Cassazione Penale, Sentenza n. 34172/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 103, comma 11, d.l. 19 maggio 2020, n. 34: il difensore aveva documentato la presentazione, in data 14/06/2020, della richiesta di emersione del lavoro subordinato e lamentava che il Giudice di pace non avesse sospeso il processo in pendenza del procedimento di sanatoria, ritenendo la domanda di emersione "irrilevante" perché posteriore alla data dell'ordine di allontanamento del Questore (21/10/2017).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il giudizio al Giudice di pace di Rovigo in diversa persona fisica. La Corte ha affermato che la presentazione della domanda di emersione del 14/06/2020 è rilevante ai fini della sospensione obbligatoria del procedimento penale prevista dall'art. 103 d.l. n. 34/2020; ha chiarito che la distanza temporale tra l'ordine di allontanamento e la richiesta di emersione non esclude il diritto alla sanatoria, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla norma, e ha disposto che il giudice di rinvio valuti la pendenza della procedura di sanatoria e, se del caso, applichi la sospensione del procedimento penale conformemente ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma del codice dell'immigrazione relativa al reato contestato (illecito connesso all'ingresso/soggiorno). Utilizzata per identificare il reato per cui EN NACIRI è stato condannato in primo grado.
art. 103, comma 11, d.l. 19 maggio 2020, n. 34
"dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente: a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale; b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"
La Corte interpreta la norma come idonea a sospendere obbligatoriamente i procedimenti penali (in ogni stato e grado) a favore degli stranieri che abbiano presentato domanda di emersione/sanatoria, senza che sia rilevante la data dell'ordine di allontanamento, purché ricorrano le condizioni soggettive e oggettive previste dal comma e non sussistano le cause di esclusione.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Previsione procedurale che legittima la trasmissione della requisitoria del Pubblico Ministero in forma scritta; richiamata per spiegare la produzione della requisitoria scritta del Procuratore generale.
art. 13, commi 1 e 2, lettera c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norme che individuano i casi in cui è possibile l'espulsione e i provvedimenti che escludono la possibilità di beneficiare della sanatoria; citate in relazione alle esclusioni previste dal comma 10 dell'art. 103.
art. 3, d.I. 27 luglio 2005, n. 144 (convertito)
Riferimento normativo collegato alla disciplina dell'espulsione richiamata tra le cause di esclusione dalla sanatoria.
art. 12, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Richiamato come eccezione espressa nell'art. 103: gli illeciti di cui all'art. 12 (reati indicati) sono esclusi dalla sospensione prevista dalla sanatoria.
Riferimento ai reati che, se considerati ai fini della pericolosità, possono escludere l'accesso alla sanatoria per motivi di ordine pubblico o sicurezza; citato nella disamina delle esclusioni.
art. 1-ter, comma 8, d.l. 10 luglio 2009, n. 78
Norma richiamata per analogia: giurisprudenza precedente ha già riconosciuto che l'avvio della procedura amministrativa di emersione determina la sospensione obbligatoria dei processi penali relativi a determinate violazioni di immigrazione; supporta l'interpretazione favorevole al ricorrente.
art. 623, lett. d), cod. proc. pen.
Norma procedurale che autorizza il rinvio ad altro giudice in diversa persona fisica quando la sentenza viene annullata; applicata per disporre il nuovo giudizio.
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di emersione/sanatoria (anche se successiva a un ordine di allontanamento) può determinare la sospensione obbligatoria dei procedimenti penali ai sensi dell'art. 103 d.l. n. 34/2020, se ricorrono le condizioni previste dalla norma.
- Il tempo intercorso tra l'ordine di allontanamento e la richiesta di emersione non è di per sé ostativo: ciò che conta sono le condizioni soggettive previste dalla norma (presenza sul territorio, attività lavorativa documentata, assenza delle cause di esclusione).
- La sospensione opera in ogni stato e grado del procedimento e deve essere accertata dal giudice; se provata la pendenza di procedura amministrativa di emersione il giudice è tenuto ad adeguarsi alla sospensione.
- Sono esclusi dalla sospensione i soggetti contemplati dal comma 10 dell'art. 103 (es. destinatari di provvedimenti di espulsione specifici, segnalati per non ammissione, condanne per reati indicati, o ritenuti pericolosi per ordine pubblico e sicurezza).
- In situazioni analoghe è essenziale documentare tempestivamente la domanda di emersione e la permanenza/attività lavorativa antecedente alle date rilevanti; tali documenti vanno prodotti in dibattimento per ottenere la valutazione della sospensione.
- Se il giudice di merito omette di valutare correttamente la sussistenza della sospensione prevista dall'art. 103, la decisione può essere annullata in cassazione con rinvio affinché il giudice di merito applichi i corretti principi di diritto.
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