Cassazione Penale, Sentenza n. 36644/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati per cui era stato condannato con tre sentenze irrevocabili (Corte d'appello di Lecce 8/3/2010; Corte d'appello di Lecce 16/5/2003; Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, 18/11/2022). Due delle sentenze (le prime due) erano già state dichiarate in continuazione con ordinanza del 18/7/2014; il ricorrente sosteneva che anche i reati della sentenza del 18/11/2022 rientravano nel medesimo disegno criminoso, essendo riconducibili all'ambito associativo di cui aveva fatto parte e consistendo in attività estorsive commesse per conto dell'associazione. Per la distanza temporale invocava l'interruzione dovuta alla sua detenzione (dal 26/4/2000 al 25/9/2006) e rilevava che la circostanza dell'episodio (una richiesta di prestito della vittima Palmisano durante un permesso premio) dimostrava il collegamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione aveva motivatamente escluso la continuazione tra i reati della sentenza del 18/11/2022 e quelli già dichiarati in continuazione con le sentenze precedenti, avendo rilevato: la significativa distanza temporale tra le condotte, la diversa natura parziale dei reati contestati nella sentenza più recente, la non riconducibilità di tali reati all'associazione di stampo mafioso (assenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis) e la diversità dei concorrenti. La Cassazione ha ricordato il principio secondo cui la continuazione richiede un programma criminoso unitario e preordinato, non può fondarsi su semplici indizi o su una concezione di serialità delinquenziale, e non è configurabile sulla base di mere congetture processuali. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma sul vincolo della continuazione: la Corte ha richiamato il criterio che la continuazione presuppone un "programa criminoso" unitario e preordinato, con reati concepiti nelle loro linee essenziali; non è sufficiente la serialità o l'abitualità delinquenziale.
art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.
Motivi di impugnazione in cassazione: il ricorrente invocava violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto infondate tali censure dato che la decisione motivava adeguatamente l'esclusione della continuazione.
Norma sulle spese processuali in cassazione: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese, applicando l'articolo alla luce del rigetto del ricorso.
Aggravante per associazione di tipo mafioso: la Corte ha osservato che i reati della sentenza n.3 non erano stati contestati con l'aggravante di cui all'art. 416-bis, elemento che ha contribuito a escludere la riconducibilità nell'ambito associativo già accertato per le altre condanne.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa ai limiti nella riproduzione del motivo di ricorso: il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dalla norma, come richiamato nel capo introduttivo del motivo.
Massime di principio
- La continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. richiede la prova di un programma criminoso unitario e originariamente preordinato: non basta la mera reiterazione di reati o una tendenza personale a delinquere.
- La distanza temporale tra condotte è un elemento rilevante e può ostare al riconoscimento della continuazione, specie se non è possibile dimostrare la permanenza di un medesimo progetto criminoso.
- La diversa natura dei reati e la discontinuità degli agenti concorrenti (correi diversi) indeboliscono la tesi della continuazione.
- La semplice appartenenza passata a un'associazione criminale non comporta automaticamente che ogni successivo reato sia riconducibile al medesimo disegno criminoso: occorre specifica connessione fattuale e probatoria.
- L'assenza di una contestazione formale di aggravanti (es. art. 416-bis) per i reati più recenti è un indizio contro la riconducibilità al medesimo contesto associativo.
- Il giudice che invoca la continuazione deve fondare la decisione su elementi concreti e non su congetture processuali; l'onere di prova grava su chi deduce la continuazione.
- Le censure di motivazione in cassazione richiedono che la decisione impugnata sia logicamente viziata o contraria a legge; una motivazione chiara che valorizza distanza temporale, natura dei reati e composizione dei concorrenti è normalmente sufficiente a respingere il gravame.
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