Cassazione Penale, Sentenza n. 36650/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: (1) vizio di motivazione e errore nel calcolo della pena, poiché la Corte di appello, pur avendo dichiarato la prescrizione dei reati commessi fino al 10 maggio 2011, ha indicato come reato "più grave" ai fini del calcolo della pena un peculato del 10 febbraio 2011 (prescritto), determinando così un computo errato della sanzione; la difesa chiedeva inoltre il riconoscimento della prescrizione sopravvenuta fino a lasciare perseguibile solo il fatto del 28 dicembre 2012; (2) vizio di motivazione in ordine alla responsabilità sostanziale: dedotta contraddittorietà per cui la Corte di appello, pur affermando che la sola mancanza di giustificazioni non prova il peculato, non avrebbe fornito elementi concreti a dimostrazione dell'appropriazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il secondo motivo infondato (confermando la sussistenza di elementi indiziari idonei, sia alla luce della motivazione di primo grado sia per il rilievo dell'assegno del 28 gennaio 2012 intestato al ricorrente). Il primo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte d'appello aveva erroneamente preso a base un reato già prescritto. La Cassazione ha calcolato il termine di prescrizione (pena massima per art. 314 c.p. 10 anni -> termine prescrizione 12 anni e 6 mesi, aggiungendo 103 giorni di sospensione maturati) e ha concluso che sono prescritte tutte le condotte anteriori al 13 settembre 2012; resta perseguibile solo l'appropriazione del 28 dicembre 2012 per €1.209,00. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per i reati prescritti, ha rideterminato la pena a 2 anni di reclusione (pena minima di 3 anni, ridotta di un terzo per le attenuanti generiche, come fatto dai giudici di merito) e ha rinviato alla Corte di appello di Cagliari per valutare la sospensione condizionale della pena.
Norme richiamate
La Corte ha valutato la pena prevista ratione temporis per il reato di peculato (massimo 10 anni) per determinare il termine di prescrizione applicabile (12 anni e 6 mesi), e ha applicato tale calcolo per escludere la perseguibilità delle condotte anteriori al 13 settembre 2012
Massime di principio
- La determinazione del reato "più grave" ai fini del calcolo della pena non può fondarsi su un fatto già estinto per prescrizione: il giudice deve selezionare come fatto base una condotta non prescritta
- La prescrizione si calcola tenendo conto della pena massima prevista ratione temporis e di eventuali periodi di sospensione maturati nel processo; ciò può comportare la sopravvenuta estinzione di numerose condotte anche se erano state inizialmente giudicate rilevanti
- La sola mancanza di giustificazioni delle spese non è di per sé sufficiente a fondare la condanna per peculato: è necessario il quadro indiziario concreto che dimostri l'uso dei fondi per finalità personali o incompatibili con la funzione pubblica
- In sede di cassazione è possibile correggere errori di calcolo della pena e dichiarare l'intervenuta prescrizione, annullando senza rinvio per le fattispecie estinte; la cassazione può anche rideterminare direttamente la pena residua quando la quantificazione è sostanzialmente vincolata dai giudici di merito
- Quando la Corte di cassazione ridetermina la pena, le questioni di merito non espletabili in sede di legittimità (es. valutazione in concreto della sospensione condizionale) devono essere rinviate al giudice di merito
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