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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21658/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Le amministrazioni finanziarie hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che aveva rigettato l'appello dell'ufficio in una controversia relativa all'impugnazione di un'intimazione di pagamento concernente diciassette cartelle e due avvisi di accertamento esecutivi, che si assumevano già notificati al contribuente. Con il primo motivo hanno denunciato la nullità della sentenza per difetto di motivazione, in violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e la falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il controricorrente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione di improcedibilità sollevata dal controricorrente e ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto mancante la produzione della relata di notifica della sentenza impugnata, rilevando che la sentenza era stata depositata il 20 giugno 2023 e che il ricorso era stato notificato il 26 settembre 2023, quindi oltre il termine breve di sessanta giorni ex art. 325 c.p.c., anche considerando la sospensione feriale. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nel dispositivo. Ha inoltre precisato che, trattandosi di amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relativa relata di notificazione comporta improcedibilità, salvo che dal ricorso emerga comunque la tempestività dell'impugnazione rispetto al termine breve.
  • Ai fini dell'improcedibilità, è decisivo che il giudice possa verificare sin dal deposito del ricorso la tempestività dell'impugnazione; se tale verifica non è possibile per difetto della relata, il ricorso è improcedibile.
  • Quando il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, la mancanza della relata di notificazione della sentenza impugnata assume rilievo decisivo.
  • Per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato, non trova applicazione l'ulteriore contributo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

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