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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20759/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La società ricorrente aveva stipulato, con atto notarile del 22 dicembre 2014, un conferimento di immobili in un fondo comune di investimento immobiliare denominato "Armonia", ricevendo in cambio quote del fondo per un valore corrispondente all'apporto. In sede di autoliquidazione era stata applicata l'imposta di registro in misura fissa. L'Ufficio aveva però emesso avviso di liquidazione ritenendo dovuta l'imposta proporzionale del 9% sugli immobili conferiti, negando l'applicabilità del combinato disposto dell'art. 7 della Tabella allegata al d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 9 del d.l. n. 351/2001. In Cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo alla disciplina applicabile; con il secondo motivo lamentava violazione delle norme fiscali sopra indicate, oltre all'art. 10, comma 1, n. 8-ter, d.P.R. n. 633/1972 e agli artt. 1 e 11 della Tariffa, Parte I, del d.P.R. n. 131/1986 e all'art. 10 del d.lgs. n. 23/2011, sostenendo che l'atto di apporto a un fondo immobiliare, anche se avente ad oggetto immobili strumentali, non fosse assimilabile a un trasferimento oneroso tassabile con aliquota proporzionale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la questione potesse essere decisa senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Nel merito ha affermato che l'atto di dotazione di immobili in favore di un fondo comune di investimento immobiliare, trattandosi di apporto meramente strumentale in un patrimonio separato e vincolato a uno scopo determinato, non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza ed è disciplinato in modo ordinario dall'art. 7 della Tabella allegata al d.P.R. n. 131/1986, richiamato dall'art. 9 del d.l. n. 351/2001. Ha quindi escluso l'applicabilità dell'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 23/2011 e dell'imposta di registro proporzionale del 9%. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'atto di apporto di un immobile a un fondo comune di investimento immobiliare, quando avviene in funzione della sottoscrizione di quote, non è assimilabile a un ordinario trasferimento oneroso di diritti reali immobiliari ai fini dell'imposta di registro, perché il bene confluisce in un patrimonio separato e vincolato a uno scopo di investimento.
  • La disciplina fiscale dettata per i fondi comuni di investimento immobiliare costituisce un regime ordinario e sistematico dell'istituto, non una mera agevolazione; perciò non può essere travolta in via generale dalla soppressione delle agevolazioni prevista per altri atti di trasferimento immobiliare.
  • Quando il giudice di legittimità riscontra un'omessa pronuncia su un motivo di appello, può decidere la causa nel merito senza rinvio se la questione è definibile in diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
  • In tema di imposta di registro, la qualificazione dell'atto deve tener conto della sua funzione economico-giuridica concreta: se l'operazione è strumentale alla costituzione o alla dotazione di un fondo di investimento, prevale la disciplina speciale dell'istituto rispetto alla tassazione proporzionale dei trasferimenti immobiliari.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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