Cassazione Civile, Ordinanza n. 20759/2026 del 18/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La società ricorrente aveva stipulato, con atto notarile del 22 dicembre 2014, un conferimento di immobili in un fondo comune di investimento immobiliare denominato "Armonia", ricevendo in cambio quote del fondo per un valore corrispondente all'apporto. In sede di autoliquidazione era stata applicata l'imposta di registro in misura fissa. L'Ufficio aveva però emesso avviso di liquidazione ritenendo dovuta l'imposta proporzionale del 9% sugli immobili conferiti, negando l'applicabilità del combinato disposto dell'art. 7 della Tabella allegata al d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 9 del d.l. n. 351/2001. In Cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo alla disciplina applicabile; con il secondo motivo lamentava violazione delle norme fiscali sopra indicate, oltre all'art. 10, comma 1, n. 8-ter, d.P.R. n. 633/1972 e agli artt. 1 e 11 della Tariffa, Parte I, del d.P.R. n. 131/1986 e all'art. 10 del d.lgs. n. 23/2011, sostenendo che l'atto di apporto a un fondo immobiliare, anche se avente ad oggetto immobili strumentali, non fosse assimilabile a un trasferimento oneroso tassabile con aliquota proporzionale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la questione potesse essere decisa senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Nel merito ha affermato che l'atto di dotazione di immobili in favore di un fondo comune di investimento immobiliare, trattandosi di apporto meramente strumentale in un patrimonio separato e vincolato a uno scopo determinato, non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza ed è disciplinato in modo ordinario dall'art. 7 della Tabella allegata al d.P.R. n. 131/1986, richiamato dall'art. 9 del d.l. n. 351/2001. Ha quindi escluso l'applicabilità dell'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 23/2011 e dell'imposta di registro proporzionale del 9%. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dedotto quale violato per omessa pronuncia del giudice d'appello
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per far valere la nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare la violazione di norme di diritto tributario
la Corte lo richiama per affermare che, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, può cassare senza rinvio e decidere nel merito
art. 111, comma secondo, Cost.
richiamato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo
art. 1, Tariffa, Parte I, d.P.R. n. 131/1986
esclude che l'apporto al fondo immobiliare sia assimilabile agli atti traslativi di beni immobili a titolo oneroso tassati in misura proporzionale
art. 7 della Tabella allegata al d.P.R. n. 131/1986
indicato come disciplina applicabile agli atti di dotazione dei fondi comuni di investimento immobiliare, con imposta in misura fissa
riconosciuto come norma ordinaria e organica che regola fiscalmente i fondi comuni di investimento immobiliare e i relativi apporti
art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 23/2011
ritenuto non applicabile alla fattispecie, perché riferito alle agevolazioni in senso stretto e non alla disciplina ordinaria dei fondi immobiliari
art. 10, comma 1, n. 8-ter, d.P.R. n. 633/1972
richiamato dalla ricorrente quale ulteriore norma ritenuta violata
art. 11 della Tariffa, Parte I, d.P.R. n. 131/1986
richiamato dalla ricorrente quale ulteriore norma ritenuta violata
art. 15, comma 9, l. n. 86/1994
richiamato come precedente normativo che già assoggettava gli atti di sottoscrizione di quote di fondi immobiliari alla disciplina degli atti analoghi dei fondi mobiliari
artt. 36 e 37 d.lgs. n. 58/1998
richiamati per descrivere la natura dei fondi comuni di investimento e la loro funzione di organismi di investimento
art. 1, comma 2, e Allegato I, Sezione c, d.lgs. n. 58/1998
richiamati per affermare la natura di strumenti finanziari delle quote del fondo
art. 53 Cost.
evocato quale parametro di ragionevolezza della differenziazione fiscale giustificata dalle caratteristiche dell'istituto
richiamato dalla ricorrente nel complesso delle censure come disposizione che avrebbe escluso l'agevolazione solo nei limiti sostenuti dall'Ufficio
Massime di principio
- L'atto di apporto di un immobile a un fondo comune di investimento immobiliare, quando avviene in funzione della sottoscrizione di quote, non è assimilabile a un ordinario trasferimento oneroso di diritti reali immobiliari ai fini dell'imposta di registro, perché il bene confluisce in un patrimonio separato e vincolato a uno scopo di investimento.
- La disciplina fiscale dettata per i fondi comuni di investimento immobiliare costituisce un regime ordinario e sistematico dell'istituto, non una mera agevolazione; perciò non può essere travolta in via generale dalla soppressione delle agevolazioni prevista per altri atti di trasferimento immobiliare.
- Quando il giudice di legittimità riscontra un'omessa pronuncia su un motivo di appello, può decidere la causa nel merito senza rinvio se la questione è definibile in diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
- In tema di imposta di registro, la qualificazione dell'atto deve tener conto della sua funzione economico-giuridica concreta: se l'operazione è strumentale alla costituzione o alla dotazione di un fondo di investimento, prevale la disciplina speciale dell'istituto rispetto alla tassazione proporzionale dei trasferimenti immobiliari.
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