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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36649/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva respinto l'appello ex art. 310 c.p.p. avverso il provvedimento del GIP che aveva rifiutato la revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. Il ricorrente deduceva violazioni di legge e vizio di motivazione sostenendo che, dopo la precedente applicazione e successiva sostituzione delle misure (custodia in carcere -> arresti domiciliari -> obbligo di presentazione), il decorso del tempo e il costante rispetto delle prescrizioni avrebbero dimostrato l'affievolirsi delle esigenze cautelari e quindi avrebbero imposto la revoca della misura residua. Il ricorso in Cassazione censurava inoltre la mancata considerazione di tali elementi e la violazione di specifiche norme processuali e sostanziali indicate nel ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non sono emersi nuovi elementi tali da superare il "giudicato cautelare" e modificare le esigenze cautelari già valutate nei precedenti provvedimenti. La Corte ha confermato che il solo decorso del tempo e l'osservanza delle prescrizioni non sono, di per sé, idonei a determinare la revoca della misura cautelare residua e che il rispetto delle prescrizioni costituisce obbligo, non automaticamente causa di revoca. È stato richiamato il principio secondo cui le questioni già decise nel processo cautelare non possono essere rinnovate salvo fatti nuovi o elementi sopravvenuti. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'appello in materia cautelare; utilizzato dal ricorrente per impugnare l'ordinanza del Tribunale che aveva respinto la richiesta di revoca della misura.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di riproduzione del motivo che il ricorrente ha rispettato nei termini procedurali indicati.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione) richiamate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi.

  • art. 23, comma 4, I. n. 110/75

    Richiamata nel ricorso in relazione ai reati contestati; la Corte non ha ritenuto che riferimenti a tale norma mutassero la valutazione sulle esigenze cautelari.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata tra i reati per i quali sussistevano gravi indizi; la presenza di tali indizi ha pesato nella valutazione sulla permanenza delle esigenze cautelari.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale citato dal ricorrente nella contestazione; la Corte non ha ravvisato violazioni nell'applicazione.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma sulle misure cautelari personali richiamata nel contesto; la Corte ha confermato che le misure possono essere mantenute in presenza di esigenze cautelari non superate.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Disciplina della revoca o sostituzione delle misure cautelari; la Corte ha sottolineato che tale articolo non impone una specifica valutazione del tempo trascorso come condizione obbligatoria per la revoca.

  • art. 292, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che richiede al giudice della custodia cautelare di valutare il tempo trascorso dal fatto al momento dell'applicazione della misura; la Corte ha distinto questa valutazione da quella richiesta ai fini della revoca.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in Cassazione; applicata alla parte soccombente.

Massime di principio

  • Una precedente decisione cautelare produce una preclusione "endoprocessuale": questioni già esaminate non possono essere riproposte salvo l'emersione di nuovi elementi che modifichino il quadro fattuale o probatorio.
  • Il semplice decorso del tempo e il rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare non sono, di per sé, sufficiente motivo per la revoca della misura residua; è necessario dimostrare nuovi e significativi elementi che facciano venire meno le esigenze cautelari.
  • Il giudice che ha disposto la custodia cautelare deve considerare il tempo trascorso dal fatto (art. 292, lett. c.), ma tale valutazione non si traduce automaticamente in un obbligo di revoca o sostituzione al momento di una successiva istanza (art. 299 c.p.p.).
  • Il rispetto delle prescrizioni rileva soprattutto ai fini di eventuali aggravamenti in caso di violazioni; non costituisce una prova automatica di affidabilità personale idonea a imporre la revoca.
  • In sede di Cassazione non è possibile chiedere una rilettura dei fatti o una diversa valutazione probatoria già compiuta dal giudice del merito; il ricorso per nullità o vizio di motivazione richiede che siano dimostrati vizi logici, giuridici o procedurali evidenti.

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