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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19993/2021 del 13/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Un soggetto privato aveva proposto opposizione contro una cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione per crediti del Comune di Milano. L’opposizione era stata rigettata dal Giudice di Pace; successivamente il Tribunale di Milano aveva dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo che la controversia andasse qualificata come opposizione all’esecuzione e che, conseguentemente, non si applicasse la sospensione feriale dei termini nel calcolo della tempestività dell’impugnazione. In cassazione il ricorrente deduceva, con i primi due motivi, violazione degli artt. 327 c.p.c., 3 l. 742/1969 e 4 d.lgs. 150/2011, sostenendo che la domanda di primo grado, proposta con ricorso ex art. 22 l. 689/1981 e senza mutamento del rito, dovesse ritenersi implicitamente qualificata come opposizione a sanzione amministrativa secondo il principio dell’apparenza, con conseguente operatività della sospensione feriale. Con il terzo motivo censurava la condanna alle spese del grado di appello e il richiamo all’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la qualificazione dell’azione e il rito applicato sono questioni distinte: la sospensione feriale dei termini dipende dall’oggetto della domanda e non dal rito concretamente seguito. Nel caso concreto il giudice di pace non aveva effettuato una qualificazione espressa o inequivoca della domanda; la sola trattazione con rito speciale non bastava a integrare una qualificazione implicita ai fini del principio dell’apparenza. Inoltre, dalla stessa prospettazione emergeva che la controversia riguardava vizi della cartella e della procedura di riscossione, non contestazione della sanzione amministrativa in sé, sicché il Tribunale aveva correttamente qualificato la causa come opposizione esecutiva e correttamente escluso la sospensione feriale. Respinto il primo nucleo di doglianze, è stato respinto anche il motivo sulle spese. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata attività difensiva degli intimati. È stato altresì dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    Consente l’autodifesa dell’avvocato che ricorre per sé stesso, richiamata solo per la legittimazione processuale del ricorrente.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla decadenza dall’impugnazione, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché la sospensione feriale non operava in relazione alla qualificazione della controversia.

  • L. 742/1969, art. 3

    La sospensione feriale dei termini non dipende dal rito applicato ma dall’oggetto della domanda.

  • d.lgs. 150/2011, art. 4

    Invocato dal ricorrente in relazione al rito speciale; la Corte ha escluso che il rito, da solo, valga a qualificare la domanda.

  • art. 22 L. 689/1981

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura di opposizione a sanzione amministrativa, ma la Corte ha escluso che il solo richiamo formale al rito basti a tale qualificazione.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    Norme sul rito camerale in Cassazione, richiamate per la trattazione del ricorso.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato come norma qualificatoria delle opposizioni esecutive, in alternativa all’opposizione a sanzione amministrativa.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato come norma qualificatoria delle opposizioni agli atti esecutivi.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese processuali, respinto per la sorte sfavorevole dei motivi principali.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato in tema di contributo unificato e conseguenze economiche del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La sospensione feriale dei termini per impugnare dipende dall’oggetto della domanda e non dal rito concretamente seguito in primo grado.
  • Il principio dell’apparenza opera solo se il giudice di primo grado abbia effettivamente e inequivocabilmente qualificato la domanda; la mera trattazione della causa con un certo rito, senza espressa qualificazione o senza univoca volontà qualificatoria, non è sufficiente.
  • Nelle controversie avverso cartelle di pagamento, se il ricorrente deduce vizi della cartella o della procedura di riscossione e la decadenza del potere di riscuotere, la controversia va qualificata come opposizione esecutiva e non come opposizione a sanzione amministrativa.
  • La scelta del rito può dipendere da errore, svista o omissione del giudice e non equivale automaticamente a una qualificazione della domanda.
  • Quando i motivi principali di ricorso sono infondati, cade anche la censura sulle spese processuali fondata sul loro eventuale accoglimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveRiscossione
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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