Cassazione Penale, Sentenza n. 36658/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi diversi: il Procuratore generale impugnava l'assoluzione dal reato associativo (capo 1) di alcuni imputati (in particolare La Forgia, Rizza e Covelli), deducendo omissioni e travisamenti nella valutazione delle intercettazioni e la rilevanza di contatti anteriori al periodo considerato dai giudici di merito; i singoli ricorrenti (imputati) censuravano, tra l'altro, la mancata distinzione tra associazione e concorso nei reati scopo, l'insufficienza o apparente carenza di motivazione sull'accertamento della partecipazione, l'errata qualificazione o dosimetria delle fattispecie (richiesta del riconoscimento dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5 e dell'art. 74, comma 6 d.P.R. 309/1990), vizi nella quantificazione della pena e omessa risposta ai motivi di appello su singoli capi (in particolare capo 8 e questioni di continuazione). In sintesi molte doglianze vertevano su: valutazione delle intercettazioni, rilevanza temporale dei fatti, prova della stabile adesione al programma criminoso e corretto inquadramento giuridico delle condotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in parte accolto i ricorsi: ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore generale limitatamente alla posizione di Vittoria Covelli, annullando la sua assoluzione dal reato associativo (capo 1) e rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro. Ha inoltre annullato limitatamente alcuni capi in relazione a Luigi Spagnolo (capo 8 e profili di pena, con estensione degli effetti al coimputato Giuseppe) e ad Alessandro Spagnolo (capo 8 e continuazione tra reati), rinviando per nuovo giudizio su tali punti. Ha invece dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Francesco Spagnolo, Giuseppe Spagnolo, Andrea Rizza, Gaetano Scicchitano, Ercole Spagnolo e Gianluca La Forgia e ha rigettato nel resto i ricorsi proposti dal Procuratore generale e dagli altri ricorrenti. Per i ricorsi inammissibili ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno. In pratica la Cassazione ha confermato nella sostanza la decisione di merito per la maggior parte degli imputati, disponendo invece nuovi giudizi su singoli punti e per la posizione di Covelli.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73)
Richiamato per le fattispecie di detenzione, coltivazione e cessione di stupefacenti; la Corte richiama che la "fattispecie lieve" (comma 5) è configurabile solo se la condotta è di minima offensività valutata nel complesso (quantità, modalità, strumenti, capacità organizzativa) e che l'art. 74 comma 6 richiede che l'associazione sia costituita originariamente per reati di lieve entità.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 74)
Articolo fondamentale per il reato associativo: la Corte puntualizza gli elementi costitutivi (pactum sceleris, programma criminoso indeterminato, minimo di organizzazione stabile) e come prove indirette (intercettazioni, modus operandi, ripetitività, ripartizione dei ruoli, cassa comune, luoghi e mezzi) possano essere idonee a dimostrarli.
Codice Penale (art. 416 e 416-bis)
Richiamati come coordinate generali sulla nozione di associazione per delinquere e sul tema dell'accertamento dell'elemento psicologico (consapevolezza e volontà di partecipare stabilmente).
Codice di procedura penale (art. 606, comma 1, lett. b), c), e))
Norma invocata in relazione ai vizi di motivazione dedotti; la Corte sottolinea i limiti del sindacato di legittimità e la necessità di specificità delle censure.
Disp. att. c.p.p. art. 173, comma 1
Norma procedurale cui sono stati presentati i ricorsi per cassazione dai difensori e dal Procuratore generale; indicata come base formale dei motivi di impugnazione.
Codice di procedura penale (art. 192, comma 2)
Ricordata in tema di valutazione delle "dichiarazioni" captate con intercettazioni: il giudice deve valutare con particolare rigore la "droga parlata" e fondare la condanna su scelta probatoria credibile e robusta.
Codice Penale (art. 133 e art. 81)
Art. 133 richiamato in tema di criteri di determinazione della pena; art. 81 richiamato nei passaggi relativi all'aumento della pena per continuazione e analoghi aumenti: la Corte verifica corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nella dosimetria.
Riferito in uno dei motivi di ricorso (omesso esame in appello) ma la Corte ne rileva la necessità di adeguata motivazione quando prospettato.
Massime di principio
- Per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è richiesta una organizzazione complessa: è sufficiente un minimo di struttura (luoghi, mezzi, ripartizione di ruoli, abituale modus operandi) e la consapevolezza stabile dei partecipanti di contribuire al programma criminoso.
- La prova dell'appartenenza di fornitori all'associazione richiede elementi che dimostrino stabilità, ciclicità e rilevanza economica del rapporto di fornitura (non bastano contatti occasionali o singole transazioni).
- Conversazioni intercettate possono essere decisive, ma vanno valutate nel contesto probatorio complessivo; se la prova poggia molto su "droga parlata" il giudice deve mostrarne l'affidabilità e collegarla ad elementi di riscontro.
- Fatti anteriori o successivi al periodo di imputazione possono essere utilizzati per provare la partecipazione solo se sono effettivamente pertinenti e dimostrano la continuità o la stabile adesione al progetto criminoso nel periodo contestato.
- La distinzione tra associazione e concorso nel reato continuato dipende dal carattere dell'accordo: l'associazione implica un vincolo durevole e un programma indeterminato, il concorso è occasione/direzione verso reati determinati e circoscritti.
- La fattispecie lieve ex art. 73, comma 5 e l'art. 74, comma 6 richiedono che l'organizzazione sia sin dal suo avvio orientata esclusivamente a reati di ridotta offensività; la presenza di capacità di approvvigionamento continuativa, più punti vendita o cassa comune escludono la lieve entità.
- In presenza di doppia conforme la motivazione d'appello si integra con quella di primo grado formando un corpo argomentativo unico: il ricorrente deve confrontarsi con entrambi gli atti e le valutazioni.
- La motivazione per relationem è ammessa ma vincolata: il giudice d'appello non può limitarsi a un generico rinvio alla sentenza di primo grado; deve dimostrare di aver considerato e rielaborato le ragioni altrui.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36644/2025 del 11/11/2025
- Sentenza penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36645/2025 del 11/11/2025
- Sentenza penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36648/2025 del 11/11/2025
- Sentenza penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36649/2025 del 11/11/2025
- Sentenza penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36650/2025 del 11/11/2025
- Sentenza penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36651/2025 del 11/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →