltatrice Biesse Prefabbricati e aveva ritenuto irrilevante, per la legittimazione ad agire direttamente contro l'assicuratore, l'eventuale accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c. Inoltre Star censurava la riduzione al 5% delle spese del primo grado gravanti su Grandi Scavi s.r.l.. Sul piano giuridico centrale era la questione della natura della polizza decennale postuma obbligatoria ex art. 4 d.lgs. n. 122/2005 (assicurazione per conto di chi spetta o polizza di responsabilità civile del costruttore), nonché la decorrenza del termine di prescrizione annuale di cui all'art. 1669 c.c. e la conseguente operatività della garanzia assicurativa e della legittimazione a farne valere i diritti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi di ricorso (sia la censura sulla valutazione della prescrizione ai sensi dell'art. 1669 c.c., sia la censura sulla liquidazione delle spese) e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà rinnovare gli accertamenti di fatto sulla decorrenza del termine prescrizionale ex art. 1669 c.c. (valutando se al momento della denuncia o della conclusione dell'ATP la danneggiata avesse conoscenza sufficiente del vizio e della riferibilità alla appaltatrice), verificare l'operatività della polizza decennale e l'eventuale legittimazione di Star a chiedere direttamente l'indennizzo contro UnipolSai nella specie concreta (in base al contenuto contrattuale della polizza e alla qualità dell'acquirente), e rivedere la liquidazione delle spese processuali senza applicare la illegittima ulteriore riduzione al 5% già disposta in appello.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. n. 122/2005

    Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente ... una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente ... a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile

    La Corte interpreta la polizza decennale come una "assicurazione per conto di chi spetta" (polizza per conto di terzi o "per conto di chi spetta"), attribuendo primariamente all'acquirente la legittimazione a far valere i diritti derivanti dal contratto assicurativo; tale natura esclude che la polizza sia meramente una polizza di responsabilità civile del costruttore, salvo che, nella specifica fattispecie contrattuale, risulti una diversa e valida determinazione delle parti riconducibile ad autonomia contrattuale compatibile con la legge.

  • art. 1669 c.c.

    norma speciale sulla responsabilità del costruttore per rovina o gravi difetti costruttivi

    La disciplina decennale e la relativa prescrizione/decorrenza sono speciali: il termine annuale di prescrizione (secondo comma) decorre quando la denuncia evidenzi una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità; dunque la decorrenza va valutata in base al grado di conoscenza effettivo del danneggiato (danno in divenire e valutazione di fatto riservata al giudice del merito).

  • art. 2043 c.c.

    norma generale sulla responsabilità extracontrattuale

    La Corte rileva che la polizza decennale obbligatoria copre i danni per i quali il costruttore sia tenuto ai sensi dell'art. 1669 c.c.; la responsabilità fondata sull'art. 2043 c.c. non rientra automaticamente nell'operatività della polizza e, quindi, l'accertamento esclusivo del titolo art. 2043 può precludere l'operatività della garanzia.

  • art. 1891 c.c.

    disciplinante l'azione contro l'assicuratore

    La Corte richiama il secondo comma (che in linea generale limita l'azione diretta del danneggiato) ma osserva che, per la polizza decennale ex art. 4 d.lgs. 122/2005, la legge attribuisce una posizione speciale al beneficiario/acquirente e il giudice del merito deve verificare, in concreto, se sia stata attribuita anche al contraente una legittimazione concorrente.

  • art. 1 d.lgs. n. 122/2005

    definizione e campo di applicazione (anche sul presupposto soggettivo dell'acquirente)

    La disciplina di tutela prevista dal d.lgs. n. 122/2005 trova applicazione con riferimento all'acquirente che sia persona fisica; se il beneficiario è una persona giuridica (società) la disciplina speciale potrebbe non applicarsi e la polizza potrebbe dover essere interpretata come contratto liberamente determinato dalle parti.

  • art. 183 c.p.c.

    memoria e preclusioni dell'udienza

    L'estensione soggettiva della domanda all'assicuratore proposta con memoria ex art. 183 deve essere valutata alla luce della sussistenza delle condizioni di azione: l'ammissibilità della domanda contro l'assicuratore dipende prima dall'accertamento delle condizioni sostanziali (responsabilità ex art.1669, natura della polizza, legittimazione).

  • artt. 91 e 97 c.p.c.

    disciplinano la liquidazione e la ripartizione delle spese processuali

    La Corte osserva che la liquidazione delle spese segue il criterio del decisum e non può essere ulteriormente ridotta, come invece avvenuto in appello con la riduzione al 5% applicata impropriamente dopo la determinazione del compenso in base alla quota di soccombenza.

Massime di principio

  • La polizza decennale obbligatoria ex art. 4 d.lgs. 122/2005 va in linea di principio interpretata come assicurazione "per conto di chi spetta" (a beneficio dell'acquirente), pertanto l'acquirente ha primariamente la legittimazione a invocare direttamente la garanzia; solo un'analisi contrattuale puntuale può escludere o rendere concorrente tale legittimazione.
  • Per l'azione ex art. 1669 c.c. il termine di prescrizione annuale decorre quando il danneggiato ha una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della sua riferibilità all'esecutore o al progettista: situazioni di dissesto progressive possono posticipare l'inizio del termine fino al momento in cui la conoscenza è effettiva.
  • L'accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c. è condizione rilevante per l'operatività della polizza decennale; se la responsabilità viene accertata solo sulla base dell'art. 2043 c.c. la polizza potrebbe non operare.
  • Se l'acquirente beneficiario è una persona giuridica, occorre verificare se la disciplina speciale del d.lgs. 122/2005 si applica: in mancanza della tutela normativa riservata alla persona fisica acquirente, la polizza deve essere interpretata come contratto ordinario e la legittimazione diretta del beneficiario va accertata sul piano contrattuale.
  • In sede processuale, le estensioni della domanda all'assicuratore presentate con memorie ex art. 183 vanno valutate attentamente: l'ammissibilità dipende dalla sussistenza preliminare delle condizioni sostanziali di diritto e di fatto (natura della polizza, titolo di responsabilità, legittimazione della parte che chiama l'assicuratore).
  • Sulla liquidazione delle spese: la quantificazione delle spese segue il criterio del decisum e non può essere soggetta a una successiva riduzione percentuale che vanifichi la determinazione basata sulla quota di soccombenza; i criteri di liquidazione devono essere coerenti con la decisione sui capitoli di domanda.

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