Cassazione Penale, Sentenza n. 36645/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 Ord. pen.) avanzata dall'interessato, pur avendolo ammesso alla misura alternativa della semilibertà per lavoro. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 47 e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale si era limitato a formule di stile e a richiamare precedenti penali ormai remoti senza valutare adeguatamente la documentata buona condotta detentiva, la partecipazione ai trattamenti, i solidi supporti familiari e la concessione di liberazione anticipata.
La decisione
Il ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso (atto del 6/10/2025). La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per la rinuncia dell'impugnante. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende (applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.). La Corte non ha quindi esaminato nel merito le censure relative alla valutazione dell'accesso all'affidamento in prova.
Norme richiamate
art. 47 Ord. pen.
Norma che disciplina i presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale; nel caso la Corte non è entrata nel merito delle censure sulla sua applicazione perché il ricorrente ha rinunciato al gravame.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti nella riproduzione integrale del motivo di ricorso nella sentenza di cassazione; richiamato per segnalare i limiti formali dell'esposizione del motivo riprodotto.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Censure richiamate dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione), che avrebbero potuto fondare il ricorso in cassazione se non fosse intervenuta la rinuncia.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Norma che prevede l'inammissibilità del ricorso quando il ricorrente abbia rinunciato all'impugnazione; applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso a seguito della rinuncia formale.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto applicabile la sanzione anche in caso di rinuncia, in linea con la giurisprudenza citata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in cassazione determina, di regola, l'inammissibilità dell'impugnazione e impedisce alla Corte di pronunciarsi nel merito delle censure proposte.
- In caso di inammissibilità per rinuncia il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la sanzione si applica indipendentemente dalla causa che ha determinato l'inammissibilità.
- Le questioni relative all'ammissione a misure alternative (es. affidamento in prova) sono in larga parte affidate a valutazioni discrezionali del giudice di merito; per superare il possibile richiamo a precedenti penali è utile documentare in modo preciso la rinnovata condotta, la partecipazione ai programmi trattamentali e i concreti supporti esterni.
- Se il ricorrente ottiene una misura alternativa meno ampia (es. semilibertà) ma chiede una misura più ampia (es. affidamento in prova), un’impugnazione efficace deve dimostrare l'errore logico-giuridico o il travisamento probatorio da parte del giudice di merito, non meri apprezzamenti differenziati.
- La presenza di atti amministrativi o di provvedimenti (es. concessione di liberazione anticipata) che incidono sulla durata della pena devono essere esplicitamente considerati nel giudizio di ammissibilità alle misure alternative e tempestivamente allegati o richiamati in sede di impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36644/2025 del 11/11/2025
- Sentenza penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36648/2025 del 11/11/2025
- Sentenza penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36649/2025 del 11/11/2025
- Sentenza penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36650/2025 del 11/11/2025
- Sentenza penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36651/2025 del 11/11/2025
- Sentenza penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36652/2025 del 11/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →